Delibera n 18 del 11.09.2006.
OGGETTO: sdemanializzazione di un tratto di strada comunale e relativa cessione all’«Azienda Agricola Troticoltura Armanini S.S. di Armanini Andrea, Miriam e Francesco».
L’assessore Vigilio Giovanelli riferisce:
In data 22 novembre 2000 con protocollo 10548 il signor Armanini Olivo inoltrava domanda all’amministrazione comunale per l’acquisto di due tratti di strada comunale, identificati catastalmente dalle pp.ff. 5777/1 e 5777/3, a Storo in località Formigher, interclusi nei fondi di sua proprietà, al fine di riunirli in un unico lotto indiviso.
Dette particelle fino ad alcuni anni fa servivano per l’accesso ai fondi finitimi di vari proprietari privati ma nel corso del tempo il signor Armanini, iniziando e sviluppando la propria attività di troticoltura, ha acquistato i terreni costruendo sugli stessi le vasche e gli edifici.
Ora pertanto i tratti di strada richiesti non solo non fungono più da accesso ai fondi privati ma risultano totalmente interclusi nella proprietà Armanini, che anzi da essi risulta suddivisa in due zone.
Tali considerazioni hanno portato l’amministrazione a giudicare positivamente la proposta di acquisto avanzata dal signor Armanini e compete unicamente al consiglio comunale, quale organo sovrano ai sensi dell’art. 6 della L.P. 10 settembre 1973 n. 42, pronunciarsi in merito alla declassificazione delle strade demaniali.
il consiglio comunale
PREMESSA la relazione sopra esposta e uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
VERIFICATO da sopralluoghi effettuati che i tratti di strada richiesti, identificati catastalmente dalla p.fond. 5777/3 di mq. 317 e neo p.fond. 5777/1 di mq. 833 per un totale complessivo di mq. 1.150, sono di fatto dismessi da tempo e inglobati all’interno della proprietà del signor Armanini, tanto da non essere ormai più visibili quali strade pubblicamente percorribili;
PRESO ATTO dell’inutilità di mantenere in capo al demanio comunale, con tutti i doveri che ciò comporta, una strada che ha ormai perso la sua connotazione essendo di fatto dismessa da molti anni e inglobata in fondi privati, potendosi pertanto considerare rimovibile la condizione giuridica di demanio pubblico ai sensi dell’articolo 829 del Codice Civile;
RITENUTO pertanto di procedere alla vendita dell’area occupata dalla strada mediante trattativa privata al confinante che ha presentato domanda di acquisto nei termini sopra riportati, ai sensi dell’art. 35 lettera e) della L.P. 23/90 nell’intesa che pur non vantando alcun diritto di prelazione vanterebbe invece un interesse concreto a ricorrere qualora vedesse lesi i suoi interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto;
ESAMINATA la seguente documentazione agli atti:
tipo di frazionamento a cura del geom. Domenico Mezzi in data 10 gennaio 2006 e approvato dall’ufficio del Catasto di Tione di Trento il 7 giugno 2006 al n. 341/06;
perizia di stima redatta sempre dal geom. Mezzi in data 22 agosto 2006 e qui pervenuta il 25 agosto al protocollo 7833;
estratti tavolari e catastali delle particelle oggetto di cessione;
VISTA la lettera a firma del signor Armanini pervenuta al protocollo comunale n. 7833 in data 25 agosto 2006 con la quale chiedeva che le particelle richieste, benché intercluse in fondi di sua proprietà personale, fossero cedute all’azienda agricola dei figli denominata «Azienda Agricola Troticoltura Armanini S.S. di Armanini Andrea, Miriam e Francesco», in quanto in atto una cessione delle proprietà in tal senso;
DATO ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di permuta, comprese l’imposta di registro e ipotecaria, si assumono a carico della parte privata acquirente ai sensi dell’art. 1475 del Codice Civile;
VISTA la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione speciale all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che gli interessati possono presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;
VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice Civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;
VISTA la LP 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli 13, contrari 5 (Umberto Armanini, Caterina Mezzi, Fausto Fiorile, Flavio Zanetti e Giordano Zanetti) e 2 astenuti (Donato Donati e Salvatore Moneghini) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
Di declassificare la p.fond. 5777/3 di mq. 317 e la neo p.fond. 5777/1 di mq. 833 per complessivi mq. 1150 in C.C. Storo località Formigher, pronunciandone così la loro sdemanializzazione e il passaggio al patrimonio comunale;
Di disporre la pubblicazione speciale della presente per 15 giorni consecutivi, invitando eventuali interessati a presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi degli articoli 6 e 9 della L.P. 10 settembre 1973 n. 42.
Di cedere e vendere a titolo di compravendita all’«Azienda Agricola Troticoltura Armani S.S. di Armanini Andrea, Miriam e Francesco» con sede a Storo in località Ponte dei Tedeschi n. 2, p.iva «01715240220» la p.fond. 5777/3 di mq. 317 e la neo p.fond. 5777/1 di mq. 833 per complessivi mq. 1150, al prezzo complessivo stimato e contrattuale di € 31.160,00.
Di dare atto che le spese relative alla compravendita, comprese le imposte di registro e ipotecaria saranno assunte dalla parte privata acquirente ai sensi dell’art. 1475 del Codice Civile;
Di introitare l’importo di € 31.160,00 alla risorsa 4011705, capitolo 1930, accertamento 130 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità.
Di autorizzare il funzionario di segreteria alla sottoscrizione del contratto di compravendita a rogito segretarile ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione della relativa istanza tavolare presso l’ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.