ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL’ECOMUSEO DELLA VALLE DEL CHIESE: MEMORIA LAVORO, NATURA

Premesso che:

ARTICOLO 1
Oggetto

Costituiscono oggetto del presente accordo di programma ai sensi dell’art. 65 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la realizzazione di valorizzazione ambientale e turistica dell’Ecomuseo della Valle del Chiese: memoria, lavoro, natura e precisamente:

Tra le parti si da atto che i lavori da eseguire in accordo di programma ammontano a complessivi € 1.046.909,51.=, di cui € 710.827,30.= per lavori ed € 336.082,21.= per somme a disposizione dell’amministrazione

ARTICOLO 2
Ripartizione della spesa

Il costo per la realizzazione delle opere oggetto del presente accordo sarà ripartito in base al costo complessivo di ciascuna opera dedotto il finanziamento provinciale ossia :

 

Comune

Costo totale opera

Finanziamento P.A.T.

Quota a carico Comune

Lardaro

€ 293.855,93.=

€ 202.096,06.=

€ 91.759,87.=

Praso

€ 279.432,60.=

€ 192.176,58.=

€ 87.256,02.=

Prezzo

€ 20.699,83.=

€ 14.236,07.=

€ 6.463,76.=

Cimego

€ 335.338,74.=

€ 230.625,38.=

€ 104.713,36.=

Storo

€ 117.585,34.=

€ 80.865,91.=

€ 36.716,43.=

Totale

€ 1.046.909,44.=

€ 720.000,00.=

€ 326.909,44.=

Il Comune di Cimego si accolla in più rispetto al costo di cui al precedente punto 1) il costo per la redazione di una perizia geologica necessaria per l’intervento relativo al percorso del lavoro pari a complessivi € 1.591,20.= (€ 1.300,00.= + cassa previdenza 2%+ IVA 20%)

Eventuali indennità spettanti ai rappresentanti dei Comuni aderenti sono a carico dei Bilanci delle rispettive Amministrazioni

ARTICOLO 3
Individuazione del Comune Capofila e relativi compiti

Il Comune di Praso viene individuato come Comune Capofila, al quale competono le seguenti attività:

ARTICOLO 4
Compiti dei Comuni aderenti

1) I Comuni di Cimego, Lardaro, Prezzo e Storo si impegnano a:

ARTICOLO 5
Proprietà delle opere

Le opere realizzate rimarranno di proprietà delle amministrazioni comunali sul cui territorio insistono.

ARTICOLO 6
Durata dell’accordo

Le parti stabiliscono che il presente accordo avrà validità di anni tre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, termine entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi e sarà prorogato, se necessario, per i tempo utile alla realizzazione delle opere.

In caso di impossibilità a raggiungere lo scopo del presente accordo per qualsiasi causa non dipendente dalla volontà delle parti o di una di esse, esso sarà sciolto con le stesse modalità previste per la sua approvazione

ARTICOLO 7
Collegio di Vigilanza

La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione del presente accordo di programma, saranno esercitati da un Collegio di Vigilanza, costituito dai Sindaci dei quattro Comuni partecipanti al presente accordo o da loro delegati. La presidenza del collegio viene assunta dal Sindaco del Comune capofila. Le sedute del collegio di vigilanza saranno assiste e verbalizzate da un segretario nominato dal collegio stesso. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri assegnati e le decisioni verranno assunte a maggioranza dei presenti.

Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:

ARTICOLO 8
Verifiche Periodiche

Il presente accordo è soggetto a verifiche periodiche, finalizzate ad un aggiornamento, da parte dei Comuni sottoscrittori, delle esigenze che si manifesteranno nel corso della sua attuazione, esse avranno luogo ogni qualvolta il collegio di vigilanza lo riterrà opportuno o qualora detto organo riceva richiesta scritta da parte di uno dei soggetti partecipanti

ARTICOLO 9
Sanzioni per inadempimento

Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i Comuni partecipanti all’accordo non adempiano nei tempi previsti agli obblighi assunti provvede a:

ARTICOLO 10
Clausola Arbitrale

Qualora sorgessero controversie per l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo ed in ogni caso per qualsiasi contestazione che dovesse insorgere in sede esecutiva, le amministrazioni nominano un collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale sarà composto da cinque membri di cui uno nominato da ciascun Comune ed il quinto in accordo tra le parti, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 810 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 11
Modifiche all’Accordo

Il presente accordo sarà modificabile seguendo la procedura utilizzata per la sua adozione.

ARTICOLO 12
Pubblicazione ed entrata in vigore

E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, dopo l’approvazione unanime del presente accordo da parte dei Consigli Comunali interessati e la sua sottoscrizione da parte dei rispettivi Sindaci.

L’accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.