Delibera n° 2 del 13.01.2000.
OGGETTO: Riparto e liquidazione dei diritti di stato civile relativi all'anno 1999.
RELAZIONE
Con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato. In particolare l’art. 13 della succitata legge ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni e delle province, devono essere versate trimestralmente dagli enti locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate con decreti del Ministro del Tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Interno per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Pertanto, per assicurare un corretto funzionamento della gestione dei nuovi capitoli, sia dell’entrata che della spesa, il Ministero dell’Interno con circolare 21 aprile 1994 n. 5, ha impartito le istruzioni necessarie, confermando comunque le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 10 del 27 maggio 1983, n. 15 del 25 luglio 1984, n. 5 del 6 marzo 1984, n. 9 del 6 settembre 1985, n. 13 del 13 dicembre 1985, n. 7 del 22 maggio 1986, n. 18 del 21 luglio 1986, n. 7 del 10 giugno 1987, n. 7 del 30 luglio 1988 e n. 5 del 2 aprile 1990.
La principale novità consiste nella periodicità trimestrale del versamento dei diritti, da disporsi direttamente all’apposito cap. 3518 dello stato di previsione dell’entrata dello Stato. A tal fine i Comuni sono tenuti entro trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare a deliberare il riparto ed a liquidare i diritti di stato civile, relativi al trimestre stesso, provvedendo entro i successivi dieci giorni a versare le relative somme alla Tesoreria dello Stato, con imputazione all’art. 16 del cap. 3518, e a darne comunicazione entro il 15 del mese di versamento al Commissariato del Governo.
L’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha integrato le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 559/1993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati trimestralmente solo se l’importo da versare sia superiore a Lire 50.000.=. Prevede inoltre, nei casi in cui l’importo da versare sia inferiore a Lire 50.000.=, la possibilità di effettuare un unico versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene raggiunto o comunque alla fine dell’anno, in un’unica soluzione, qualora l’importo complessivo, dei quattro trimestri non superi la somma sopra indicata.
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA le relazione di cui sopra;
VISTO il registro dei diritti di stato civile, tenuto con sistema informatico, ai sensi dell'art. 192 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 e s.m., riscossi in questo Comune durante l'anno 1999;
ACCERTATO che le riscossioni suddette ammontano a Lire 138.000.=;
CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 194 del citato regio decreto n. 1238 del 1939, come sostituito dall'art. 27 - 4° comma - del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131, il provento dei diritti di stato civile deve essere ripartito nella misura del 90 per cento da attribuire al Comune e il rimanente 10 per cento al fondo destinato alla formazione professionale degli ufficiali di Stato Civile, gestito secondo le modalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604;
RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di stato civile come sopra riscossi e nelle quote percentuali predette;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 102 del TULLRROCC, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L. modificato dall’art. 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, N. 10, i pareri positivi di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 17 commi 27 e 29 della L.R. 10/98;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di ripartire i proventi di cui in narrativa nel modo seguente:
|
Ammontare complessivo dei diritti riscossi |
L. |
138.000 |
|
Quota 90% spettante al Comune |
L. |
124.200 |
|
Quota 10% spettante allo Stato |
L. |
13.800 |
2. Di dare atto che l'ammontare dei diritti di stato civile riscossi nell'anno 1999, pari a Lire 138.000.- concorda esattamente con le risultanze del registro tenuto a norma dell'art. 192 del R.D. 09.07.1939, n. 1238;
3. Di liquidare la somma di Lire 13.800.= dovuta allo Stato al Capo X - Rubrica 2 - Categoria XI - capitolo 3518 - Articolo 16, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2000 alla Tesoreria dello Stato con indicata la causale, provvedendo a rimettere entro il mese di febbraio 2000 al Commissariato del Governo di Trento due esemplari del modello allegato al decreto 31 luglio 1995 del Ministero dell’Interno - debitamente compilati, oltre all’originale della quietanza di versamento;
4. Di imputare la spesa di Lire 13.800.= al cap. 870 - impegno 679 gestione residui 99 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, con riferimento alle poste del bilancio 1999 in esercizio provvisorio autorizzato con delibera consiliare n. 38 del 16.12.1999.