Determina n. 84 del 11.05.2004.
OGGETTO: Approvazione della convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale.
Il responsabile del servizio commercio e polizia amministrativa
PREMESSO che la Giunta comunale, con delibera n. 192 assunta in data 20.08.1998, approvava il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale con l’Associazione Protezione Animali e Natura – Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente (PAN-EPPAA) con sede in Rovereto e conseguentemente stipulava la convenzione n. 427 repertorio AP di data 01.10.1998, contenente le condizioni per lo svolgimento del servizio;
DATO ATTO che la convenzione, all’articolo 6, stabiliva la durata del servizio di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione e rinnovata tacitamente alla scadenza, di anno in anno per un massimo di 5 anni;
VISTA la lettera dell’Associazione PAN-EPPAA, protocollata in data 24.02.2004 al n. 1940/CM, di richiesta di rinnovo della convenzione poiché scaduta in data del 30.09.2003;
VISTO il Regolamento per la detenzione e circolazione di animali nel Comune di Storo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 12.05.1997, che all’articolo 9 comma 3 stabilisce "I cani vaganti nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito saranno catturati";
VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 54/CM assunta in data 22 settembre 1998 che incarica gli operai del cantiere comunale alla materiale esecuzione delle operazioni di cattura dei cani vaganti circolanti sulle pubbliche vie, piazze e altri luoghi aperti al pubblico transito;
CONSIDERATO che, decorsi otto giorni dalla cattura del cane senza che alcuno lo reclami, il cane viene consegnato all’Associazione PAN-EPPAA di Rovereto o può essere temporaneamente affidato a privati che diano garanzia di buon trattamento;
VISTO l’articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003 n. 5 che stabilisce l’obbligo dei proprietari e dei detentori di cani di iscrivere i propri animali all’Anagrafe Canina provinciale, prevedendo allo scopo l’istituzione dell’anagrafe, articolata in sezioni comunali, a cura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazioni con i comuni;
DATO ATTO che anche i cani catturati perché vaganti, se non identificati, devono essere sottoposti a identificazione mediante microchip da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, e che il costo del microchip e della prestazione di impianto e di registrazione all’anagrafe canina è addebitato al comune convenzionato per il servizio di cattura e mantenimento dei cani vaganti sul cui territorio è stato catturato l’animale;
ATTESA la necessità di assumere il presente impegno di spesa come spesa fissa a valere anche per gli esercizi futuri, senza necessità di ulteriori atti, come previsto dall’art. 28, comma 7 del regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001, per espresso rinvio all’art. 15, comma 2 lett. e) del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, N. 8/L;
VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2004, nella quale si approva il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2004, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;
VISTO il provvedimento di data 14.01.2004 prot. n. 367, con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio commercio e polizia amministrativa;
VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
determina
di rinnovare l’incarico all’Associazione Protezione Animali e Natura – Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente (PAN-EPPAA) con sede in Rovereto, per lo svolgimento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale in applicazione della legge quadro 14.08.1991 n. 281 e dell’articolo 9 del Regolamento comunale;
di approvare in ogni sua parte l’allegato schema di convenzione contenente le condizioni per lo svolgimento del servizio, autorizzando il Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto comunale, a sottoscrivere la convenzione con il Presidente dell’Associazione.
di determinare la durata del rapporto convenzionale in un anno rinnovabile automaticamente per un massimo di cinque anni complessivi, come stabilito dall’articolo 6 della convenzione.
di dare atto che i cani catturati, perché vaganti sul territorio comunale e privi del codice di identificazione, custoditi presso l’Associazione dovranno essere sottoposti all’applicazione del microchip da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e che il costo sarà addebitato al comune.
di quantificare la spesa derivante dal presente provvedimento per il corrente anno in presunte € 1.000,00 imputando la stessa all’intervento 1090603 capitolo 4140 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.
di iscrivere le spese conseguenti il presente atto per gli esercizi futuri fra le spese fisse come definite in premessa direttamente liquidabili dal responsabile del servizio di merito con la procedura prevista dall’art. 34 comma 6 del citato regolamento comunale di contabilità