Delibera n° 1 del 31.01.2006.

OGGETTO: Nomina della commissione elettorale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l’art. 10 della recente legge 21.12.2005 n. 270 recante "Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2005 n. 303 S.O. sono state apportate modifiche all’art. 47bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali di cui al DPR 20.03.1967 n. 223 ed in particolare è previsto che:

  1. alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

  2. in ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12,13,14 e 15 del testo unico.

  3. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune.

  4. ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto;

VISTA la legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, la quale all’art. 3-quinquies modifica la composizione della commissione elettorale come prevista dall’art. 12, secondo comma del testo unico di cui al DPR 20 marzo 1967 n. 223, da quattro a tre componenti;

DATO ATTO che:

  1. la commissione elettorale rimane in carica fino all’insediamento di quella che verrà eletta dal Consiglio comunale che succederà all’attuale;

  2. essa è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni ai quali - come quello di Storo - sono stati assegnati n. 20 consiglieri comunale;

  3. per l’elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui consiglio è composto da 20 membri: risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in ogni caso, a parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano d’età;

  4. nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a farne parte, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti, il più anziano d’età;

  5. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

  6. il Sindaco non prende parte alla votazione, ma va conteggiato agli effetti della validità della seduta del Consiglio comunale;

  7. con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;

  8. la commissione è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci rispettivamente il vice-Sindaco, l’assessore anziano, il consigliere anziano.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

VISI i seguenti esiti delle votazioni : componenti effettivi

componenti supplenti

delibera

1. di proclamare eletti a membri effettivi della Commissione elettorale comunale i signori:

2. di proclamare quindi eletti a membri supplenti della Commissione elettorale comunale i signori:

3. Di trasmettere copia della presente delibera al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, a termini di legge.