Determina n° 42 del 8.03.2002.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica comportante l’esenzione parziale del pagamento del contributo di concessione per la costruzione di casa di civile abitazione sulle pp.ff. 326/1 – 326/3 in C.C. Lodrone ai sensi della L.P. 05.09.1991 n. 22.

il Responsabile del Servizio Tecnico- Edilizia Privata

PREMESSO che

- in data 20.04.2001 il Sig. Manzoni Sergio di Lodrone ha presentato domanda di concessione ad edificare per la costruzione, sulle pp.ff. 326/1 – 326/3 in C.C. Lodrone di un edificio da destinarsi a civile abitazione;

- in data 10.07.2001 al n. 7008 di verbale la Commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole all’intervento proposto;

ATTESO che nel corso dell’istruttoria della pratica il Sig. Manzoni Sergio ha presentato istanza per l’esenzione di un terzo relativamente al pagamento del contributo di concessione per i primi 400 mc di volume, come contemplato dall’articolo 9 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione approvato con delibera consiliare n. 44 dd. 27.11.2001, e divenuta esecutiva il 10.12.2001 e come previsto dall’articolo 111 comma 2 della Legge provinciale 05.09.1991 n. 22 e s.m.;

RILEVATO che la domanda trova fondamento nel secondo comma dell’articolo 111 della L.P. 05.09.1991 n. 22, che testualmente recita: "Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 mc. di volume, è commisurato esclusivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria". L’esenzione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione, mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l’ammontare del contributo in base ai costi in vigore all’atto della cessione;

VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:

l’edificio in costruzione risulta essere la prima ed unica casa d’abitazione del richiedente e che la medesima non presenta i requisiti per essere qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02.08.1969;

il privato si impegna a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione eventualmente concessa per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che verrà tempestivamente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

in caso di inosservanza dell’obbligo sopra riportato, il proprietario si impegna alla restituzione di quanto concesso nell’ammontare calcolato in base ai costi in vigore al momento della cessione dell’immobile;

CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTE le delibere di Giunta n. 14 dd. 09.05.2001 e n. 28 del 23.08.2001, nelle quali si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2001, si apportano le modifiche del caso e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTA la delibera di Giunta n. 2 dd. 10.01.2002, nella quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione in esercizio provvisorio 2002 e si estendono per la durata della gestione provvisoria del bilancio le competenze affidate con le delibere di Giunta sopra richiamate;

VISTO il provvedimento di data 11.05.2001 n. 4263 di protocollo, con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione all’ufficio tecnico settore edilizia privata;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.,

determina

1.- Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 secondo comma della Legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed articolo 9 comma 1 lettera a) del regolamento comunale composta da n. 6 articoli, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera "A", che prevede l’esenzione di un terzo del pagamento del contributo di concessione limitatamente ai primi 400 mc., nella costruzione sulle pp.ff. 326/1 – 326/3 in C.C. Lodrone di una casa da destinare a civile abitazione di proprietà del Sig. Manzoni Sergio di Lodrone;

2.- Di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica provvederà il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata, unitamente al privato proprietario.