Delibera n° 2 del 14.01.1999.

OGGETTO: Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 1998.

Il Segretario comunale Giovanni Berti, personalmente interessato alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno, si allontana dall’aula; ne svolge le funzioni l’assessore Caterina Mezzi.

RELAZIONE

Con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, č stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato. In particolare l’art. 13 della succitata legge ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province, devono essere versate trimestralmente dagli enti locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate con decreti del Ministro del Tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Interno per il raggiungimento delle finalitā di cui all’art. 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, per assicurare un corretto funzionamento della gestione dei nuovi capitoli, sia dell’entrata che della spesa, il Ministero dell’Interno con circolare 8 aprile 1994 n. 13/94, ha impartito le istruzioni necessarie, confermando comunque le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 13/73 del 20 luglio 1973, n. 28/73 dell’8 novembre 1973 e 5/89 del 10 febbraio 1989.

La principale novitā consiste nella periodicitā trimestrale del versamento dei diritti, da disporsi direttamente all’apposito cap. 3518 dello stato di previsione dell’entrata dello Stato. A tal fine i Comuni sono tenuti entro trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare a deliberare il riparto ed a liquidare i diritti di segreteria, relativi al trimestre stesso, provvedendo entro i successivi cinque giorni a versare le relative somme alla Tesoreria dello Stato, con imputazione all’art. 16 del cap. 3518.

L’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha integrato le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 559/1993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati trimestralmente solo se l’importo da versare sia superiore a Lire 50.000.=. Prevede inoltre, nei casi in cui l’importo da versare sia inferiore a Lire 50.000.=, la possibilitā di effettuare un unico versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene raggiunto o comunque alla fine dell’anno, in un’unica soluzione, qualora l’importo complessivo, dei quattro trimestri non superi la somma sopra indicata.

Il comma 80 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) prevede, che i proventi dei diritti di segreteria siano attribuiti all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali.

Ma il comma 84 dell’art. 17 della citata legge esclude esplicitamente per la regione Trentino A.A. l’applicazione diretta ed immediata delle disposizioni, pertanto, nel territorio della nostra regione continuano a trovare applicazione le norme precedenti.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione di cui sopra;

PRESO IN ESAME il modello, compilato dall’ufficio di Ragioneria in applicazione della Legge 23.12.1993 n. 559 e successive integrazioni e modificazioni, dei diritti di segreteria, stabiliti nella tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, riscossi in questo Comune nel quarto trimestre 1998;

ACCERTATO che le riscossioni suddette ammontano a Lire 4.399.000.=, somma che č stata versata nella cassa comunale;

VISTO che per il combinato disposto dagli artt. 30, comma 2°, della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e art. 41, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria č ripartito come segue:

- al fondo di cui all’art. 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal Ministero dell’Interno - 10%;

- al Comune - 90%;

- al Segretario comunale - 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla citata legge 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria come sopra riscossi e nelle quote percentuali predette;

DATO ATTO che la Regione Autonoma Trentino Alto Adige con circolare n. 2/EL/1998 del 30.04.1998 ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento con circolare n. 1294/3°Sett. di protocollo del 30.04.1998 invitava a sospendere il versamento dei diritti di segreteria di pertinenza statale - quota del 10% per il Fondo di cui all’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, in attesa di apposite disposizioni legislative della Regione Trentino Alto Adige;

PRESO ATTO che la quota spettante al Segretario comunale, liquidata dal Comune consorziale di Bondone in Lire 3.499.943.- e dal Comune di Storo in Lire 12.392.500.-, per complessive Lire 15.891.443.- č contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio annuo allo stesso attribuito;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 102 del TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998;

AD UNANIMITĀ di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,

DELIBERA

  1. Di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 1998 come dal prospetto che segue:

 

Diritti segreteria generici

Diritti di rogito

Totale

- al Ministero dell’Interno

10%

112.300

10%

327.600

439.900

- al Comune

90%

1.010.700

22,5

737.100

1.747.800

- al Segretario com.le

   

67,5%

2.211.300

2.211.300

TOTALE

 

1.123.000

 

3.276.000

4.399.000

  1. Di provvedere alla liquidazione della quota di Lire 2.211.300.= spettante al Segretario comunale, previo ritenute di legge, prendendo atto che finora non gli sono stati corrisposti altri compensi per lo stesso titolo, e che comunque la somma suddetta č contenuta entro il limite massimo di 1/3 dello stipendio attribuito per lo stesso anno;

  2. Di imputare la spesa di Lire 439.900.= al Capitolo 460 e di Lire.2.821.536.= (comprensiva del contributo CPDEL di Lire 526.218.= e del contributo IRAP di Lire 84.018.= a carico dell’ente) al Capitolo 160, del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta il necessario stanziamento, con riferimento alle poste del bilancio 1998 in esercizio provvisorio autorizzato con delibera n. 40 del 27.11.1998.;

  3. Di sospendere il versamento dei diritti di segreteria - quota del 10% per il fondo di cui all’art. 42 della legge n. 604/1962, in attesa delle disposizioni legislative della Regione Trentino Alto Adige.