Delibera n. 4 del 31.01.2006. (vedi dichiarazione di voto della minoranza)

OGGETTO: approvazione in linea tecnica e solo ai fini della deroga urbanistica del progetto per la realizzazione della nuova viabilità comunale nei pressi del canale Enel.

Relazione:

Negli anni ’50 vennero effettuate modificazioni al territorio ed alle proprietà immobiliari della valle del Chiese a seguito degli imponenti lavori realizzati dalle società elettriche private allora esistenti poi assorbite dall’ENEL per la costruzione delle centrali idroelettriche e relative strutture di completamento. Per quanto riguarda il comune catastale di Storo fu interessata l’area compresa nelle località via di Crus, Gac e Coste, per la costruzione della centrale e del canale di scarico delle acque.

È ora necessario dare adempimento al disciplinare di concessione n. 4667 del 28.02.1948 allegato al decreto di concessione n. 3676 del 12.10.1949 che faceva obbligo al concessionario di realizzare la nuova viabilità locale in destra e sinistra del canale. A seguito delle trattative del caso con lettera del 4 ottobre 2004 protocollo Enel n. 77870 e protocollo comune n. 10104 venne raggiunta un’intesa istruttoria basata su una serie di permute tra Comune e Enel per garantire all’Enel la piena ed esclusiva proprietà del canale e dei margini di protezione fino ai piedi delle scarpate e al Comune la piena ed esclusiva proprietà delle aree su cui realizzare la nuova viabilità locale fatti salvi i tratti nelle immediate vicinanze della centrale e alla sorgente del canale ove per ovvie ragion, comprese quelle di sicurezza, la proprietà rimane dell’Enel con diritto di pubblico transito a favore del Comune. In base agli accordi la strada verrà realizzata dal Comune di Storo che provvederà a sostenere i costi ricevendo pari importo a titolo di corrispettivo derivante dall’alienazione che l’Enel farà di tre particelle nei pressi della zona.

Allo scopo il tecnico Giulio Zanetti incaricato con determina n. 29 del 5.03.2005 ha predisposto due tipi di frazionamento, presentati per l’approvazione all’ufficio del catasto di Tione di Trento rispettivamente in data 27.01.2005 al n. 85/2005 e in data 11.10.2005 al n. 487/05, che individuano tra l’altro le aree su cui viene realizzata la nuova viabilità oggetto della presente delibera consigliare. Con altra determina n. 49 del 21.03.2005 lo stesso tecnico è stato incaricato di redigere il progetto esecutivo per la realizzazione della viabilità.

Il consiglio comune ai sensi della LP 10 settembre 1973 n. 42 è competente a deliberare in materia di classificazione e declassificazione delle strade interessate in modo che poi il funzionario di merito su indicazione della giunta possa deliberare la cessione in permuta e l’acquisto con iscrizione nel demanio strade delle aree interessate

con delibera n. 35 del 12 novembre 2005 il consiglio comunale provvedeva alla classificazione e declassificazione della viabilità locale in destra e sinistra orografica del canale di scarico della centrale idroelettrica in località Gac in C.C. Storo.

Oltre ad adempiere ad un obbligo del concessionario, la necessità di sistemare l’attuale viabilità lungo il canale di scarico della centrale nasce soprattutto da esigenze di sicurezza. In destra orografica la strada attualmente costeggia per alcuni tratti direttamente il canale che è protetto solo da una recinzione in rete plasticata per cui si è progettato di rettificare questo tratto portandolo ad una distanza minima di sicurezza superiore ai 7 metri. Trattasi di una strada agricola della sufficiente larghezza di 3 metri e la stessa può essere realizzata ai sensi dell’articolo 71 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22. In sinistra orografica la strada non ha problemi di incolumità rilevato dall’altro lato ma la sede stradale deve essere allargata dagli attuali 3 metro scarsi ai 5 di progetto per supportare l’aumento di traffico conseguente alla chiusura totale della strada privata Enel sulla sommità dell’argine perché pericolosa, come concordato nei patti sopra richiamati. La stessa strada inoltre deve essere idonea a costituire un percorso alternativo alla s.s. 240 per garantire un collegamento del paese alla s.s. 237 del Caffaro.

Sul piano regolatore generale, la strada in oggetto costeggia la zona per attrezzature pubbliche e parcheggi in corrispondenza della rampa dell’argine del canale e dalla parte opposta, ove avviene l’ampliamento è zona agricola tranne che per il tratto iniziale che è zona produttiva del settore secondari di interesse locale.

In cartografia la strada è indicata come viabilità locale esistente ed è quindi necessario derogare a tale disposizione per poterla ampliare a 5 metri rispettando comunque le dimensioni massime stabilite dalla delibera della giunta provinciale 10.12.2004 n. 2929 assunta ai sensi dell’articolo 70 della l.p. 22/91, richiamato dall’articolo 55 delle NTA del PRG.

Ai sensi dell’articolo 80 comma 3 della L.P. 22/91, poiché l’opera pubblica in oggetto contrasta con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 105 che viene accordata dalla Giunta provinciale.

Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 lettera b) del TUOC, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3L, spetta al consiglio comunale la competenza a deliberare eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici. Le competenze esecutive per la realizzazione dell’opera, resteranno dei funzionari di merito nominati dal sindaco in attuazione del PEG, i quali vi provvederanno con apposite determine.

Il consiglio comunale ha già avuto modo esaminare la questione nella seduta del 12 novembre 2005 ove con delibera n. 35 provvedeva a classificazione e declassificazione le aree per la viabilità locale in destra e sinistra orografica del canale di scarico della centrale idroelettrica in località Gac in C.C. Storo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore competente come sopra sintetizzata,

ACCERTATO che l’opera in oggetto è prevista fra le manutenzioni straordinarie della relazione previsionale e programmatica dell’esercizio 2005 e la relativa somma è iscritta fra i residui di bilancio;

VISTO ed esaminato il progetto e dato atto che spetta a questo consiglio l’approvazione in linea tecnica ai soli fini della deroga urbanistica, riconoscendo competenti i funzionari di merito a provvedere con ulteriori determine alla realizzazione dell’opera;

RITENUTO il progetto idoneo e sufficiente per valutare e deliberare sugli aspetti di deroga anche se per lo stesso sono in corso di istruttoria le autorizzazione e i pareri di legge;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CONSIDERATO che la minoranza non partecipa al voto;

CON VOTI favorevoli undici espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

delibera

  1. di approvare in linea tecnica e solo ai fini della deroga urbanistica il progetto per la realizzazione della nuova viabilità comunale nei pressi del canale Enel ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 comma 1 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22;

  2. di dare atto che per il combinato disposto di cui all’articolo 80 comma 3 e articolo 105 comma 2 della legge urbanistica provinciale n. 22/1991 l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’autorizzazione a derogare di competenza della Giunta provinciale.