Delibera n° 3 del 14.01.1999.
OGGETTO: Riparto e liquidazione dei diritti di stato civile relativi all'anno 1998.
RELAZIONE
Con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio nellambito delle amministrazioni dello Stato. In particolare lart. 13 della succitata legge ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni e delle province, devono essere versate trimestralmente dagli enti locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate con decreti del Ministro del Tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellInterno per il raggiungimento delle finalità di cui allart. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Pertanto, per assicurare un corretto funzionamento della gestione dei nuovi capitoli, sia dellentrata che della spesa, il Ministero dellInterno con circolare 21 aprile 1994 n. 5, ha impartito le istruzioni necessarie, confermando comunque le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 10 del 27 maggio 1983, n. 15 del 25 luglio 1984, n. 5 del 6 marzo 1984, n. 9 del 6 settembre 1985, n. 13 del 13 dicembre 1985, n. 7 del 22 maggio 1986, n. 18 del 21 luglio 1986, n. 7 del 10 giugno 1987, n. 7 del 30 luglio 1988 e n. 5 del 2 aprile 1990.
La principale novità consiste nella periodicità trimestrale del versamento dei diritti, da disporsi direttamente allapposito cap. 3518 dello stato di previsione dellentrata dello Stato. A tal fine i Comuni sono tenuti entro trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare a deliberare il riparto ed a liquidare i diritti di stato civile, relativi al trimestre stesso, provvedendo entro i successivi dieci giorni a versare le relative somme alla Tesoreria dello Stato, con imputazione allart. 16 del cap. 3518, e a darne comunicazione entro il 15 del mese di versamento al Commissariato del Governo.
Larticolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha integrato le disposizioni di cui allarticolo 13 della legge n. 559/1993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati trimestralmente solo se limporto da versare sia superiore a Lire 50.000.=. Prevede inoltre, nei casi in cui limporto da versare sia inferiore a Lire 50.000.=, la possibilità di effettuare un unico versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene raggiunto o comunque alla fine dellanno, in ununica soluzione, qualora limporto complessivo, dei quattro trimestri non superi la somma sopra indicata.
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA le relazione di cui sopra;
VISTO il registro dei diritti di stato civile, tenuto con sistema informatico, ai sensi dell'art. 192 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 e s.m., riscossi in questo Comune durante l'anno 1998;
ACCERTATO che le riscossioni suddette ammontano a Lire 154.000.=;
CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 194 del citato regio decreto n. 1238 del 1939, come sostituito dall'art. 27 - 4° comma - del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131, il provento dei diritti di stato civile deve essere ripartito nella misura del 90 per cento da attribuire al Comune e il rimanente 10 per cento al fondo destinato alla formazione professionale degli ufficiali di Stato Civile, gestito secondo le modalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604;
RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di stato civile come sopra riscossi e nelle quote percentuali predette;
ACQUISITI i pareri previsti dallart. 102 del TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,
DELIBERA
Di ripartire i proventi di cui in narrativa nel modo seguente:
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Di dare atto che l'ammontare dei diritti di stato civile riscossi nell'anno 1998, pari a Lire 154.000.- concorda esattamente con le risultanze del registro tenuto a norma dell'art. 192 del R.D. 09.07.1939, n. 1238;
Di liquidare la somma di Lire 15.400.= dovuta allo Stato al Capo X - Rubrica 2 - Categoria XI - capitolo 3518 - Articolo 16, da effettuarsi entro il 31 gennaio 1999 alla Tesoreria dello Stato con indicata la causale, provvedendo a rimettere entro il mese di febbraio 1999 al Commissariato del Governo di Trento due esemplari del modello allegato al decreto 31 luglio 1995 del Ministero dellInterno - debitamente compilati, oltre alloriginale della quietanza di versamento;
Di imputare la spesa di Lire 15.400.= al cap. 870 - impegno 965 gestione residui 98 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta necessario stanziamento, con riferimento alle poste del bilancio 1998 in esercizio provvisorio autorizzato con delibera n. 40 del 27.11.1998.