SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE
di pubblica lettura sul territorio
dei comuni di storo e bondone

Tra i signori:

Settimo Scaglia, nato a Storo (TN) il 06 febbraio 1964 e domiciliato per la carica in Storo (TN) presso la sede del Comune di Storo codice fiscale n. 00285750220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Storo in esecuzione della delibera consiliare n. 25 del 31 ottobre 2006 con i poteri di cui all’articolo 16 dello statuto;

Gianni Cimarolli, nato a Tione (TN) il 17 novembre 1967 e domiciliato per la carica in Bondone (TN) presso la sede del Comune di Bondone codice fiscale n. 00273990226, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bondone (TN) in esecuzione della delibera consiliare n. 15 del 10 ottobre 2006 con i poteri di cui all’articolo 13 dello statuto;

ai sensi dell’art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1.

Compiti del comune di Storo denominato comune servente

1. Il Comune di Storo, di seguito denominato anche Comune servente, si impegna ad assicurare al Comune di Bondone, di seguito denominato anche Comune servito, un servizio di pubblica lettura, nella forma del punto di lettura, nell'ambito del Sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P. 30 luglio 1987, n. 12 e s.m.

2. In particolare, il Comune servente, per il tramite della propria biblioteca, provvede:

Art. 2.

Compiti del comune di Bondone denominato comune servito

1. Il Comune di Bondone di seguito denominato comune servito provvede:

Art. 3.

Entrata in vigore, durata, recessi e risoluzione

1. La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.

2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di effettiva attivazione del punto di lettura nel comune di Bondone. Essa si intende rinnovata per ulteriori periodi di 5 anni ove nessuno dei comuni aderenti ne dia disdetta, mediante comunicazione all’altro comune, con un anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza.

3. Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo se verrà comunicato entro il 31 ottobre e il comune recedente dovrà corrispondere all’altro comune una penale pari al cinquanta per cento dei finanziamenti provinciali che vengono a mancare per tale causa, oltre alla quota parte degli oneri per il personale come calcolato al precedente art. 2 comma 1 lettera

4. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate dovranno essere assunte unilateralmente dai due consigli comunali, fatte salve le procedure di legge per l’amministrazione comunale. In caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano, regoleranno le questioni inerenti la utilizzazione del personale eventualmente in esubero e del patrimonio bibliografico.

5. Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;

6. La presente convenzione potrà essere collegata e coordinata con la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio bibliotecario tra i comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone sottoscritta il 16 settembre 2004, a cui potrà aderire il comune di Bondone e ciò avverrà con le modalità che verranno allora stabilite.

Art. 4

Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei due sindaci.

2. Qualora la risoluzione non sia possibile si provvederà a riunire - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

Art. 5.

Effetti fiscali

1. Le eventuali spese fiscali relative alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte a carico del Comune servito.

2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto la fornitura di libri non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti bensì esecuzione di obblighi generali derivanti agli enti locali dalle disposizioni della L.P. 30 luglio1987 n. 12 recanti norme in materia di programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino.