Determina n° 61 del 6.04.2004.
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica con la sig.ra Giovanelli Paola comportante l’esenzione parziale e totale del pagamento del contributo di concessione ai sensi del comma 1 e 2 dell’art 111 della L.P. 05.09.1991 n. 22.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che
- in data 12.01.2004 al n. di prot. 257 la sig.ra Giovanelli Paola nata a Riva del Garda il 29.05.1966 e residente a Storo in via Sette Pievi n. 3, (cod. fiscale GVNPLA66E69H330U), ha presentato domanda di concessione ad edificare per la realizzazione di un nuovo alloggio al piano sottotetto della p.ed. 925 p.m. 2 in C.C. Storo;
- in data 02.03.2004 al n. 8289 di verbale la Commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole all’intervento proposto;
ATTESO che, in data 01.04.2004 al n. 3427 di prot., la sig.ra Giovanelli Paola ha presentato istanza per l’esenzione parziale e totale del pagamento del contributo di concessione, per il piano sottotetto;
RILEVATO che la domanda trova fondamento nell’art. 111 – I° comma lettera b) della L.P. 05.09.1991 n. 22, il contributo di concessione non è dovuto, per i lavori di recupero o risanamento di edifici esistenti che vengono destinati a scopo abitativo primario limitatamente ai primi 600 mc. di volume e nell’art. 111 – II° comma della L.P. 05.09.1991 n. 22, il rilascio della concessione di edificare è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo di concessione determinato dal Sindaco e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria per il volume ex novo sino al raggiungimento dei 400 mc. complessivi;
- l’esenzione parziale e totale è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione, mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:
l’edificio soggetto a ristrutturazione e sopraelevazione risulta essere la prima ed unica casa d’abitazione della richiedente e del suo coniuge e che l’edificio una volta finito non presenterà i requisiti per essere qualificato di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02.08.1969;
il privato si impegna a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori;
in caso di inosservanza dell’obbligo sopra riportato, il proprietario si impegna alla restituzione di quanto concesso nell’ammontare calcolato in base ai costi in vigore al momento della cessione dell’immobile;
CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2004, nella quale si approva il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2004, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;
VISTO il provvedimento di data 14.01.2004 prot. n. 367, con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione all’ufficio tecnico;
VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.,
determina
1.- Di approvare lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 111 primo comma lettera b) e secondo comma della Legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed ai sensi degli articoli 8 comma 1 lettera b) e 9 lettera a) del regolamento comunale, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione che prevede l’esenzione totale del pagamento del contributo di concessione per il recupero del volume esistente limitatamente ai primi 600 mc. di volume e l’esenzione parziale su 400 mc. complessivi corrispondenti al vecchio volume più il nuovo, per i lavori relativi al recupero del volume a piano sottotetto per la realizzazione di un nuovo alloggio presso la p.ed. 925 p.m. 2 in C.C. Storo, da destinare a scopo abitativo, di proprietà della sig.ra Giovanelli Paola;
2.- Di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica provvederà il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, unitamente ai privati proprietari.