La
1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.
5. Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.
6. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
L'ufficio lavori pubblici adempie agli obblighi di legge pubblicando bandi ed esiti in questa sezione del sito Internet del comune. Per le procedure negoziate previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, come consentito dall'art. 33 e per l'affidamento di incarichi per lavori in economia preceduti da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese come consentito dall'art. 52 in questo sito sono disponibili le informazioni e gli elaborati di progetto consultabili da parte delle ditte invitate.
Gli appalti avvenuti nella consigliatura 2005 - 2010