Delibera n. 33 dell’8.11.2007
OGGETTO: conferimento incarico all’avv. Vittorio Donati per la difesa in giudizio nella causa di appello promossa avanti la Corte d’Appello di Trento per lo scioglimento della comunione della montagna di Tonolo.
La Giunta Comunale
PREMESSO che l’intera montagna di Tonolo era di comproprietà del Comune di Storo per circa il 98% delle quote e di alcuni privati per il restante 2%;
PREMESSO che con delibera n. 320 di data 27.11.1997 la giunta comunale deliberava di costituirsi in giudizio nella causa promossa avanti il tribunale di Trento da alcuni comproprietari della comunione di Tonolo, i quali ne chiedevano lo scioglimento mediante divisione degli immobili, e di nominare ed affidare le ragioni del Comune, il quale invece chiedeva lo scioglimento della comunione mediante liquidazione delle quote minori, all’avv. Vittorio Donati del foro di Trento al quale veniva conferito il più ampio mandato a difesa della causa in oggetto in ogni sua fase o grado;
DATO ATTO che con sentenza di data 1° giugno 2006 il Tribunale di Trento pronunciava definitivamente lo scioglimento della comunione mediante liquidazione, attribuendo al Comune di Storo la proprietà esclusiva delle PT 217 e 276 in C.C. Lodrone costituenti la montagna di Tonolo e condannandolo a versare a favore delle controparti determinati conguagli;
VISTO l’atto di citazione in appello di data 10.07.2007 proposto tramite l’avvocato Mario Casari dal signor Zanetti Stefano, il quale ritiene ingiusta la sentenza di primo grado per una serie di motivi che attengono sia al criterio di divisibilità dei beni sia al valore agli stessi attribuito;
VISTA la nota qui pervenuta il 18.07.2007 al prot. 6208 nella quale l’avv. Donati comunicando quanto sopra informava il Comune della data di appello, del termine ultimo per la costituzione in giudizio e dell’eventuale possibilità di proporre appello incidentale contro la sentenza;
CONVENUTO in una riunione tenutasi presso il municipio di Storo in data 3 ottobre 2007 alla presenza di alcuni amministratori di Lodrone e dell’avvocato difensore di non proporre appello incidentale contro la sentenza e di costituirsi in giudizio nella causa promossa da Zanetti Stefano innanzi alla Corte d’Appello per la difesa degli interessi del Comune, il quale ribadisce la ferma volontà di ottenere la divisibilità della montagna di Tonolo mediante la liquidazione delle quote residue ai comproprietari;
RITENUTO di conferire il nuovo incarico all’avvocato Vittorio Donati, il quale ha difeso il Comune di Storo nella causa di primo grado con esito oltretutto positivo per gli interessi comunali;
DATO ATTO che a tutt’oggi nessun altro comproprietario all’infuori del Zanetti ha proposto ricorso in via autonoma e che eventualmente questo ora potrà avvenire solo per via incidentale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,
delibera
di affidare all’avv. Vittorio Donati con studio a Tione di Trento in via Roma n. 17, l’incarico legale di assistere il Comune di Storo nella causa di secondo grado promossa dal signor Zanetti Stefano avanti alla Corte d’Appello di Trento, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato ai sensi di legge, ivi espressamente compresa la facoltà di nominare sostituti ed il potere di disporre, transigere, incassare e quietanzare, rinunziare agli atti, accettare altrui rinuncia, rinunciare alle domande e/o alle azioni, accettare le altrui rinunce alle domande ed all’azione, chiamare in causa terzi e ogni altro potere comunque concesso dalla legge ai difensori;
di imputare la spesa indicata in via provvisoria e complessiva di € 5.000,00 all’intervento n. 2010501 cap. 7276 impegno 664 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idonea disponibilità e di riconoscere competente il funzionario di merito ad assumere le determinazioni di spesa del caso anche congiunte di impegno e liquidazione, tenendo presente che il minore o maggiore importo in concreto dovuto, da quantificarsi in conformità alla tariffa professionale vigente in relazione alle prestazioni professionali effettivamente occorse, sarà individuabile in forma precisa solo a seguito della conclusione dell’attività di difesa.