Delibera n. 6 del 15.04.2008.
OGGETTO: sdemanializzazione di un tratto di strada in località Roccola in C.C. Storo e relativa cessione mediante trattativa diretta al proprietario frontista. - dichiarazione di voto della minoranza
L’assessore ai lavori pubblici riferisce:
Con delibera n. 5 assunta dal consiglio comunale nella seduta del 31.01.2006 veniva approvato in linea tecnica e solo ai fini della deroga urbanistica un progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, per la realizzazione di un breve tratto in tracciato alternativo di una strada secondaria in località Roccola a Storo che collega la provinciale SP 69 Storo-Bondone con la zona agricola Tai attraversando per un tratto in diagonale la parte nord della zona industriale. Ciò si rendeva necessario per assicurare un miglior collegamento con la viabilità di campagna in attesa della realizzazione delle opere e infrastrutture previste a livello urbanistico e oggetto del piano attuativo, consentendo allo stesso tempo un razionale uso del territorio da parte delle aziende ivi insediate. Il tracciato previsto in deroga in parte si sovrappone a quello già esistente, con allargamento da tre a sei metri, si discosta nel tratto in cui lo stesso divide in due parti il piazzale della ditta Isaf spa ivi insediata, per ritornare poi a sovrapporsi al sedime esistente.
Con deliberazione n. 790 di data 21.04.2006 la Giunta Provinciale ha autorizzato ai sensi degli artt. 80 e 105 della LP 22/91 la deroga per l’ampliamento della strada esistente e per la realizzazione di un nuovo tratto su terreno privato, condizionatamente però alla «definizione dell’iter atto a sdemanializzare la strada dismessa con successiva demanializzazione della nuova sede stradale mediante permuta con lo stesso proprietario, nonché alla predisposizione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi che attestino, per l’aspetto geologico, la fattibilità dell’intervento di infrastrutturazione richiesto».
Il piano attuativo è stato approvato in prima lettura dal consiglio comunale con delibera n. 24 del 31.10.2006 e in via definitiva con delibera n. 39 del 22.12.2006. Alla luce delle soluzioni infrastrutturali definitive e razionali che interessano l’intera area industriale di Storo si può vedere in modo leggermente diverso la viabilità secondaria dell’area a nord che è stata oggetto di deroga. Infatti il proseguimento di via Roccola a servizio dell’area agricola ad ovest sarà garantito nell’ambito del piano attuativo con un percorso che fiancheggia il tratto di deviazione del rio Lora e che collega il ramo residuale in zona agricola di via Roccola con la strada principale in zona industriale, venendo così a cessare l’utilità del ramo a nord che diverrà cieco. A seguito di tali novità pianificatorie il percorso alternativo oggetto di deroga risulta essere temporaneo fino alla realizzazione della nuova viabilità e quindi per ragioni di economicità dell’azione amministrativa si riteneva opportuno adempiere parzialmente alla prescrizione della Pat, ritenendo sufficiente un vincolo contrattuale che garantisse il percorso alternativo di pubblico transito anziché la prevista permuta con demanializzazione comportante tra qualche anno un nuovo passaggio consigliare e tavolare di sdemanializzazione. Ciò avrebbe consentito alla ditta Isaf spa di poter unificare il proprio lotto, dopo aver acquisito dal Comune il tratto di strada che lo divide a metà, e per contro la ditta Isaf, oltre al pagamento del corrispettivo previsto in perizia, avrebbe dovuto realizzare nella sua proprietà a propria cura e spese, previe perizia geologiche e geotecniche previste dalla Provincia, una strada alternativa di larghezza pari a quella da alienare all’interno del nuovo percorso individuato nel progetto di deroga, sulla quale consentire contrattualmente il pubblico transito. In sede poi di realizzazione del progetto esecutivo del piano attuativo a fini speciali di infrastrutturazione della nuova area industriale di Storo a cura del BIM o dell’Agenzia dello sviluppo, quando verrà realizzata la viabilità prevista nel piano