SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE
di pubblica lettura sul territorio
dei comuni di storo e bondone
Tra i signori:
Settimo Scaglia, nato a Storo (TN) il 06 febbraio 1964 e domiciliato per la carica in Storo (TN) presso la sede del Comune di Storo codice fiscale n. 00285750220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Storo in esecuzione della delibera consiliare n. 25 del 31 ottobre 2006 con i poteri di cui all’articolo 16 dello statuto;
Gianni Cimarolli, nato a Tione (TN) il 17 novembre 1967 e domiciliato per la carica in Bondone (TN) presso la sede del Comune di Bondone codice fiscale n. 00273990226, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bondone (TN) in esecuzione della delibera consiliare n. 15 del 10 ottobre 2006 con i poteri di cui all’articolo 13 dello statuto;
ai sensi dell’art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L
si conviene e si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art. 1.
Compiti del comune di Storo denominato comune servente
1. Il Comune di Storo, di seguito denominato anche Comune servente, si impegna ad assicurare al Comune di Bondone, di seguito denominato anche Comune servito, un servizio di pubblica lettura, nella forma del punto di lettura, nell'ambito del Sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P. 30 luglio 1987, n. 12 e s.m.
2. In particolare, il Comune servente, per il tramite della propria biblioteca, provvede:
a) ad assicurare l'attivazione del servizio, entro quattro mesi dalla efficacia della presente convenzione, di cui al successivo art. 3 comma 1), salvo deroghe concordate tra le parti. Tale servizio, per far parte del Sistema bibliotecario trentino, dovrà a tutti gli effetti avere i requisiti prescritti dalla L.P. 12/87 e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente n. 8720 del 4 agosto 1995 recante: "Tipologia e requisiti delle biblioteche";
b) ad assicurare la presenza nella sede del punto di lettura del Comune servito di una dotazione libraria non inferiore a n. 500 volumi per il primo anno, a n. 800 volumi per il secondo anno, a n. 1000 volumi a partire dal terzo anno di istituzione del servizio, scelti catalogati ed ordinati in sezioni secondo i principi adottati dalla biblioteca del comune servente. Nella composizione del fondo librario sarà tenuto conto della natura del punto di lettura di cui alle indicazioni e raccomandazioni del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali oltre che delle esigenze del Comune servito;
c) ad assicurare un rinnovo del patrimonio librario, a partire dal quarto anno di attività, non inferiore al 10% della dotazione minima sopra indicata;
d) ad assicurare la presenza di riviste, ad eccezione dei quotidiani;
e) ad allestire i cataloghi relativi al materiale presente nel punto di lettura, nel numero e tipologia previsti dalla biblioteca del Comune servente;
f) a soddisfare la domanda degli utenti, anche ricorrendo al prestito interbibliotecario;
g) a consentire la conoscenza del patrimonio bibliografico della biblioteca del Comune servente nelle forme rese possibili dall'evoluzione tecnologica;
h) a garantire, con personale qualificato provvisto dei requisiti stabiliti dalla L. 12/87, n. 4 ore continuate al giorno di apertura al pubblico del punto di lettura, per n. 2 giorni alla settimana oltre a un’ora settimanale di lavoro interno. Eventuali aperture straordinarie potranno aver luogo per rispondere alla domanda programmata della scuola o dei gruppi sociali;
i) a promuovere l'uso del servizio bibliotecario, la pratica della lettura, l'uso critico degli audiovisivi con iniziative dirette sia alla generalità della popolazione sia a specifiche fasce sociali, secondo il programma annuale di attività della propria biblioteca;
j) a tener conto nella stesura del programma annuale di lavoro e di attività della biblioteca delle esigenze derivanti dalla gestione del punto di lettura;
k) ad ampliare la composizione del Consiglio di biblioteca, ridenominato Consiglio del servizio bibliotecario, con n. 1 membro designato dal Comune servito;
l) a trasmettere al Comune servito copia della relazione consuntivo annuale sull'andamento del servizio bibliotecario intercomunale e del programma per l'anno successivo predisposto dal Consiglio del servizio bibliotecario di cui al precedente punto k), entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario cui il programma si riferisce, completo della rendicontazione a consuntivo e del bilancio preventivo e dell’indicazione dell’importo annuo dovuto al comune servente come indicato al successivo articolo 2 comma 1 lettera e);
m) a garantire al Comune servito la stipula di convenzioni con associazioni iscritte all’albo del volontariato per l’ampliamento della fascia oraria di apertura al pubblico, limitatamente alle funzioni di erogazione del servizio di vigilanza e consultazione in sede, nel rispetto comunque dei requisiti circa la formazione, la continuità e regolarità del servizio stabiliti dal Servizio provinciale competente, e dalle leggi nazionali e provinciali in materia di volontariato.
