Delibera n. 9 del 13 aprile 2007
OGGETTO: sdemanializzazione e vendita del tratto finale di via San Vigilio in loc. Struz C.C. Lodrone. (questione pregiudiziale di sospensiva - dichiarazione di voto della minoranza - dichiarazione di voto della maggioranza)
L’assessore alla frazione di Lodrone Giovanni Luzzani illustra:
Con lettera qui pervenuta il 6 febbraio scorso al numero di protocollo 1127 il signor Zanetti Alessandro di Lodrone chiedeva all’Amministrazione comunale la possibilità di acquistare il tratto terminale verso Darzo della via San Vigilio, per la parte che si insinua nel prato di proprietà privata al quale ormai da anni si è morfologicamente conformato. La richiesta formale segue a vari incontri con l’assessore frazionale di Lodrone al quale il privato aveva già manifestato l’intenzione all’acquisto.
L’allargamento di via San Vigilio a Lodrone è da tempo fra le priorità di questa Amministrazione, tant’è che già il PRG prevede il potenziamento dell’intera strada oltre alla realizzazione di un nuovo sbocco sulla statale 237 del Caffaro. E’ proprio nell’ambito generale dell’opera pubblica che verrebbe inserita la sdemanializzazione del tratto finale di via San Vigilio non interessato dai lavori con successiva alienazione ai privati frontisti; motivo per il quale l’assessore frazionale ha indugiato sulla richiesta privata. A tal proposito la giunta comunale nella seduta del 12 marzo 2007 ha dato disposizioni al funzionario di merito di conferire l’incarico all’arch. Marco Radoani per la progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di quanto programmato.
Il signor Zanetti ha però manifestato la necessità di acquistare quanto prima l’area al fine di unificare il lotto nel quale l’appendice si insinua senza attendere l’avvio dell’opera pubblica, motivando l’urgenza nella necessità impellente di ampliare la casa d’abitazione p.ed. 214 per cui in data 23.06.2006 al prot. 6009 ha presentato domanda di concessione edilizia che ha ottenuto però il parere negativo della commissione riunitasi nella seduta del 5 settembre 2006, in quanto l’intervento non rispettava la distanza di 5 ml. dal relitto di strada che pur essendo inutilizzata come tale è ancora mappalmente comunale. Nelle more della realizzazione dell’opera pubblica appare quindi legittimo anticipare i tempi per la cessione dell’area, nell’intesa che l’onere del frazionamento grava unicamente sul richiedente.
La declassificazione del tratto di strada e la sua successiva alienazione trova fondamento nell’inutilizzo della stessa, tanto da non essere più visibile e tantomeno classificabile come strada, essendosi ormai conformata morfologicamente al terreno circostante a prato.
In quest’ottica di dismissione e alienazione appare opportuno, come sostenuto anche da varie sentenze giurisprudenziali, che la vendita avvenga mediante trattativa privata ai proprietari frontisti i quali pur non avendo un vero e proprio diritto di prelazione all’acquisto subirebbero una lesione dei loro interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto, maturando così un interesse concreto e giuridicamente valutabile a ricorrere qualora la vendita del suolo venisse fatta a terzi.
L’organo competente in materia di declassificazione della viabilità comunale è il consiglio comunale ai sensi dell’art. 9 della LP 10 settembre 1973 n. 42 e di conseguenza proprio alla volontà consigliare viene demandata la decisione finale. Il relatore termina ricordando che eventuali servitù per i sottoservizi esistenti saranno inserite in contratto previa determina del funzionario di merito che ne approva le planimetrie e perizie.
