Delibera n. 12 del 26.06.2006.

OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita di cui all'articolo 3, comma 3 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 recante disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n 4 recante la disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento, con la quale, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è stata riformata la disciplina del commercio contenuta nella legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto l'articolo 3, comma 3 della suddetta legge provinciale, il quale stabilisce che i comuni devono approvare, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Giunta provinciale, i criteri per l'insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 febbraio 2001 n. 339 ed in particolare gli articoli 4-bis e 5 con le direttive per l'adozione degli atti di programmazione comunale relativi alle medie strutture di vendita, prevedendo l'applicazione di specifici indici di densità e limiti di sviluppo volti ad individuare l'entità della superficie autorizzabile;

Vista la proposta formulata di concerto dalla giunta comunale e dalla commissione consiliare consultiva in materia di commercio e turismo sulla scorta dei dati e in base allo schema d’atto forniti dall’ufficio commercio tenendo conto della metodologia indicata nell'atto di indirizzo provinciale e ritenuta tale proposta conforme alle disposizioni di legge e alle direttive provinciali;

Visto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, con lettera del 02.05.2006 prot. n. 4020/CM è stato chiesto il parare a nove organizzazioni dei consumatori e degli imprenditori del commercio più rappresentative a livello provinciale, informando che in caso di mancato riscontro il silenzio sarebbe stato interpretato come consenso o come mancato interesse a partecipare al procedimento, e che due organizzazioni hanno risposto esprimendo parere favorevole ai criteri adottati;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CON VOTI favorevoli 10 e 7 astenuti (minoranza e Gianni Cassanelli) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, i criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita nel testo qui di seguito riportato;

  2. di stabilire che il presente provvedimento abbia una validità di tre anni, ferma restando la possibilità di modifiche che si rendessero necessarie a seguito di rilevanti variazioni nella rete commerciale comunale o in conseguenza di modifiche degli indirizzi provinciali in materia di insediamento delle medie strutture di vendita;

  3. di disporne, per quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige con l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 1

medie strutture di vendita

1. - I presenti criteri per l’insediamento sul territorio del Comune di Storo di medie strutture di vendita sono adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 recante disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento, di seguito denominata semplicemente legge, e in attuazione degli indirizzi generali approvati, come disposto dall’art. 3 comma 1 della legge, dalla Giunta provinciale con deliberazione del 16 febbraio 2001 n. 339, a cui debbono conformarsi i comuni nell’esercizio delle funzioni di programmazione previsti dal citato art. 3 comma 3 e di quelle di autorizzazione previste dall’art. 8 comma 2.

2. - Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) della legge nel comune di Storo, avente una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sono considerate medie strutture di vendita (in sigla denominate MSV) gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie compresa fra mq 101 e mq 400.

3. - Non sono sottoposti ai criteri di cui agli articoli seguenti le aperture o ampliamenti delle strutture previste all’art. 4 bis della citata deliberazione della Giunta provinciale 339/2001 a condizione che tali strutture siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al dettaglio e che trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione riparazione. Le predette strutture sono vincolate all’esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle miste riservate sia ad attività produttive che di commercio al dettaglio

articolo 2

Aperture di nuove medie strutture di vendita

1. - L'apertura di nuove medie strutture di vendita è consentita entro i seguenti limiti di superficie autorizzabile:

2. - Le domande relative all'apertura di medie strutture di vendita sono esaminate ed accolte, previa verifica dei requisiti e presupposti di legge, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 3

ampliamento

1. - L'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita è consentito entro il limite del 100% della superficie precedentemente autorizzata. Le medie strutture di vendita che, per effetto dell'ampliamento ottenuto entro il limite predetto oltrepassino la soglia di mq. 400, non possono successivamente beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno un triennio.

2. Le medie strutture di vendita attivate a seguito di nuova apertura in applicazione dell'articolo 2 non possono beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno un triennio decorrente dal rilascio dell'autorizzazione.

articolo 4

concentrazione

1. La concentrazione fra medie strutture di vendita è consentita alle seguenti condizioni:

2. - Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata all'attivazione di nuove medie strutture di vendita. È tuttavia consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato, finalizzata all'attivazione di una media struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

articolo 5

Trasferimento

1. - Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è consentito esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge.

Articolo 6

Estensione e variazione settore merceologico

1. - L'estensione di settore merceologico è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico.

2. - La variazione del settore merceologico è considerata quale apertura di un nuovo esercizio e pertanto ricade nell'applicazione dell’articolo 2.