Delibera n° 51 del 11.03.1999.

OGGETTO: Acquisto p.edif. 918 e p.fond. 683/1 in C.C. Storo località Calcine "Capannone ex Oggiano".

La Giunta comunale

PREMESSO che

- questa Amministrazione sta da tempo ricercando un capannone da adibire a nuova sede del Cantiere comunale, a seguito delle esigenze più volte manifestate da parte del Corpo Volontari Vigili del Fuoco di Storo di disporre di maggiori spazi nella attuale sede di via dei Veneziani, nella quale il cantiere comunale occupa l’intero piano interrato;

- che l’ideale soluzione al problema è stata individuata nella struttura "ex Oggiano" in via Calcine a Storo, costituita da un ampio capannone con piazzale circostante, già laboratorio artigianale da anni dismesso ed ora di proprietà della Cooperfidi Scarl con sede in Trento;

UDITO l’intervento dell’Assessore ai lavori pubblici che, illustrando l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno, spiega i contatti avuti con la Cooperfidi Scarl e l’intesa infine raggiunta per la compravendita dell’immobile, costituito dalla p.edif. 918 laboratorio di mq. 682 e p.fond. 683/1 "arativo" - piazzale di mq. 927, con collegata la comproprietà di 1/6 della p.fond. 5720 in P.T. 1196, il tutto al prezzo di Lire 430.000.000.=, oltre all’IVA per Lire 86.000.000.= e così per complessive Lire 516.000.000.=;

VISTA la seguente documentazione:

RIBADITI i motivi di pubblico interesse che la presente riveste come sopra accennato, per decongestionare l’utilizzo della Caserma VV.FF. e per mettere a disposizione del cantiere comunale una struttura posta in zona affatto analoga a quella attualmente occupata all’interno dell’abitato di Storo, con locali maggiormente confacenti alle necessità dei servizi resi e per meglio ospitare le attrezzature in dotazione;

CONCORDATO sul pubblico interesse che l’Amministrazione intende perseguire nell’acquisizione degli immobili in oggetto che potranno essere riadattati nel rispetto della normativa urbanistica per soddisfare primarie esigenze collettive;

ACCERTATA la competenza ad assumere la presente delibera da parte della Giunta comunale, essendo l’intervento previsto nella relazione previsionale programmatica allegata al bilancio di previsione di questo esercizio finanziario approvato con delibera consiliare n. 11 dd. 18.02.1999;

DATO atto che il presente acquisto è interamente finanziato con prestito agevolato allo scopo concesso dal Consorzio B.I.M. del Chiese a valere sulla dotazione del Fondo relativa al triennio 1999/2001 e che con precedente provvedimento n. 50 assunta in questa stessa seduta è stato deliberato l’assunzione del relativo mutuo;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 102 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n° 4/L, modificato dall’art. 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, i pareri di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 17 commi 27 e 29 della L.R. 10/98;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,

delibera

1.- Di acquistare in C.C. Storo località Calcine l’immobile "ex Oggiano" costituito dalla p.edif. 918 laboratorio di mq. 682 e dalla p.fond. 683/1 arativo di mq. 927, con collegala la comproprietà di 1/6 della p.fond. 5720 dalla "Cooperfidi Scarl" con sede in Trento, al prezzo concordato di Lire 430.000.000.=, oltre all’IVA per Lire 86.000.000.= e così per complessive Lire 516.000.000.=;

2.- Di imputare l’importo complessivo di Lire 520.000.000.= - spese accessorie comprese - al Cap. 9026 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta il necessario stanziamento.

5.- Di dare atto che le spese tutte inerenti e conseguenti la presente stanno e si assumono a carico dell’acquirente Comune di Storo, ad eccezione dell’INVIM che, ai sensi degli articoli 4 e 27 del D.P.R. 26.10.1972 n. 643, è a carico della parte alienante.

6.- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del rogito segretarile di compravendita a tutti gli effetti, con liquidazione degli importi pattuiti nel rispetto delle clausole contrattuali.