Pubblicità e trasparenza negli appalti pubblici

La legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti agli articoli  27 e seguenti dispone in materia di pubblicità.

Art. 27. Bandi di gara

. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.

2. Nel bando di gara d'importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle richieste d'invito, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve essere rinnovata.

3. I bandi sopra soglia sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista dall'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE (34).

Art. 27 bis Pubblicità dei bandi di gara

1. I bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande stabilito dal bando medesimo.

2. Per i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro e inferiori alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati anche in un apposito sito internet o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 28 Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

1.   L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

5.   Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

6.   L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.


L'ufficio lavori pubblici adempie agli obblighi di legge pubblicando bandi ed esiti in questa sezione del sito Internet del comune. Per le procedure negoziate previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, come consentito dall'art. 33 e per l'affidamento di incarichi per lavori in economia preceduti da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese come consentito dall'art. 52 in questo sito sono disponibili le informazioni e gli elaborati di progetto consultabili da parte delle ditte invitate.


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