Delibera n° 12 del 27.11.2000.

OGGETTO: Determinazioni del Consiglio comunale in merito al richiesto sgravio dell’uso civico sulla p.edif. 1241 in C.C. Storo.

Relazione

Con delibera n. 13 assunta dal Consiglio comunale nella seduta del 29.07.1997, il Comune deliberava la vendita della p.edif. 1241 in località Prà de Gianoi in C.C. Storo alla società "El Cit di Zocchi Gino e Manzoni Raffaella" con sede in Storo.

In data 12.08.1997 con lettera n. 196 di protocollo il Sindaco chiedeva alla Giunta provinciale l’autorizzazione ad alienare l’immobile soggetto al vincolo di terra di natura di uso civico ai sensi della L. 1766/27, previa acquisizione del parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Il Commissario con atto n. 419/97 dd. 07.10.1997 corrispondeva esprimendo parere negativo "non ravvisando un interesse pubblico prevalente rispetto a quello costituzionalmente garantito dall’interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano (Corte Costituzionale sentenza 46 dd. 20.02.1995). Nel parere negativo il Commissario rileva anche che "la regolarizzazione delle situazioni esistenti non necessariamente deve avvenire con l’adeguamento del diritto al fatto, ma può anche essere perseguita mediante l’adeguamento dello stato di fatto al diritto. La scelta fra le due alternative va fatta tenendo presente (e dimostrandolo adeguatamente) l’interesse collettivo".

Il parere veniva accompagnato con lettera del dirigente del Servizio Enti locali in data 15.10.1997 con protocollo n. 7705/3 – C, che chiedeva le determinazioni della scrivente Amministrazione.

Il Sindaco corrispondeva con lettera n. 279 dd. 30.10.1997.

Ad essa seguì una lunga riflessione di data 19.11.1998 n. 523/97 del Commissario per la liquidazione delle ASUC sulla questione e la pratica poi non ebbe altro seguito.

Recentemente, da contatti avuti con il Servizio Enti locali della Provincia si è capito che la determinazione dell’Amministrazione deve essere presa dal Consiglio comunale che è l’organo volitivo dell’ASUC di Storo, assumendo la veste formale della deliberazione.

il Consiglio comunale

UDITA la relazione che precede, esaminata la pratica ed approfondite le questioni di merito correlate;

VALUTATI e condivisi - al di là di qualche aggettivo od avverbio giudicati impropri – i contenuti della lettera del Sindaco n. 279 di protocollo dd. 30.10.1997, che contengono la volontà di conformarsi alle scelte del legislatore nazionale contenute nella L. 47/85 che consentono la definizione di una pratica di condono edilizio e ciò perché si ritiene che tutte le valutazioni del caso devono tenere conto con il necessario buon senso dei significati che hanno le grandezze dei valori in questione: 260 metri quadrati di una particella fondiaria di 226.800 mq sono infima cosa che nulla tolgono al bene tutelato dal vincolo di uso civico sul territorio comunale, come la situazione esistente da oltre 20 anni ha di fatto dimostrato;

RITENUTO che l’occupazione del suolo pubblico rimane marginale rispetto alla costruzione dell’intero edificio realizzato nei primi anni ’60 mediante frazionamento ed alienazione di una porzione di terreno ritenuta congrua ed atteso che il valore attribuito consente di acquistare al demanio dell’uso civico una superficie fino a 10 volte superiore a quella ceduta in luoghi più idonei allo scopo;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 102 del TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato dall’art. 16 comma 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

VISTO il testo coordinato delle leggi provinciali 16 settembre 1952, n. 1 e 9 maggio 1956, n. 6 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 novembre 1952, n. 4;

VISTO, per quanto riguarda i controlli il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, modificato con legge regionale n. 3 del 30 novembre 1994;

CON VOTI favorevoli 18, e 2 astenuti (Caterina Mezzi e Gianpietro Mezzi) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1.- Di confermare le proprie determinazioni definitive di alienare la neo p.edif. 1240 di mq 260 in località Prà de Gianoi in C.C. Storo libera dal vincolo di terra di natura di uso civico al valore complessivo di Lire 21.840.000.=, alle condizioni tutte contenute nella delibera n. 13 dd. 29.07.1997;

2.- Di vincolare l’importo di Lire 21.840.000.= derivante dall’alienazione di cui ad 1) a reinvestimento in opere di miglioramento e di manutenzione del patrimonio frazionale.