Delibera n. 19 del 11.09.2006.
OGGETTO: approvazione del regolamento e della convenzione con il Comprensorio delle Giudicarie per l’istituzione e la disciplina della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m. disciplina agli artt. da 58 a 81 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attualmente in vigore in questo comune anche in base al regolamento a suo tempo approvato;
l’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m., come attuato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabilisce la progressiva abrogazione della tassa R.S.U. e la sua sostituzione con una tariffa patrimoniale secondo i criteri e parametri indicati nelle predette fonti normative (Tariffa di Igiene Ambientale – T.I.A.);
il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale abroga fra l’altro anche il D.L.vo 22/1997 ma mantiene salve le disposizioni transitorie in materia di tariffa;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in esecuzione del D.L.vo 22/1997 reca norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, stabilendo all’art. 11 fra le disposizioni transitorie che i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, fra cui il comune di Storo, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima di otto anni ossia entro il 2008 procedendo all’abrogazione della tassa R.S.U. ed all’adozione della predetta tariffa patrimoniale dall’1.1.2008, consentendo peraltro l’introduzione della tariffa anche prima del predetto termine (che deve quindi intendersi come limite temporale ultimo);
RILEVATO ORA CHE:
la Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30 dicembre 2005, come illustrata dalla Circolare n. 4 dd. 29 marzo 2006 del Servizio autonomie locali, ha sancito l’obbligo per tutti i Comuni ad abrogare la tassa R.S.U. e ad introdurre la T.I.A. a decorrere dall’1.1.2007;
per l’anno 2007, in attesa dell’introduzione da parte dell’ente gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di modalità tecniche certe per la quantificazione dei rifiuti prodotti da ogni utente, la Giunta provinciale ha stabilito che la tariffa venga applicata secondo il c.d. "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999;
il "metodo normalizzato" prevede modalità di applicazione della T.I.A. più eque rispetto a quelle in vigore per la tassa R.S.U. al fine di procedere al recupero dei costi di gestione del servizio R.S.U. stabilendo in particolare che, mentre ora la tassa è applicata unicamente sul parametro della superficie utile degli insediamenti, la T.I.A. introduce anche il criterio della valutazione del numero dei componenti il nucleo familiare;
l’abrogazione della tassa R.S.U. e l’istituzione della T.I.A. è procedimento amministrativo che si articola in tre provvedimenti, e precisamente il regolamento, il piano finanziario e il sistema tariffario. L’approvazione del regolamento costituisce il presupposto per l’adozione degli altri due provvedimenti, che da esso discendono in quanto ripetono dallo stesso i criteri e parametri generali;
la gestione amministrativa della riscossione della T.I.A. potrà avvenire di concerto con il Comprensorio delle Giudicarie, in base ad apposita convenzione, da approvare ai sensi dell’art. 59 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, in base alle modalità attualmente in fase di predisposizione congiunta, poiché spetta all’ente gestore riscuotere la tariffa;
RITENUTO quindi di procedere all’abrogazione della tassa R.S.U. di cui al D.L.vo n. 507/1993 ed alla contestuale istituzione della T.I.A. di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997 come attuato dal D.P.R. n. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 i cui contenuti sono in questa sede integralmente richiamati e fatti propri;
PRESA VISIONE a tale proposito della proposta di regolamento per la disciplina del cespite patrimoniale in parola (la T.I.A.) come formulata dall’ufficio tributi comunale, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO contestualmente e congiuntamente agli altri comuni compresi nel territorio di competenza del Comprensorio delle Giudicarie di approvare anche lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di applicazione della tariffa, poiché entrambi i provvedimenti sono intrinsecamente congiunti visto che per legge spetta al Comprensorio, ente gestore del servizio, riscuotere la tariffa e visto il proposito la schema di convenzione elaborato dall’ufficio igiene ambientale del comprensorio;
DATO ATTO che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del piano finanziario per l’anno 2007 del servizio R.S.U. secondo le specifiche di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, del sistema tariffario per l’applicazione della T.I.A. in base a quanto stabilito nel regolamento e nella convenzione con il Comprensorio delle Giudicarie per la gestione congiunta delle fasi di applicazione della tariffa in parola;
RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare sia il regolamento per l’istituzione, la disciplina e l’applicazione della tariffa (T.I.A.) di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997 come attuato dal D.P.R. n. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 che la convenzione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997 il regolamento in parola deve essere approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007, fissato per il corrente esercizio al 31 dicembre 2006, per entrare in vigore dal 1 gennaio 2007 ;
VISTI gli artt. 26 c. 1 lettere a) e i) -79 -81 del TUOC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
APERTOSI il dibattito consigliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le reciproche posizioni ed opinioni al riguardo;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli 19 e 1 astenuto (Caterina Mezzi) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
di abrogare, per i motivi meglio espressi in premessa, dall’1.1.2007 la tassa R.S.U. di cui agli artt. 58 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993, nonché il regolamento comunale attualmente in vigore che disciplina il tributo, come approvato con delibera n. 41 del 28 settembre 1995;
di istituire, per i motivi meglio espressi in premessa, dall’1.1.2007 la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997 come attuato dal D.P.R. n. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005;
di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento per la disciplina e l’applicazione della tariffa di cui al precedente punto 2 nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
di approvare la convenzione con il Comprensorio delle Giudicarie congiuntamente agli altri comuni che vi aderiranno per la gestione associata e coordinata del servizio di applicazione della tariffa nel testo allegato e parte integrante della presente delibera, autorizzando il sindaco alla sottoscrizione;
di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il regolamento e la convenzione di cui ai precedenti punto 3 e 4 entreranno in vigore dall’1.1.2007;
di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti l’adozione del piano finanziario dei costi e dei ricavi per l’anno 2007 di cui all’art. 4 del regolamento approvato al precedente punto 3.