Delibera n. n. 16 del 14.05.2007.

OGGETTO: resistenza all’appello promosso avanti al Consiglio di Stato dai signori Melzani e Zontini contro il comune di Storo e altri per la riforma o annullamento dell’ordinanza del TRGA n. 18/2007 di diniego di domanda incidentale di misura cautelare.

La giunta comunale

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 4 del 31.01.2007 con la quale si stabiliva di resistere in giudizio innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma per la provincia di Trento nella causa promossa dai signori Angelo Melzani e Vigilio Zontini tramite gli avvocati Giulio Alberto Inzaghi e Anna Maria Sglavo, con atti in premessa indicati e iscritta al n. 214/2006 reg. ric. Nominando nel contempo il legale di fiducia avv. Flavio Maria Bonazza affidando allo stesso le competenze rituali;

VISTA la memoria di costituzione del legale di fiducia e letta l’ordinanza n. 18/2007 del TRGA di Trento con la quale viene motivatamente respinta l’istanza incidentale di misura cautelare qui notificata il 12 marzo 2007;

VISTO il ricorso in appello promosso dai signori Angelo Melzani e Vigilio Zontini contro il comune di Storo, la Provincia di Trento e nei confronti dell’ing. Gastone Cominotti incaricato di redigere il piano attuativo a fini speciali per la riforma o l’annullamento dell’ordinanza n. 18/2007 depositata l8 marzo 2007 con cui è stata respinta l’istanza cautelate proposta dagli appellanti nel ricorso n. 214/2006;

UDITO il legale di fiducia anche con riferimento alla sua comunicazione del 14 maggio 2007 prot. n.4154 e valutate la l’opportunità di resistere anche in appello per difendere anche in quella sede le ragioni di pubblico interesse del comune;

UDITA la proposta del legale di nominare per ragioni di domiciliazione e per le collaborazioni che riterrà opportune anche un avvocato dal foro romano indicato nella persona dell’avvocato Paolo Stella Richter che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità;

VISTA la convenzione di assistenza legale, sottoscritta dal Comune di Storo in data 10 giugno 2005 rep. 684/AP con il legale avv. Flavio Maria Bonazza in esecuzione della determina n. 109 del 10 giugno 2005, ove all’art. 2 lett. c) sono disciplinati i rapporti economici per le cause legali avanti alla giustizia;

ATTESO che a norma di PEG spetta a questa giunta comunale assumere le decisioni relative alla gestione delle liti giudiziarie lasciando ai responsabili dei servizi di merito ogni altra determinazione di spesa che non sia compresa nelle delibere e tutte le liquidazioni e ritenuto in via del tutto indicativa di impegnare con la presente la somma onnicomprensiva di euro 5.000,00 lasciando ai funzionari di merito ogni altra competenza tramite le determinazioni del caso;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO il TULOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,

delibera

  1. di resistere al ricorso in appello innanzi al consiglio di Stato in sede giurisdizionale promosso dai signori Angelo Melzani e Vigilio Zontini rappresentati e difesi dal legale Guido Alberto Inzaghi con atti in premessa indicati contro il comune di Storo ed altri per la riforma o annullamento dell’ordinanza del TRGA n. 18/2007 di diniego di domanda incidentale di misura cautelare;

  2. di affidare al legale avv. Flavio Maria Bonazza con studio in piazza Mosna, 8 a Trento, e al legale Paolo Stella Richter con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Roma CAP 00195 viale Mazzini, 11 gli incarichi legali conferendo agli stessi ogni più ampio mandato ai sensi di legge, ivi espressamente compresa la facoltà di nominare sostituti ed il potere di disporre, transigere, incassare e quietanzare, rinunziare agli atti, accettare altrui rinuncia, rinunciare alle domande e/o alle azioni, accettare le altrui rinunce alle domande ed all’azione, chiamare in causa terzi e ogni altro potere comunque concesso dalla legge ai difensori;

  3. di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 all’intervento n. 2090106 cap. 8230 impegno 333 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idonea disponibilità e di riconoscere competente il funzionario di merito ad assumere le determinazioni di spesa del caso anche congiunte di impegno e liquidazione, tenendo presente che il minore o maggiore importo in concreto dovuto, da quantificarsi in conformità alla tariffa professionale vigente e alla convenzione sottoscritta, sarà individuabile in forma precisa solo a seguito della conclusione dell’attività di difesa.