Il consiglio comunale
SENTITA la relazione sopra esposta e uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
PRESO ATTO dell’inutilità di mantenere in capo al demanio comunale un tratto di strada che di fatto ha perso da anni i connotati per potersi definire tale, non risultando pavimentata ed al contrario sul relativo sedime ha preso piede la vegetazione delle colture prative che caratterizzano i terreni ad essa contigui, al punto da non essere più possibile individuarne il tracciato;
RICONOSCIUTO il venir meno della funzione di pubblica strada sulla superficie identificata catastalmente dalla neo p.fond. 853/4 di mq. 43 e considerata rimovibile la condizione giuridica di demanio pubblico, ai sensi dell’articolo 829 del codice civile, pur nell’intesa che l’inclusione nell’elenco delle strade comunali di un bene non ha effetto costitutivo della demanialità della strada stessa dato che questa qualità viene acquistata e posseduta indipendentemente dall’atto di classificazione il quale dunque assume una funzione meramente dichiarativa e di pubblica notizia;
DATO ATTO che costante giurisprudenza afferma che la sdemanializzazione di una strada può anche verificarsi tacitamente indipendentemente da un formale atto di sclassificazione purché sussistano atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico e circostanze tali da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene;
VISTA la domanda di acquisto pervenuta al protocollo comunale n. 1127 in data 6 febbraio 2007 che fa seguito a varie richieste verbali sulle quali l’assessore competente ha indugiato ritenendo opportuno alienare il relitto stradale dopo l’avvio dell’opera pubblica di potenziamento della strada comunale e realizzazione di un nuovo accesso sulla SS 237 del Caffaro;
CONDIVISE però le motivazioni di urgenza esposte dal privato richiedente e motivate dall’interesse all’ampliamento della propria abitazione per il quale la commissione edilizia ha espresso parere negativo causa mancata distanza minima del nuovo edificio dalla strada comunale;
RITENUTO pertanto di procedere alla vendita dell’area mediante trattativa privata al confinante proprietario del prato a cui ormai la strada di fatto si è morfologicamente conformata e nel quale si insinua che ha presentato domanda di acquisto nei termini sopra riportati, ai sensi dell’art. 35 lettera e) della L.P. 23/90 nell’intesa che pur non vantando alcun diritto di prelazione vanterebbe invece un interesse concreto a ricorrere qualora vedesse lesi i propri interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto;
DATO ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, compresi gli oneri fiscali e le spese contrattuali, sono a carico del contraente privato ai sensi dell’art. 9 della LP 23/90;
ESAMINATA la seguente documentazione agli atti:
tipo di frazionamento redatto dell’arch. Marco Radoani presentato per l’approvazione presso l’ufficio del Catasto di Tione di Trento il 28 marzo 2007 e approvato lo stesso giorno al n. 176/2007;
perizia di stima sempre a cura dell’arch. Marco Radoani presentata al protocollo comunale in data 29.03.2007 al n. 2835 che quantifica in € 152,00 al mq. l’area identificata dalla neo p.fond. 853/4;
estratto tavolare e catastale dell’originaria p.fond. 853/2;
VERIFICATO mediante rilievo tavolare effettuato presso l’ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento che la p.ed. 214 in C.C. Lodrone è divisa in tre porzioni materiali e che il cortile nel quale si insinua il relitto stradale è di competenza della PM 3 intestata a Zanetti Alessandro;
VISTA la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione speciale all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che gli interessati possono presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;
VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;
VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del T.U.L.R.O.C., approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
Con dodici voti favorevoli e sette astenuti (la minoranza) palesemente espressi per alzata di mano dai diciannove consiglieri presenti e votanti;
delibera
1.- Di declassificare dalle strade comunali la neo p.fond. 853/4 di mq. 43 in C.C. Lodrone località Struz, pronunciando la sdemanializzazione e il passaggio della stessa al patrimonio comunale;
2.- Di disporre la pubblicazione speciale della presente per 15 giorni consecutivi, invitando eventuali interessati a presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi degli articolo 6 e 9 della L.P. 10.09.1973 n. 42;
3.- Di cedere e vendere la neo p.fond. 853/4 di mq. 43 in C.C. Lodrone al signor Zanetti Alessandro nato a Bagolino (BS) il 17.06.1965 e residente a Storo frazione Lodrone in via 24 maggio n. 11, codice fiscale «ZNTLSN65H17A578Y», in qualità di proprietario pro tempore della PM 3 della p.ed. 214, al prezzo stimato e contrattuale di € 6.536,00 come risulta dalla perizia di stima citata in premessa;
4.- Di introitare la somma di € 6.536,00.= alla risorsa 4011705, capitolo 1930, accertamento 53 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idoneo stanziamento;
5.- Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto sono a carico delle parti private, così come l’imposta di registro, ipotecaria e le spese contrattuali;
6.- Di autorizzare il funzionario responsabile del servizio segreteria alla sottoscrizione del rogito segretarile di compravendita ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione dell’istanza tavolare presso l’ufficio del Libro Fondiario di Tione ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.