Delibera n. 9 del 15.04.2008.

OGGETTO: L.P. 05.09.1991 n. 22 – art. 104. autorizzazione al sindaco al rilascio nell’esercizio dei poteri di deroga delle concessioni edilizie all’hotel Castel Lodron per opere di ampliamento del complesso alberghiero, per la realizzazione di una sala relax e portico sul fronte est. Dichiarazione di voto della minoranza

Il consiglio comunale

VISTA la domanda di concessione edilizia presentata in data 04.02.2008 al n. 2043 di protocollo da parte dell’hotel Castel Lodron con sede a Lodrone in via XXIV Maggio 41, per ristrutturazione locali a piano terra. e costruzione di sala relax a e portico della p.ed. 266 in c.c. Lodrone;

VISTO il parere della commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 11 marzo 2008 n. 9064 che riconosce possibile la procedura di deroga ma esprime parere negativo in via ordinaria ed anche per la procedura di deroga per il mancato rispetto della distanza minima tra gli edifici;

VISTA la comunicazione dei motivi che ostano al rilascio della concessione edilizia contenuti nella lettera del Sindaco del 7 aprile 2008 n. 3304 ove con l’occasione si ricordano i principi eccezionali della procedura di deroga contenuti nella parte motivazionale della delibera della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005 che ne approva il testo unico facendo presente che nella pratica non esiste alcun accenno motivazionale se non un cenno indicato sul modulo di domanda;

VISTE le controdeduzioni pervenute il 8 aprile 2008 al n. 3360 di protocollo complete di relazione illustrativa dei motivi sull’indispensabilità funzionale all’albergo dei volumi richiesti , tavole integrative di progetto in conformità a quanto chiesto nella citata lettera del sindaco ove è possibile vedere in ogni aspetto e dettaglio gli interventi edilizi per eseguire i quali è necessaria la richiesta deroga, la quantificazione delle quantità tecniche in deroga in termini di aumento di volume non ammissibile in via ordinaria per la zona alberghiera pari a mc 224,07 per la sala relax e mc. 152,28 per il portico pari a totali mc. 376,35 in cui si trova l’immobile perché è già stato realizzato tutto il volume ammissibile;

PRESO ATTO che la Giunta provinciale con propria deliberazione 27 luglio 2001 n. 1927 modificata da ultimo con deliberazione 13 maggio 2005 n. 968 ha approvato il testo unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della legge provinciale 5 settembre 19991, n. 22 e successive modifiche in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga;

LETTI i principi generali da osservare ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali e per l’individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di deroga e ritenuto che nel caso in esame sia contenuta nella relazione accompagnatoria alla richiesta la congrua e puntuale motivazione finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e della necessità dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione;

VALUTATI positivamente i presupposti di legittimità costituiti dalla verifica degli elementi procedimentali e dalla sussistenza dell’interesse pubblico prevalente risultante dalla ponderazione dei vari interessi coinvolti qui sinteticamente richiamati:

CONSIDERATO che i provvedimenti che autorizzano il rilascio delle concessioni in deroga devono contenere un vincolo di destinazione almeno decennale delle opere autorizzate in deroga, come disposto dal punto n. 2 della parte quinta del citato testo unico sulle deroghe approvato con delibera della Giunta provinciale, per tutelare l’interesse pubblico particolarmente rilevante alla realizzazione dell’opera tale da prevalere derogandolo quello stesso sotteso alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

DATO ATTO che i consiglieri di minoranza dichiarano di non partecipare al voto uscendo dall’aula consigliare;

CON VOTI favorevoli 12, e 1 astenuto (Giovanni Cassanelli) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

delibera

1. di autorizzare ai sensi dell’art. 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 il sindaco al rilascio nell’esercizio dei poteri di deroga della concessione edilizia per la costruzione di sala relax e portico all’hotel Castel Lodron;

2. di dare atto che la concessione in deroga è non è subordinata al preventivo nulla osta da parte della Giunta provinciale poiché non risultano contrasti con la destinazione di zona o con la disciplina degli insediamenti storici.

3. di condizionare la presente autorizzazione al mantenimento della destinazione d’uso degli immobili per un periodo di 10 anni salvo autorizzazione del consiglio comunale. Un eventuale cambiamento di destinazione d’uso non autorizzato dal Consiglio comunale comporterà revoca della presente deliberazione con i conseguenti effetti sulla concessione edilizia. Si prescinde dall’autorizzazione del Consiglio comunale nel caso in cui l’intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all’approvazione di variante agli strumenti di pianificazione.