Art. 2.
Compiti del comune di Bondone denominato comune servito
1. Il Comune di Bondone di seguito denominato comune servito provvede:
a) a mettere a disposizione nell'ambito della casa sociale a Baitoni i locali, gli arredi e le attrezzature adeguati allo svolgimento dell'attività del punto di lettura in conformità alla tipologia ed entità e con i requisiti determinati per il punto di lettura, ai sensi della L.P. 30.07.1987 n. 12 e s. m., dalla Giunta provinciale con la citata delibera 8720/1995 al punto 4.1.2.2;
b) ad assicurare il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia, la manutenzione ed ogni altra operazione necessaria per l'uso dei locali adibiti alla funzione di punto di lettura;
c) ad assicurare al personale della biblioteca del comune servente libero e autonomo accesso ai locali del punto di lettura;
d) a corrispondere al comune servente gli oneri derivanti dall'attivazione del servizio ed in particolare dalla creazione della dotazione libraria minimale, al netto di eventuali interventi diretti provinciali, dietro presentazione, da parte del comune servente, di un idoneo progetto-preventivo;
e) a corrispondere al Comune servente una somma diretta alla copertura degli oneri di funzionamento del servizio, al netto degli interventi provinciali di cui al fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsti all’art 6 bis comma 1 lett c) per le biblioteche della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s. m., indicata al precedente articolo 1 comma 1 lettera l) in unica rata annuale da versare entro trenta giorni dalla richiesta contenente l’anticipo per l’anno in corso e la quota di riparto a saldo per l’anno trascorso. In caso di ritardo il Comune servente potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D.L. 16 luglio 1925 n. 1328 e s. m. Tale somma è composta da:
1) costo orario lordo di fatturazione comprensivo di IVA e altri oneri richiesto da agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per la somministrazione di lavoro con personale qualificato come previsto all’art. 1, coma 2 lettera h) per otto ore settimanali di apertura al pubblico oltre a un’ora settimanale di lavoro interno e quindi per un totale di nove ore settimanali come ivi previsto, estendendo tale costo anche ad eventuali ore prestate da personale dipendente;
2) quota per le spese dirette all’incremento e al rinnovo delle raccolte, alla gestione di iniziative promozionali, all’acquisizione di materiale per la gestione del servizio;
f) a riconoscere che il patrimonio bibliografico acquisito resta comunque di proprietà del Comune servente;
g) a riconoscere che l'erogazione del servizio presso il punto di lettura è disciplinato dal regolamento della biblioteca del Comune servente, in quanto applicabile e comunque non in contrasto con quanto prescritto dalla presente convenzione.
Art. 3.
Entrata in vigore, durata, recessi e risoluzione
1. La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.
2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di effettiva attivazione del punto di lettura nel comune di Bondone. Essa si intende rinnovata per ulteriori periodi di 5 anni ove nessuno dei comuni aderenti ne dia disdetta, mediante comunicazione all’altro comune, con un anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza.
3. Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo se verrà comunicato entro il 31 ottobre e il comune recedente dovrà corrispondere all’altro comune una penale pari al cinquanta per cento dei finanziamenti provinciali che vengono a mancare per tale causa, oltre alla quota parte degli oneri per il personale come calcolato al precedente art. 2 comma 1 lettera
4. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate dovranno essere assunte unilateralmente dai due consigli comunali, fatte salve le procedure di legge per l’amministrazione comunale. In caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano, regoleranno le questioni inerenti la utilizzazione del personale eventualmente in esubero e del patrimonio bibliografico.
5. Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;
6. La presente convenzione potrà essere collegata e coordinata con la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio bibliotecario tra i comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone sottoscritta il 16 settembre 2004, a cui potrà aderire il comune di Bondone e ciò avverrà con le modalità che verranno allora stabilite.
Art. 4
Risoluzione delle controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei due sindaci.
2. Qualora la risoluzione non sia possibile si provvederà a riunire - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.
Art. 5.
Effetti fiscali
1. Le eventuali spese fiscali relative alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte a carico del Comune servito.
2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto la fornitura di libri non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti bensì esecuzione di obblighi generali derivanti agli enti locali dalle disposizioni della L.P. 30 luglio1987 n. 12 recanti norme in materia di programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino.