Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, articolo 31 comma 7: «Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
L'art. 117 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ai commi 3 e 4 dispone:
3. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al sindaco, il quale verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, nonché all'autorità giudiziaria e all'assessore provinciale competente per l'urbanistica. Il servizio provinciale competente in materia di urbanistica, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri attribuiti alla Provincia ai sensi degli articoli 134 e 135, provvede alla verifica dei provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo, anche mediante controlli a campione che rappresentino almeno il dieci per cento delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma.
4. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente nell'albo comunale l'elenco dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette alle autorità ivi indicate.