Delibera n. 8 del 22.03.2001.
OGGETTO: Programma generale delle opere pubbliche per il triennio 2001-2003.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 28 del TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e successive modificazioni, il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, approva fra gli atti fondamentali del Comune, il programma di opere pubbliche;
RILEVATO che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia con i quali la Giunta comunale adotterà i conseguenti atti programmatici di indirizzo o i piani esecutivi di gestione (PEG);
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2001, il bilancio pluriennale 2001-2003 e la relazione previsionale e programmatica che copre lo stesso periodo del bilancio pluriennale, nella quale sono stati indicati i programmi, le risorse ad essi destinate e gli obiettivi che si intendono raggiungere ed il piano degli investimenti triennale;
CONSIDERATO che nel bilancio è previsto l’utilizzo delle somme messe a disposizione dalla Provincia sul fondo provinciale degli investimenti di cui all’art. 11 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 per il triennio 2001/2003 e che l’individuazione prevista dall’art. 13 delle opere e degli interventi nell’ambito del programma generale delle opere pubbliche è stata riportata nel piano degli investimenti;
RITENUTO che sussistono le condizioni per approvare il programma di opere pubbliche per il triennio 2001-2003 e degli indirizzi politico-amministrativi espressi da questo Consiglio per la sua attuazione;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 102 del TULLRROCC, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L. modificato dall’art. 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere;
VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli 12, contrari 4 (Gianpietro Mezzi, Caterina Mezzi, Umberto Armanini e Olimpio Scaglia) e 2 astenuti (Flavio Zanetti e Alessandro Zontini) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare il programma generale delle opere pubbliche di questo Comune per il triennio 2001 - 2003, allegato alla presente delibera dando atto che l’importo totale degli interventi previsti ammonta a complessive Lire 23.810.000, così ripartite:
|
Anno 2001 |
Anno 2002 |
Anno 2003 |
|
|
Programma 1: Servizi generali |
275.000.000 |
1.000.000.000 |
565.000.000 |
|
Programma 2: Servizi alle imprese |
1.400.000.000 |
1.400.000.000 |
|
|
Programma 3: Servizi alla persona |
4.900.000.000 |
||
|
Programma 4: Servizi tecnici gestionali |
3.470.000.000 |
4.400.000.000 |
6.400.000.000 |
|
Totale |
3.745.000.000 |
11.700.000.000 |
8.365.000.000 |
Per la scelta del contraente si seguirà di norma la procedura della licitazione privata con il metodo di massimo ribasso come indicato dall’art. 1 lettera a) della Legge 2.2.1973 n. 14 con il rispetto e procedure previste agli artt. 31 e 39 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n, 12-10/Leg, e per quanto applicabile nella Provincia di Trento delle nuove norme del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994 n. 109 e s.m., approvato con DPR 21.12.1999 n. 554. Per l’esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore ai 300.000 ECU, si potrà fare ricorso alla procedura negoziata previo confronto concorrenziale fra almeno dieci ditte e, per quelli di importo non superiore ai 200.000 ECU l’affido dei lavori avverrà di norma in economia con il sistema del cottimo fiduciario o dell’amministrazione diretta come previsto dall’art. 52 della citata L.P. 10.9.1993 n. 26, e dagli articoli 27 e seguenti (capo IV) del regolamento di esecuzione sopra riportato. Nel rispetto dei criteri di economicità, massima semplicità ed efficacia sui quali deve reggersi l’azione amministrativa per perseguire i fini determinati dalla legge, come previsto dal 4° comma dell’articolo 1 della L.R. 31.7.1993 n. 13, si farà ricorso alla scelta diretta dei contraenti in deroga alle procedure concorsuali quando la legge lo consente.