Traparenza, valutazione e merito

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Trasparenza, valutazione e merito.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" all'art 21 rubricato: "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale" dispone: "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."

L'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni" relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività. In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett.j e g) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009. Il medesimo comma 8 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito".

Con decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni è stata istituita la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. - Le prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità.


Incarichi di amministratore di società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi

L'art. 1 comma 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - lege finanziaria 2007 dispone «Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.»

Il Comune di Storo non ha conferito incarichi di amministratore in società partecipate. L'elenco è negativo


Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.118 approva il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'art. 1. dispone:

  1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
  2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
  3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità' di accesso e pubblicità

L'art. 2 dispone che "i soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica."


Questi sono i documenti che vengono pubblicati

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