
La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" all'art 21 rubricato: "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale" dispone: "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."
L'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni" relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività. In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett.j e g) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009. Il medesimo comma 8 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito". Il medesimo decreto istituisce la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. - Le prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità.
L'art. 1 comma 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 dispone «Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.»
Il Comune di Storo non ha conferito incarichi di amministratore in società partecipate. L'elenco è negativo
La legge finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 all'art. 3 comma 18 stabilisce quanto segue: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante." e al comma 54 porta modifiche all'art. 1 comma 127 della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662Vedi gli incarichi di consulenza all'apposita voce di menù
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Ai sensi del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, articolo 16 comma 26, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sono pubblicate sul sito internet dell'ente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo.
L'articolo 8 del decreto legge 6 lugilo 2011, n. 98 convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, fa obbligo a tutti gli enti e organismi pubblici di inserire sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra ente e l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio della pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.118 approva il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'art. 1. dispone:
L'art. 2 dispone che "i soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica."
In accordo con quanto previsto dall' Art. 54 comma 2-ter del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice Amministrazione Digitale” è opportuno inserire all'interno della sezione “Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti” posizionata all'interno della sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” un link denominato “Posta elettronica istituzionale” che riporti ad una sezione dedicata. Così è scritto nella bussola della trasparenza e così noi facciamo.
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet. In deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. In attesa dell'amanazione del regolamento previsto al comma 6 del medesimo articolo, per il momento pubblichiamo le spese a calcolo, poiché le altre spese sono comunque riconoscibili attraverso le determine di impegno. Vedi l'elenco nella apposita voce di menù
Questi sono i documenti che vengono pubblicati
Indirizzo di posta elettronica del segretario comunale: comune@comune.storo.tn.it e numero telefonico ad uso professionale: 390465681215