Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nella Regione Trentino Alto Adige,
approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L - Art 6.
(Art. 4 LR 21 ottobre 1963 n. 29; art. 3 LR 31 marzo 1971 n. 6)
Emblema del comune e distintivo del sindaco
1. Il comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.
2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni, che all’entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963 n. 29 possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.
3. Il comune disciplina con regolamento l’uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.
4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.
5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall’articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.
La delibera del consiglio comunale di adozione del gonfalone del Comune di Storo