Delibera n. 22 del 26.06.2007.
OGGETTO: Lavori di costruzione delle strade urbane di Storo: disapplicazione penale per ritardata ultimazione dei lavori.
RELAZIONE
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 29 luglio 1999, si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di costruzione delle nuove strade di Storo, redatto dal geom. Domenico Mezzi di Storo per l’importo complessivo di euro 516.405,25 di cui euro 373.402,67 per lavori a base d’asta ed euro 185.158,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione e si autorizzava l’esecuzione dei lavori mediante licitazione privata da esperirsi secondo le modalità previste dall’art. 39 comma 3 della L.P. 10.09.1993 n. 26.
A seguito del ricorso al TRGA di alcuni proprietari dei terreni interessati dall’esproprio per l’allargamento di via Regensburger, con delibera n. 227 del 30 settembre 1999 la Giunta comunale suddivideva l’opera nel gruppo A relativo alle opere immediatamente eseguibili per euro 245.493,99 e nel gruppo B relativo alle opere interessate dal ricorso al TRGA
Con contratto stipulato il 29 novembre 1999 al n. 733 di repertorio ed in esecuzione alla delibera sopra citata, i lavori del gruppo A venivano appaltati alla ditta "Mosca Costruzioni s.r.l." di Bersone per un importo di euro 240.166,40al netto del ribasso offerto del 2,17%.
L’opera veniva finanziata con contributo provinciale per euro 413.124,20 e con un mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti per Euro 103.281,05.
Con il ritiro del ricorso da parte dei privati ed a seguito di un atto di transazione con l’impresa del 16 luglio 2001 registrato al n. 515 di repertorio atti privati riguardante anche altre questioni l’impresa si accollava l’esecuzione del gruppo B e l’11 febbraio 2002 veniva approvata una variante progettuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 3 lettera b) della L.P. 10.09.1993 n. 26 che rideterminava l’importo dei lavori in Euro 288.192,81 lasciando invariato il costo complessivo dell’opera
I lavori sono stati ultimati il giorno 28 settembre 2004 ed il direttore dei lavori presentava all’ufficio lavori pubblici una prima parte di documentazione della contabilità finale in data 21 marzo 2006 e completava la consegna con il certificato di regolare esecuzione dei lavori il 7 febbraio 2007 da cui risultava un credito netto di euro
49.394,42 all’impresa facendo presente un ritardo di 786 giorni nell’ultimazione dei lavori e l’automatica applicazione della penale come previsto dall’art. 22 del D.M 19 aprile 2000 n. 145 per un importo di euro 28.819,28 che ha comportato a giudizio della DL la non emanazione dello stato di avanzamento pari al finale e del relativo stato avanzamento nemmeno per l’importo al netto della penale.Il 9 novembre 2006 con prot. n. 10234, l’impresa inoltrava istanza motivata ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del capitolato generale d’appalto, per la disapplicazione della penale in quanto il ritardo nella ultimazione dei lavori è stato causato da fatti non imputabili all’impresa.
Il direttore dei lavori con lettera pervenuta il 21 giugno 2007 prot. n. 5334 confermava che il ritardo nell’ultimazione dei lavori era da addebitarsi a fatti non imputabili all’impresa ed esprimeva parere favorevole per la disapplicazione della penale come previsto dal comma 5 del citato articolo 22.
La Giunta comunale
PREMESSO quanto esposto nella relazione e vista la documentazione ivi citata;
RICHIAMATI i verbali di consegna, sospensione e ultimazione dei lavori facenti parte della contabilità finale, dai quali risulta che il ritardo dell’impresa è di 786 giorni e che pertanto andrebbe applicata la penale giornaliera stabilita dall’art. 95 del capitolato speciale d’appalto di euro 103,29 per il totale massimo applicabile di euro 28.819,28.
CONSIDERATO che il ritardo nei lavori non è imputabile all’impresa e che comunque l’amministrazione appaltante non ha subito danni;
DATO ATTO che la responsabile del servizio lavori pubblici con atto del 25 giugno 2007, sentito il parere del direttore dei lavori, ha proposto la disapplicazione della penale;
RICONOSCIUTA la propria competenza trattandosi di atto discrezionale con valutazioni anche di ordine extra gestionale che rientrano nelle competenze di indirizzo e controllo dell’organo politico.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressa dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 81 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni nella Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPReg 01.02.2005 nr. 3/L il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 17 commi 27 e 29 della L.R. 10/98;
VISTO il DM 19 aprile 2000 n. 145 ed in particolare l’art. 22 recante norme sulle penali;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,
delibera
di accogliere, per i motivi espressi in premessa la richiesta avanzata dall’impresa Mosca costruzioni snc con sede in Bersone esecutrice dei lavori di costruzione delle strade urbane di Storo, in merito alla disapplicazione della penale.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore e che lo stesso non ha formulato riserve sui registri di contabilità per cui null’altro ha a pretendere oltre a quanto previsto dagli atti di contabilità con disapplicazione della penale.