attuativo e sarà assicurato il collegamento con il tratto residuale di via Roccola in zona agricola, sarà possibile realizzare il tratto di viabilità iniziale previsto nel progetto di deroga che consiste nell’allargamento a 6 metri del tratto di via Roccola tra la nuova viabilità prevista nel piano attuativo e il confine del lotto Isaf. In quell’occasione si potrà sdemanializzare e alienare ai finitimi la parte rimanente e cieca di via Roccola e rinunciare al passaggio pubblico temporaneo realizzato nell’area Isaf come sopra riferito. Tali considerazioni sono contenute nella lettera prot. 11577 che il 27.12.2006 il sindaco ha inviato al servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Pat, alla quale è seguita un’altra nota prot. 5397 dd 22.06.2007 con la quale la responsabile dell’ufficio tecnico comunale forniva gli ulteriori chiarimenti richiesti e una terza sempre a firma del Sindaco dd. 19.07.2007 prot. 6254. Il servizio Urbanistica ha risposto in data 31.07.2007 con lettera pervenuta il 6.08.2007 al prot. 6744 precisando che la deroga, autorizzata quale opera pubblica, deve mantenere tale requisito necessario proprio ai fini dell’attivazione del procedimento stesso. Per superare l’empasse proponeva la stipulazione fra la ditta Isaf e il Comune di un contratto di affitto che preveda una specifica durata coincidente con quella strettamente necessaria per l’effettuazione degli interventi previsti nel piano attuativo. Si è provveduto pertanto con determina n. 20 del 5.02.2008 ad approvare un contratto di comodato d’uso gratuito dell’area oggetto della nuova strada, sottoscritto in data 13.02.2008 al rep.758/ap, mediante il quale il Comune di Storo oltre a detenere comunque un titolo idoneo alla deroga può garantirsi il transito pubblico sulla nuova strada fino all’apertura della viabilità alternativa.
La Giunta provinciale, alla luce di ciò, con delibera n. 504 del 29.02.2008 ha provveduto a modificare la precedente deliberazione n. 790 del 21.04.2006 stralciando la prescrizione relativa alla permuta delle aree stradali. È pertanto ora possibile procedere a declassificare dal demanio strade parte della p.fond. 5744, precisamente la neo p.fond. 5744/2, per il quale è competente il consiglio comunale ai sensi degli artt. 6 e 9 della L.P. 10 settembre 1973 n. 42 e successivamente ad alienarlo alla ditta Isaf spa, non prima che questa abbia reso praticabile la strada alternativa di collegamento alla campagna storese.
Il consiglio comunale
UDITA la relazione come riferita dall’assessore competente e uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
PRESO ATTO che con contratto rep. 758/ap sottoscritto in data 12.02.2008 la Isaf spa concedeva in comodato d’uso gratuito al Comune di Storo con finalità di pubblico transito l’area corrispondente al sedime della nuova sede stradale alternativa a quella oggetto di cessione, nel tracciato previsto nel progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato ai fini della deroga urbanistica dal consiglio comunale con delibera n. 5 del 31.01.2006
VISTO il nulla osta alla deroga urbanistica rilasciato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 790 del 21.04.2006 poi modificata con successiva deliberazione n. 504 del 29.02.2008;
RITENUTA ammissibile la proposta di sdemanializzare il tratto di strada neo p.fond. 5744/2 di mq. 341 che interseca e divide le proprietà della ditta Isaf spa, al fine di consentire alla stessa un utilizzazione razionale dell’area mediante unificazione della proprietà, sostituendola temporaneamente, e fino all’attuazione concreta del piano attuativo nel quale è prevista la nuova viabilità, con un tracciato alternativo limitrofo a quello dismesso e ai margini della proprietà Isaf, coincidente con il tracciato di deroga;
DATO ATTO che la strada alternativa a quella dismessa e delle medesime caratteristiche verrà realizzata a cura e spese della ditta Isaf spa su terreni di sua proprietà prima della firma del contratto di vendita, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge e previa predisposizione di apposite indagini geologiche e geotecniche approfondite che attestino per l’aspetto geologico la fattibilità dell’intervento;
