Delibera n. 3 del 9 febbraio 2007
OGGETTO: Aggiornamento dei valori venali per le aree fabbricabili ai soli fini di accertamento Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 e seguenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con delibera consiliare n. 25 del 17 giugno 1999 si determinavano i valori di mercato da assegnare alle aree edificabili del comune ai soli fini dell’attività di controllo ed accertamento dell’imposta comunale sugli immobili;
RICONOSCIUTA la necessità di aggiornare i valori di tali aree in considerazione del lungo periodo trascorso;
VISTO l’articolo 3 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con delibera consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999 che si riporta integralmente: "1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
2. I valori sono determinati in considerazione della destinazione urbanistica, degli indici di edificabilità, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione possono essere determinati anche i valori per gli anni di imposta pregressi da accertare.
4. I valori di cui al comma 1 verranno aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT con arrotondamento alle mille lire. Il consiglio comunale potrà deliberare una rivisitazione dei valori fissati dal comma numero 1, per un più preciso adeguamento nel tempo ai valori di mercato."
VISTO ed esaminato il prospetto di attribuzione dei valori elaborato dagli uffici competenti predisposto sulla base dei parametri determinati con la citata deliberazione consiliare n. 25/1999;
RILEVATO che la determinazione dei valori riveste estrema utilità in sede di accertamento ai fini ICI per l’anno 2007 e seguenti e consentirà di valutare con ragionevole obiettività se i valori dichiarati dai privati siano congrui o vadano rettificati;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del T.U.L.R.O.C., approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
Con dodici voti favorevoli e una astenuta (Ermanna) palesemente espressi per alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti e con il medesimo esito per quanto riguarda l’immediata eseguibilità
delibera
Di determinare i valori delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale, ai soli fini dell’attività di accertamento sulle dichiarazioni ICI per l’anno 2007 e seguenti, come evidenziati nel prospetto di seguito riportato:
|
Tipo area |
Valori in Euro al mq. |
|
Aree in zona residenziale su tutto il territorio comunale escluso Riccomassimo |
120,00 |
|
Aree in zona residenziale a Riccomassimo |
60,00 |
|
Aree in zone artigianali, industriali o commerciali |
70,00 |
|
Per le aree in zone destinate a servizi pubblici e servizi di interesse generale, il valore è determinato tenendo conto del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti – art. 14 comma 2 LP 19.2.1993 n. 6 - con riferimento a quelli qui sopra indicati e fissando in 6,00 euro il valore nelle ipotesi di aree completamente circoscritte da aree non edificabili senza ulteriori riduzioni e fatti salvi i valori inferiori stabiliti annualmente dalla commissione provinciale alle espropriazioni di cui all’art. 3 della L.P. 6/1993. |
Di confermare le seguenti riduzioni sui valori base fissati adottate con la delibera consiliare n. 25/1999
|
Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e dalle norme di attuazione del P.R.G., e comunque dove non è possibile l’edificazione di un fabbricato dalle dimensioni minime esterne di ml. 10 x 7,50 ed aree soggette a gravami che ne impediscono l’edificazione |
50% |
|
Aree situate in zone destinate a piani attuativi o di lottizzazione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti |
50% |
Sono escluse le aree composte da una o più particelle contigue dello stesso proprietario o degli stessi comproprietari che sono rilevanti ai fini edificatori per una superficie non superiore ai 100 metri quadrati;
Di dare atto che le riduzioni non sono cumulabili fra loro.