Determina n° 50 del 18.03.2004.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica con la sig.ra Moneghini Zaira comportante l’esenzione totale del pagamento del contributo di concessione relativa al recupero del volume a piano sottotetto per la realizzazione di un nuovo alloggio presso la p.ed. 199/2 p.m. 4 in C.C. Storo, ai sensi della L.P. 05.09.1991 n. 22.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che

- in data 19.02.2004 al n. di prot. 1744 la sig.ra Moneghini Zaira residente a Storo in via Trento n. 37, (cod. fiscale MNG ZRA 49L70 I964X). ha presentato domanda di concessione ad edificare per la realizzazione di un nuovo alloggio al piano sottotetto della p.ed. 199/2 p.m. 4 in C.C. Storo;

- in data 02.03.2004 al n. 8298 di verbale la Commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole all’intervento proposto;

ATTESO che, in data 11.03.2004 al n. 2638 di prot., la sig.ra Moneghini Zaira ha presentato istanza per l’esenzione del pagamento del contributo di concessione, per il piano sottotetto, sino al raggiungimento di mc. 600 di volume, come contemplato dall’articolo 8 comma 1 lettera b) del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione approvato con delibera consiliare n. 44 dd. 27.11.2001, e divenuta esecutiva il 10.12.2001 e come previsto dall’articolo 111 comma 1 lettera b) della Legge provinciale 05.09.1991 n. 22 e s.m.;

RILEVATO che la domanda trova fondamento nel primo comma lettera b) dell’articolo 111 della L.P. 05.09.1991 n. 22, che testualmente recita: "Il contributo di concessione non è dovuto per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione di edifici da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L’esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione, mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l’ammontare del contributo in base ai costi in vigore all’atto della cessione";

VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:

il piano sottotetto dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 199/2 p.m. 4 C.C. Storo risulta essere la prima ed unica casa d’abitazione della sig.ra Moneghini Zaira, che la medesima non presenta i requisiti per essere qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02.08.1969;

la sig.ra Moneghini Zaira si impegna a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione concessa per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori ed a comunicare tempestivamente, la data di cessione del fabbricato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

in caso di inosservanza dell’obbligo sopra riportato, la proprietaria si impegna alla restituzione di quanto concesso nell’ammontare calcolato in base ai costi in vigore al momento della cessione dell’immobile;

CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2004, nella quale si approva il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2004, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTO il provvedimento di data 14.01.2004 prot. n. 367, con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione all’ufficio tecnico;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.,

determina

1.- Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 primo comma lettera b) della Legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed articolo 8 comma 1 lettera b) del regolamento comunale composto da n. 6 articoli, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede l’esenzione, limitatamente ai primi 600 mc. di volume, del pagamento del contributo di concessione per i lavori relativi al recupero del volume a piano sottotetto per la realizzazione di un nuovo alloggio presso la p.ed. 199/2 p.m. 4 in C.C. Storo, da destinare a scopo abitativo, di proprietà della sig.ra Moneghini Zaira;

2.- Di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica provvederà il responsabile dell’Ufficio Tecnico, unitamente ai privati proprietari.