Determina n° 40 del 10.03.2004.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica con la sig.ra Beltramolli Nicoletta comportante l’esenzione totale del pagamento del contributo di concessione relativa al recupero del volume a piano secondo per la realizzazione di un nuovo alloggio presso la p.ed. 954/1 in C.C. Storo, ai sensi della L.P. 05.09.1991 n. 22.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che

ATTESO che, in data 16.02.2004 al n. 1582 di prot., la sig.ra Beltramolli Nicoletta ha presentato istanza per l’esenzione del pagamento del contributo di concessione, per il piano secondo, sino al raggiungimento di mc. 600 di volume, come contemplato dall’articolo 8 comma 1 lettera b) del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione approvato con delibera consiliare n. 44 dd. 27.11.2001, e divenuta esecutiva il 10.12.2001 e come previsto dall’articolo 111 comma 1 lettera b) della Legge provinciale 05.09.1991 n. 22 e s.m.;

RILEVATO che la domanda trova fondamento nel primo comma lettera b) dell’articolo 111 della L.P. 05.09.1991 n. 22, che testualmente recita: "Il contributo di concessione non è dovuto per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione di edifici da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L’esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione, mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l’ammontare del contributo in base ai costi in vigore all’atto della cessione";

VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:

CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2004, nella quale si approva il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2004, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTO il provvedimento di data 14.01.2004 prot. n. 367, con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio tecnico;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.,

determina

1.- Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 primo comma lettera b) della Legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed articolo 8 comma 1 lettera b) del regolamento comunale composto da n. 6 articoli, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede l’esenzione, limitatamente ai primi 600 mc. di volume, del pagamento del contributo di concessione per i lavori relativi al recupero del volume a piano secondo per la realizzazione di un nuovo alloggio presso la p.ed. 954/1 in C.C. Storo, da destinare a scopo abitativo, di proprietà della sig.ra Beltramolli Nicoletta;

2.- Di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica provvederà il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, unitamente ai privati proprietari.