Delibera n. 22 del 1° settembre 2004.

OGGETTO: irrogazione della sanzione disciplinare di una multa al dipendente [omissis].

La giunta comunale

VISTO e letto il fascicolo istruttorio del procedimento disciplinare a carico di [omissis] seguito delle violazioni dei doveri d’ufficio segnalate dal responsabile del cantiere comunale di data 12 maggio 2004;

RITENUTA fondata la contestazione e valutata la proposta del responsabile della struttura individuato con delibera n. 222 del 28 settembre 2000 concordando sulla congruità della sanzione in rapporto al tipo di mancanze contestate in applicazione dei criteri generali indicati nel codice disciplinare;

VISTO l’articolo 21 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPGR 19 maggio 1999 n. 3/L, che al comma 2 affida alla giunta comunale la competenza ad adottare con deliberazione i provvedimenti disciplinari;

VISTO il regolamento organico del personale dipendente e il vigente contratto collettivo del personale di lavoro sottoscritto in data 20 ottobre 2003 di cui la giunta comunale ha presa atto con delibera n. 35 del 24 novembre 2003;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 102 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, come modificato dall’art, 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10,

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti;

delibera

di irrogare al dipendente [omissis] a conclusione del procedimento disciplinare di cui in premessa narrativa la sanzione disciplinare di una multa con importo pari a 4 ore di retribuzione.