| La normativa generale | La normativa specifica di settore |
Attenzione!! Dal 1 gennaio 2011 la normativa è valida a tutti gli effetti: Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (mille proroghe 2011) non ha considerata la scadenza dell'albo informatico.
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La circolare della Regione Trentino Alto Adige del 19 novembre 2009 n. 4 informa che trattandosi di materia di ordinamento civile e processuale la disposizione nazionale trova immediata e completa attuazione anche negli enti locali della Regione.
5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole “1° gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2010”. La legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 ha ulteriormente modificato il termine, sostituendo le parole “1° luglio 2010” con le parole "1° gennaio 2011".
La prima circolare regionale n. 1 del 2010 . La seconda circolare regionale n. 2/EL/2010 di commento della reggente la ripartizione enti locali.
Gli articoli 53 e 54 del codice dell'amministrazione digitale approvato con decrto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e profondamente riformulato con decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g-bis) i bandi di concorso.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.
1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall’adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell’atto.
2. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall’adozione.
5. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.
Il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L all'art. 11 dispone:
2. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel bollettino ufficiale della regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.
3. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.
L'art. 35 del regolamento organico del personale dipendente dispone:
3. Copia del bando di concorso verrà inviata ai comuni del Comprensorio di appartenenza del Comune e ai principali comuni della Provincia di Trento, all'Ufficio provinciale del lavoro e all'Ufficio di collocamento.
4. Copia del bando può essere inoltre trasmessa alle sedi provinciali dei collegi e agli albi e ordini professionali aventi relazione con il posto in concorso
Codice civile - Libro Primo - Titolo VI - Sezione II - Delle formalità preliminari del matrimonio
1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
1. La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
1. La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
1. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
2. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
1. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
2. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
2. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
3. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
1. Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Codice civile - Libro Primo - Titolo VI Sezione III: Delle opposizioni al matrimonio
1. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
2. Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
3. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
4. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
5. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione (85, 414 e seguenti).
1. L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui il territorio si deve celebrare il matrimonio.
1. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.
1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.
1. L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo è celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da quello cattolico, l’ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediata notizia al ministro medesimo.
2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l'opposizione, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.
Articoli del codice civile che dispongono in materia di cose ritrovate (oggetti rinvenuti)
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Il proprietario deve pagare a Titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).
La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, dopo aver dettato all'articolo 1 i principi generali per la tutela degli animali di affezione, per la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, all'articolo 2 detta le norme ai commi seguenti sui cani ritrovati:
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
Ai sensi della medesima legge i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatt.
Il comune di Storo provvede alla cattura di cani vanganti sul territorio, diffonde la notizia con un avviso recante la fotografia dell'animale e i relativi dati e le circostanze e il luogo del ritrovamento, pubblicando l'avviso all'albo informatico su questo sito e in altri luoghi pubblici e lo affida per dieci giorni in custodia alla associazione locale Nucleo volontariato protezione civile ANC – Valle del Chiese in base alla convenzione n. 788 del 9 marzo 2009 approvata con determina n. 24 del 25 febbraio 2009. Decorso inutilmente il termine senza il cane sia stato richiesto dal proprietario o sia stato assegnato in affidamento provvisorio ad altra persona che ne abbia fatto richiesta, il cane viene trasportato presso il canile di Rovereto in base alla convenzione sottoscritta il primo ottobre 2004 n. 662 di repertorio Atti Privati, scaduta a cui si fa riferimento in regime di prorogatio.
Le notificazioni in materia fiscale previste dal DPR 29-9-1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Arti 60. Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (298);
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario (299) (300) (301);
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (302) (303) (304);
e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (305);
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano (306) (307) (308).
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma precedente (309).
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale (310).
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (311).
Le leggi urbanistiche provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e 4 marzo 2008, n. 1 prevedono la partecipazione popolare per l'approvazione di atti di pianificazione subordinata (piano regolatore generale e sue varianti e piani attuativi) mediante la pubblicazione dei provvedimenti consiliari di avvio del procedimento per un periodo di tempo durante il quale chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse.
La legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità, all'articolo 4 prevede la seguente procedura iniziale alla espropriazione.
Capo II Procedimento espropriativo Art. 4 Inizio della procedura espropriativa
1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal progetto definitivo dell'opera approvata ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del provvedimento legislativo recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno della spesa presunta per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine i proprietari possono altresì chiedere che siano comprese tra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio provinciale per le espropriazioni.
4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realità da espropriare.
La legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42 recante disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale detta norme in materia che prevedono la partecipazione popolare a tutela dell'uso pubblico demaniale.
L'art 6 dispone che la classificazione delle strade comunali è fatta con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale per le sue definitive determinazioni.
Da quando entrò in vigore la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 in base alla quale i provvedimenti consiliari di classificazione e sclassificazione non erano più soggetti al controllo di legittimità, con circolare n. 15 del 22 giugno 2004 prot. n. 1854/3-D il Dirigente del Servizi autonomie locali della Provincia autonoma di Trento dispose che da allora corre l'obbligo di trasmettere tali provvedimenti alla Giunta provinciale solo nel caso della presentazione di opposizioni.