RITENUTO pertanto di procedere alla vendita della neo p.fond. 5744/2 mediante trattativa privata diretta alla ditta frontista Isaf spa, al fine di consentirle un accorpamento del lotto con conseguente possibilità anche di eventuale ampliamento del capannone, con impliciti risvolti produttivi ed occupazionali a beneficio della collettività, come consentito dall’art. 35 comma 2 lettera b) che rimanda all’art. 21 comma 5 della LP 23/90;
ESAMINATA la seguente documentazione agli atti:
tipo di frazionamento a cura del geom. Mauro Cosi, approvato dall’ufficio del Catasto di Tione di Trento il 15.03.2007 al n. 137/2007;
perizia di stima redatta sempre dal geom. Cosi in data 29.03.2007 e pervenuta al protocollo comunale il 26.04.2007 al n. 3635, che quantifica in € 84,00 al mq. il sedime stradale dismesso;
estratto tavolare e catastale della particella oggetto di cessione;
RILEVATA la presenza nel sottosuolo della p.fond. 5744/2 di n. 6 cavidotti del Cedis di cui 4 per linea MT, 1 per linea FO e 1 per linea telecontrolli come segnalato dal direttore dello stesso Cedis con lettera qui pervenuta il 20.08.2007 al prot. 7090 alla quale era allegato anche l’accordo già sottoscritto tra Cedis e Isaf spa in merito alla presenza, tolleranza ed eventuale spostamento di detti cavi e che di fatto dava l’assenso al Comune per l’alienazione della strada alla Isaf;
PRESO ATTO della lettera pervenuta al prot. 7799 in data 13.09.2007 con la quale il responsabile di zona della SOCIETÀ ITALIANA per il GASp.a., interpellato formalmente dal Comune, confermava l’inesistenza di tubazioni gas nel sottosuolo della p.fond. 5744/2;
DATO ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, compresa l’imposta di registro e ipotecaria, si assumono a carico della parte privata acquirente ai sensi dell’art. 9 della LP 23/90;
VISTA la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione speciale all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che gli interessati possono presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;
VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;
VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
DATO ATTO che al momento del voto i sette consiglieri di minoranza si allontanano dall’aula;
CON VOTI favorevoli 12 e 1 astenuto (Ermanna Briani) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
1.- Di declassificare la neo p.fond. 5744/2 di complessivi mq. 341 in C.C. Storo località Roccola, pronunciando la sdemanializzazione e il passaggio della stessa al patrimonio comunale;
2.- Di disporre la pubblicazione speciale della presente per 15 giorni consecutivi, invitando eventuali interessati a presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi degli articolo 6 e 9 della L.P. 10.09.1973 n. 42;
3.- Di cedere e vendere mediante trattativa privata alla ditta Isaf spa con sede a Storo in via 1° maggio n. 4, partita iva «00351300223» la p.fond. 5744/2 di mq. 341 al prezzo stimato e contrattuale di € 28.644,00.=, previa realizzazione da parte della ditta Isaf spa a propria cura e spese e su fondi propri, già peraltro concessi in comodato d’uso al Comune, di una nuova strada conforme al progetto di deroga urbanistica approvato dal consiglio comunale con delibera n. 5 del 31.01.2006 e dalla giunta provinciale con deliberazione n. 790 dd. 21.04.2006 poi modificata con deliberazione n. 504 dd. 29.02.2008;
4.- Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto di compravendita sono assunte dalla parte privata acquirente ai sensi dell’art. 9 della LP 23/90;
5.- Di introitare la somma di € 28.644,00.= alla risorsa 4011705, capitolo 1930, accertamento 26 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità;
6.- Di autorizzare il funzionario responsabile del servizio segreteria alla sottoscrizione del rogito segretarile di vendita ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione dell’istanza tavolare presso l’ufficio del Libro Fondiario di Tione ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.