Delibera n. 11 del 26.03.2007.
OGGETTO: attivazione di un procedimento giudiziale per il rilascio di un bene comunale a tutt’oggi occupato sine titulo: affidamento incarico legale.
Relazione
In data 22 aprile 2003 il dott. [omissis] chiedeva all’amministrazione comunale la disponibilità di un ambulatorio principale a Storo, individuato in quello pubblico di via Roma, e degli ambulatori presso le case sociali di Darzo e Lodrone in via secondaria, inviando un calendario di utilizzo compatibile con gli orari degli altri medici. L’allora assessore alle politiche sociali con lettera del 6 maggio successivo, comunicava l’accoglimento della richiesta con inizio del servizio il 18 maggio 2003 e invitava lo stesso a prendere contatti con l’ufficio segreteria al fine di definire l’affitto e le spese che l’amministrazione si riservava di far carico al medico in considerazione dell’utilizzo primario ma, contrariamente a quanto richiesto il dott. [omissis] non si è mai dato cura di contattare gli uffici.
In data 26 giugno 2005 veniva data disdetta al dott. Olivo Giovanelli allo scopo di definire un nuovo contratto con un canone allineato a quello corrente di mercato per locali analoghi, su una stima dell’ufficio tecnico di € 280,00 mensili. In quell’occasione e nel corso dell’istruttoria era nata la proposta di dividere il canone stimato in parti pari ad 1/3 ciascuna (€ 93,34): 1/3 a carico del Comune poiché i locali sono utilizzati anche da altri medici che hanno l’ambulatorio principale altrove e che possono utilizzare i locali messi gratuitamente a disposizione dal Comune sul territorio comunale per ambulatorio secondario, 1/3 a carico del dott. Giovanelli ed 1/3 a carico del dott. [omissis], fatte salve le definizioni per il periodo arretrato.
Con lettera del 9 gennaio 2006 e in seguito ad un incontro tenutosi il 3 gennaio fra Giunta e dott. [omissis], si inviava a quest’ultimo una bozza del contatto per l’affitto dell’ambulatorio di via Roma ed il conteggio degli arretrati quantificati 52,00 € al mese per 31 mensilità e per un importo complessivo di 1.612,00 €.
Il dott. [omissis] anziché accettare le proposte dell’Amministrazione comunale ha aperto una lite, incaricando della faccenda un legale, sostenendo di utilizzare i locali per un periodo inferiore rispetto al collega. Di rimando il Comune ha risposto proponendo ad entrambe i medici un contratto unico per un canone mensile pari a 2/3 di quello stimato dall’Ufficio tecnico, lasciando ad essi l’onere di un riparto interno del costo secondo il loro giudizio, ipotesi rifiutata dal dott. [omissis] come si evince nella corrispondenza intercorsa con l’avvocato che lo assiste
Attualmente il dott. [omissis] continua a utilizzare senza alcun titolo l’ambulatorio di proprietà comunale in difetto di qualsivoglia formalizzazione di un accordo contrattuale che legittimi la detenzione del medesimo, nonostante le diverse lettere a firma del legale del comune di provvedere al pagamento degli arretrati, alla sottoscrizione del contratto o al rilascio della struttura ambulatoriale.
la giunta comunale
VISTA la relazione sopra riportata;
CONSIDERATO che il dott. [omissis] ha confermato la sua indisponibilità alla ricerca di una soluzione conciliativa e che è ora necessario attivare un procedimento giudiziale per cercare di imporre in via coattiva il rilascio del bene comunale, costituito nella fattispecie dall’ambulatorio di Via Roma a Storo ed il pagamento di qualsiasi somma dovuta dal dott. [omissis] per la occupazione del bene anzidetto;
VISTE le note pervenute al protocollo rispettivamente n. 1969 del 2.03.2007 e n. 2468 del 19.03.2007 da parte dell’avv. Flavio Maria Bonazza con le quali ravvisava la necessità di assumere un provvedimento deliberativo che legittimi l’instaurazione di un procedimento giudiziale;
VISTO il verbale di giunta del 12 marzo 2007 nel quale si concorda sulla necessità di attivare un procedimento giudiziale per il rilascio se occorre in via coattiva dell’ambulatorio di via Roma, occupato sine titulo dal dott. [omissis], affidando l’incarico al legale in convenzione;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,
delibera
di convenire in giudizio il dott. [omissis] per ottenere in via giudiziale il rilascio coattivo dell’ambulatorio comunale di Via Roma a Storo, detenuto dallo stesso sine titulo, ed il pagamento di qualsiasi somma, anche di carattere risarcitorio, che lo stesso dott. [omissis] deve al Comune di Storo per la occupazione del bene immobile di relativa proprietà e per l’omesso relativo spontaneo rilascio con vittoria di spese legali sostenute e di altre spese dirette e indirette ivi compreso il corrispettivo pregresso per l’occupazione de facto, maggiorato di interessi e rivalutazioni;
di affidare al legale avv. Flavio Maria Bonazza con studio in piazza Mosna, 8 a Trento, gli incarichi legali conferendo allo stesso ogni più ampio mandato ai sensi di legge, ivi espressamente compresa la facoltà di nominare sostituti ed il potere di disporre, transigere, incassare e quietanzare, rinunziare agli atti, accettare altrui rinuncia, rinunciare alle domande e/o alle azioni, accettare le altrui rinunce alle domande ed all’azione, chiamare in causa terzi e ogni altro potere comunque concesso dalla legge ai difensori;
di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 all’intervento n. 1010203 cap. 570 impegno 21 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idonea disponibilità e di riconoscere competente il funzionario di merito ad assumere le determinazioni di spesa del caso anche congiunte di impegno e liquidazione, tenendo presente che il minore o maggiore importo in concreto dovuto, da quantificarsi in conformità alla tariffa professionale vigente e alla convenzione sottoscritta, sarà individuabile in forma precisa solo a seguito della conclusione dell’attività di difesa.