Delibera n. 6 del 13 maggio 2006
OGGETTO: modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria.
Relazione.
Nei primi anni ’60 nel cimitero di Lodrone e più tardi a Darzo venivano costruiti con il contributo di privati e poi concessi in perpetuo ai cittadini contribuenti dei loculi ad uso tomba di famiglia. Con l’entrata in vigore del primo regolamento di polizia mortuaria del 21 ottobre 1975 n. 803 e di quello vigente approvato con DPR del 10 settembre 1990 n. 285, viene stabilito all’art. 92 che le concessioni sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore ai 99 anni salvo rinnovo. Al comma 2 dello stesso articolo viene stabilito che le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore del DPR 31.10.1975 n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tale norma è stata recepita al comma 3 dell’art. 82 del vigente regolamento comunale.
Sono sorti dubbi interpretativi sull’utilizzo dei loculi nei cimiteri di Lodrone e Darzo poiché si riteneva che la perpetuità della concessione si riferisse ai titolari e ai discendenti in vita e consistesse nel diritto di dare sepoltura ai loro cari per un periodo determinato decorso il quale fosse possibile provvedere all’estumulazione e a nuove tumulazioni. Invece il diritto di concessione perpetua riguarda la salma del titolare o di altri familiari nel caso che il titolare disponesse di più loculi e consiste nel diritto che dette salme non vengano mai estumulate se non quando ricorrano congiuntamente entrambi gli eventi stabiliti nella norma qui sopra riferita. Questa ultima interpretazione è suffragata oltre che dalla normativa e costante giurisprudenza, anche dal regolamento comunale, che l’art. 84 comma 6 chiarisce come il diritto di una tomba di famiglia si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e all’art. 89 chiarisce che le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere per periodo di concessione.
L’Assessore relatore informa di aver discusso con gli interessati in più occasioni della faccenda e di essere addivenuti ad un’intesa transattiva ove sia prevista la possibilità di una sola estumulazione decorso il periodo di 20 anni ed una nuova tumulazione solo se in atto aggiuntivo al contratto originario viene concordato che la durata della nuova tumulazione sarà quella ordinaria di 30 anni con rinuncia al diritto di perpetuità.
La proposta di modifica regolamentare che avviene nello spirito della legge e d’intesa con gli aventi diritto, va nella direzione degli interessi pubblici del comune ad avere a disposizione i loculi per ulteriori tumulazioni come avviene in via ordinaria a Storo e negli altri cimiteri dopo il 1975.
Il consiglio comunale
VISTA la relazione sopra riportata;
PREMESSO che:
con deliberazione n. 2 assunta nella seduta del 27.01.2000 il Consiglio comunale approvava aggiornamenti ed integrazioni al regolamento comunale di polizia mortuaria, già adottato nella seduta del 27 marzo 1992 n. 42, per recepire le novità dovute alle opere di ampliamento dei cimiteri ed alla costruzione delle cellette per le urne cinerarie e per le cassette ossario;
che con delibera n. 56 assunta dal consiglio comunale nella seduta del 22.12.2003 venivano apportate ulteriori modifiche allo stesso regolamento anche per recepire le limitazioni al principio di gratuità dei servizi cimiteriali stabilito in via interpretativa nella Legge di conversione del 28.02.2001 n. 26 del D.Lgs. 27.12.2000 n. 392;
RITENUTO di apportare un’ulteriore modifica all’art. 82 per consentire in via consensuale la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni trentennali come stabilito in via ordinaria dallo stesso articolo per far salvo l’interesse pubblico di avere per un periodo maggiore di tempo spazi sufficienti nei cimiteri per accogliere le richieste dei cittadini;
DATO ATTO che tale modifica si intende operativa in via di diritto nel caso in cui siano già avvenute estumulazioni in violazione delle norme regolamentari e dell’atto di concessione, con necessità di formalizzare tale nuova situazione giuridica tramite notifica agli eredi;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli undici unanimi espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti,
delibera
1. Di aggiungere all’art. 82 del regolamento comunale di polizia mortuaria il seguente comma 5:
5. Nelle sepolture di cui al comma 3 è consentita l’estumulazione decorso il periodo minimo di anni venti dei resti mortali delle salme ivi deposte per far posto una sola volta ad altre salme dei parenti di cui all’art. 84 comma 4. L’esercizio di tale facoltà da parte degli aventi diritto con volontà unanime comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione avente una durata di anni trenta dalla data di sepoltura, venendo meno in tal modo la durata originaria perpetua. In via di sanatoria detta novazione contrattuale si intende di fatto avvenuta nei casi in cui vi sia stata l’estumulazione o esumazione di sepolture private per far posto ad altre salme e ciò sarà oggetto di notifica formale ai familiari di cui all’art. 84 comma 4 del concessionario a titolo originario. È fatta salva la facoltà di cui all’art. 76 comma 2.