Determina n. 89 del 26.06.2007.
OGGETTO: Concessione di un periodo di astensione facoltativa per maternità ad una dipendente comunale.
Il responsabile del servizio di segreteria
PREMESSO:
che la dipendente *** assunta di ruolo presso il Comune di Rezzato in seguito a passaggio diretto presso quell’amministrazione, a far data dal 14 marzo 2005 con determinazione n. 41 del 9.03.2005, è stata riassunta in servizio presso il comune di Storo;
che nel periodo in cui ha prestato servizio presso il Comune di Rezzato, la dipendente ha usufruito del congedo straordinario per maternità come previsto dall’art. 16 comma 1 lettere c) e d) del D. Lgs 26.01.2001 n. 151 ove è previsto il divieto di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta e che tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
che decorso il periodo di astensione obbligatoria, la dipendente ha usufruito dal *** al *** di un periodo di astensione facoltativa per maternità;
VISTA la lettera pervenuta al prot. n. 4815 del 5.06.2007 con la quale la dipendente chiedeva un ulteriore periodo di astensione facoltativa per maternità dal *** al *** 2007;
RICHIAMATO l’art. 45 comma 7 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 del personale comparto autonomie locali, sottoscritto il 20 ottobre 2003 che prevede che nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, possono astenersi dal lavoro anche contemporaneamente per la durata massima complessiva tra gli stessi di 10 mesi, fruibile anche frazionatamente;
CONCORDATO sulla opportunità di accordare alla dipendente il permesso di astensione facoltativa per maternità per un il periodo dal *** al ***, stante la regolare presentazione della domanda in data anteriore alla scadenza naturale del primo periodo di congedo straordinario e dato atto che, come dichiarato nella nota del 5.06.2007, il padre non ha chiesto di fruire del permesso per astensione facoltativa previsto dal 7° comma dell’art. 45 del CCPL citato;
VISTO il d. lgs 26 marzo 2001 n. 151 e le successive modificazioni;
RITENUTO anche in osservanza del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed in vigore dal 1° gennaio 2004, di salvaguardare la riservatezza ed il diritto alla privacy della persona in oggetto inserendo i dati anagrafici e sensibili in calce alla presente sottratti all’accesso ed alla pubblicazione;
VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 11.01.2007 nella quale si approva il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio finanziario e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al DPReg 1° febbraio 2005 n. 2/L, ivi compreso l’oggetto della presente;
VISTO il provvedimento di data 11.01.2007 prot. n. 301, con il quale il sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio segreteria;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
determina
1. Di concedere alla dipendente *** un ulteriore periodo di congedo straordinario per maternità ai sensi dell’art. 45 del CCPL 8.03.2000 (dal *** al ***), dando atto che durante tale periodo alla dipendente stessa verrà corrisposta un’indennità giornaliera rapportata al 30% della retribuzione.