Delibera n. 29 del 31 ottobre 2006. (vedi dichiarazioni di voto: Fausto per la minoranza, Gianni per Giovani proposte; Ennio per Crescere Insieme; Ermanna per sé e Luca per sé)

OGGETTO: L.P. 05.09.1991 n. 22 – art. 104: autorizzazione al sindaco nell’esercizio dei poteri di deroga al rilascio della concessione edilizia in deroga alla Agrinovanta società cooperativa agricola per realizzazione del mulino e sede della cooperativa in località Sorini c.c. Storo.

Il consiglio comunale

VISTA la domanda di concessione edilizia in deroga presentata in data 16.10.2006 al n. 9472 di protocollo da parte della Agrinovanta società cooperativa agricola, con sede in via Regensburger, 23 a Storo, a firma del vicepresidente Mauro Armanini per la realizzazione in deroga di mulino e sede della cooperativa in località Sorini c.c. Storo;

VISTO che la commissione edilizia comunale nella seduta del 23 ottobre 2006 al n. 8915 di verbale ha preso atto del contrasto con la destinazione di zona poiché il lotto interessato in località Sorini in c.c. Storo costituito dalle pp.ff. n. 4533/1, 4534/1, 4539/1, 4540/1, 4541/1, 4542/2, 4543, 4544, 4547 e 4548 è in area agricola di interesse primario E1 normata dall’articolo 30 delle NTA ove al comma 3 sono espressamente escluse attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale come nel caso della richiedente cooperativa;

VISTO il parere dell’ufficio tecnico verbalizzato in commissione edilizia da cui risulta che è ammissibile la deroga per la destinazione di zona ma non per il rispetto delle fasce stradali e dato atto che in ossequio a tale parere il richiedente ha presentato in data 25 ottobre al n. 9828 di protocollo un nuovo progetto limitato alla costruzione del solo deposito al di fuori delle fasce di rispetto delle strade di progetto e della strada esistente da potenziare al di fuori delle zone destinate all’insediamento;

PRESO ATTO che la Giunta provinciale con propria deliberazione 27 luglio 2001 n. 1927 modificata da ultimo con deliberazione 13 maggio 2005 n. 968 ha approvato il testo unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga;

LETTI i principi generali da osservare ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali e per l’individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di deroga e ritenuto che nel caso in esame sia contenuta nella relazione accompagnatoria alla richiesta la congrua e puntuale motivazione finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e della necessità dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione;

VALUTATI positivamente nel rispetto del carattere eccezionale dell’istituto di deroga i presupposti di legittimità costituiti dalla verifica degli elementi procedimentali e dalla sussistenza dell’interesse pubblico prevalente risultante dalla ponderazione dei vari interessi coinvolti qui sinteticamente richiamati:

l’intervento rientra nell’allegato 1 del citato testo unico approvato con delibera della Giunta provinciale, lettera B) «opere destinate ad attività economiche di interesse generale» punto 4 «opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali» dando atto che ai sensi dell’articolo 4 per tale tipo di opere quando sono in contrasto con la destinazione di zona è richiesto il nulla osta della Giunta provinciale;

la tempistica imposta dall’assessorato all’agricoltura nell’ambito dei finanziamenti europei a sostegno delle attività agricole della cooperative non è compatibile con quella di conclusione del procedimento di variante generale al PRG avviato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 23 aprile 2005 e che presumibilmente non può entrare in vigore entro dicembre prossimo, scadenza entro la quale invece la cooperativa deve presentare la concessione edilizia efficace;

la nuova destinazione di zona è già stata prevista nella citata variante generale del PRG; su di essa si è pronunciata la CUP in data 18 febbraio 2006 con verbale n. 10/2006 ove nell’esame di merito tra le aree produttive ha osservato che: «la nuova area agricola speciale per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli locali lungo la statale del Caffaro (modifica n. 69) che si presuppone serva all’insediamento della cooperativa agri 90, appare eccessiva se finalizzata a tale scopo. Si ritiene necessaria una verifica con le reali esigenze insediative. Va previsto comunque un sistema viario protetto che si appoggi alla nuova rotatoria evitando l’accesso diretto alla strada statale del Caffaro». La richiesta di deroga rispetta le prescrizioni della CUP occupando solo metà della zona verso sud dell’area prevista nel PRG oltre a un tratto che è in area agricola anche in variante e per la viabilità si appoggia su quella parallela alla statale indicata come strada da potenziare nel PRG evitando l’accesso diretto alla statale;

CONSIDERATO che i provvedimenti che autorizzano il rilascio delle concessioni in deroga devono contenere un vincolo di destinazione almeno decennale delle opere autorizzate in deroga, come disposto dal punto n. 2 della parte quinta del citato testo unico sulle deroghe approvato con delibera della Giunta provinciale, per tutelare l’interesse pubblico particolarmente rilevante alla realizzazione dell’opera tale da prevalere su quello sotteso alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CON VOTI favorevoli undici e contrari otto (la minoranza ed Ermanna) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti

delibera

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il sindaco al rilascio della concessione nell’esercizio dei poteri di deroga alla Agrinovanta società cooperativa agricola in deroga all’art. 30 relativo alle aree agricole di interesse primario E1 per la costruzione del nuovo deposito;

2. Di dare atto che la concessione in deroga è subordinata al preventivo nulla osta da parte della Giunta provinciale, poiché l’intervento è in contrasto con la destinazione di zona disponendo a tal fine che la presente deliberazione venga inoltrata al servizio provinciale all’urbanistica e tutela del paesaggio.

3. Di condizionare la presente autorizzazione al mantenimento della destinazione d’uso degli immobili per un periodo di 10 anni salvo autorizzazione del consiglio comunale precisando che un eventuale cambiamento di destinazione d’uso non autorizzato dal Consiglio comunale comporterà revoca della presente deliberazione con i conseguenti effetti sulla concessione edilizia mentre si potrà prescindere dall’autorizzazione del Consiglio comunale nel caso in cui l’intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all’approvazione di variante agli strumenti di pianificazione.