Delibera n. 3 del 15.02.2008.
OGGETTO: modifiche al regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Il consiglio comunale
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 2 di data odierna con la quale vengono apportate modifiche al vigente regolamento edilizio comunale per regolamentare le materie previste dalla legge urbanistica e che prima erano contenute nella parte III delle norme di attuazione che sono state tolte dal commissario nell’ultima versione approvata con delibera del 26 novembre 2007, n. 1;
RITENUTO con l’occasione di apportare al regolamento per l’applicazione del contributo di concessione la variante necessaria per far coincidere la definizione di volume con riferimento al pacchetto di copertura e agli interventi di isolazione esterna per gli edifici realizzati prima della data ivi fissata;
RITENUTO anche di aggiungere agli articoli 8 e 9 del regolamento un comma per chiarire che l’esenzione può essere richiesta anche in caso di comproprietà degli immobili interessati, sempreché sussistano gli altri requisiti, purché nella convenzione i comproprietari si obblighino, oltre a quanto previsto dalla legge, anche alla divisione materiale dell’immobile a lavori finiti e prima dell’agibilità nell’intesa che in caso di mancata divisione si applicano gli stessi effetti previsti per la cessione dell’immobile nel corso del decennio;
Ritenuto di dichiarare il presente regolamento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, c. 4, del TUOC approvato con DPReg. 3/L, come già avvenuto in questa seduta con la delibera che approva modifiche al regolamento edilizio per armonizzare l’entrata in vigore di norme tra di loro collegate;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti per l’oggetto della presente e per l’immediata esecutività,
delibera
di introdurre all’articolo 5 comma 1 del regolamento per l’applicazione del contributo di concessione le seguenti modifiche: la parola «manto» è sostituita dalla parola «pacchetto»; le parole «nel caso che il sottotetto sia usufruibile» sono cancellate e sono aggiunte le parole «ed escluso il volume di cui all’articolo 21 del regolamento edilizio»;
di introdurre in calce all’articolo 8 il comma 5 del seguente tenore: «l’esenzione può essere concessa anche in caso di comproprietà degli immobili interessati, purché nella convenzione di cui al precedente comma 3 tutti i comproprietari si obblighino oltre a quanto ivi previsto anche alla divisione materiale dell’immobile prima dell’agibilità nei modi che ne consentano l’esenzione. Nel caso di mancata divisione si applicano gli affetti ivi previsti per la cessione dell’immobile nel corso decennio».
di introdurre in calce all’articolo 9 il comma 4 del seguente tenore:«l’esenzione può essere concessa anche in caso di comproprietà degli immobili interessati, purché nella convenzione di cui al precedente comma 3 tutti i comproprietari si obblighino oltre a quanto ivi previsto anche alla divisione materiale dell’immobile prima dell’agibilità nei modi che ne consentano l’esenzione. Nel caso di mancata divisione si applicano gli affetti ivi previsti per la cessione dell’immobile nel corso decennio.»
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 del TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L.