Delibera n. 15 del 01.07.2008

OGGETTO: sdemanializzazione e vendita di un tratto di strada comunale in C.C. Storo. ((dichiarazione di voto delle minoranze)

Relazione:

Il signor Malcotti Sergio è proprietario a Storo in via Garibaldi della p.m. 3 della p.ed. 407 costituita da un appartamento al piano secondo, da parti comuni con le altre porzioni materiali ai restanti piani e da un baito al piano terra. Ora questo baito, esistente da tempo immemorabile e oggetto di ristrutturazione nei primi anni novanta, mentre sul piano di divisione materiale risulta all’interno del perimetro di proprietà della p.ed. 407 nella realtà esso insiste su una rientranza risultante dalla mappa catastale della strada comunale p.fond. 5665. Il proprietario che utilizza da sempre e in totale buona fede il baito, venuto a conoscenza solo ora della situazione, chiedeva con lettera qui pervenuta il 3 luglio 2006 al prot. 6309 di poter acquistare quella superficie di strada comunale che costituisce di fatto il sedime del proprio immobile, che risulta pertanto essere costruito su terreno demaniale.

La presente proposta di delibera venne iscritta all’ordine del giorno della seduta consigliare del 31.10.2006 ma venne ritirata per approfondimenti in quanto trattavasi di edificio costruito su suolo demaniale. Da qui un duplice problema: secondo il principio dell’accessione, di cui all’art. 934 del Codice Civile, la proprietà del suolo avrebbe incorporato anche quella dell’immobile a patto che il proprietario del suolo corrisponda al costruttore un indennizzo per l’opera ai sensi dell’art. 936 del codice. A sua volta però l’immobile costruito e posseduto pacificamente dal privato da oltre 20 anni potrebbe aver a sua volta usucapito il suo sedime, però demaniale e quindi teoricamente inusucapibile. La complessa questione è stata sottoposta al legale in convenzione col Comune insieme ad altro caso analogo riguardante l’occupazione con un immobile di una strada comunale esistente in mappa in luogo diverso da quello reale. Al legale è stata posta la questione della natura demaniale che sarebbe a carattere sostanziale finché perdura l’uso pubblico a cui il bene stesso è destinato e non di carattere formale con riferimento alle risultanze del Libro Fondiario. E allo scopo si è citata la copiosa costante giurisprudenza e la tesi sostenuta nella delibera della Giunta provinciale 263 dd. 9.02.2007 chiamata a pronunciarsi sull’opposizione fatta da alcuni consiglieri comunali alla delibera consigliare n. 18 dd. 11.09.2006 di sdemanializzazione formale di una strada che era già dismessa dalla funzione pubblica. Il parere del legale, pervenuto al protocollo comunale in data 10.06.2008 al n. 5326, contiene copiose argomentazioni motivazionali riguardo alla sdemanializzazione cosiddetta "tacita" di un bene demaniale che opererebbe qualora il bene non risulti più essere funzionale al soddisfacimento degli interessi collettivi a causa della perdita definitiva di quelle peculiari funzioni che lo contraddistinguono nonché qualora la PA abbia nei suoi confronti un comportamento univoco e concludente incompatibile con la volontà di conservare o ripristinare la destinazione del bene all’uso pubblico. Da ciò deriva che il possesso da parte di un soggetto privato protratto per un periodo di oltre 20 anni, ancorché su bene demaniale, produce l’acquisizione a titolo di usucapione ordinaria della proprietà del bene stesso. Inoltre l’art. 936 del codice civile non legittima il proprietario di un terreno occupato da opere fatte da un terzo con materiali propri a richiederne la rimozione quando queste siano state realizzate in buona fede e sia trascorso un periodo di sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia della relativa incorporazione al suolo, dovendo oltretutto pagare al costruttore il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera o l’aumento di valore recato al fondo. Alla luce di tali complesse e articolate valutazioni non sembra sussistano i presupposti per poter negare l’avvenuta sdemanializzazione tacita dell’area occupata dal baito, non essendosi il Comune mai attivato per mantenere o ripristinare quell’uso pubblico venuto meno dopo la costruzione del manufatto risalente, anche secondo testimonianze attendibili qui pervenute, a prima degli anni ‘40. Il fatto poi che l’anomala situazione sia stata evidenziata dallo stesso privato all’Amministrazione, che mai si era accorta di un presunto depauperamento del proprio patrimonio stradale, evidenzia l’inopportunità di far valere ora per allora interessi pubblici mai evidenziati prima. Non essendosi mai questo Comune accorto dell’anomala situazione non ha alcun elemento per affermare che la particella svolge una funzione di strada pubblica, non avendo alcun senso mantenerla in capo al demanio pubblico strade in quanto tale non è mai stata.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene opportuno regolarizzare una situazione ormai consolidata da decenni mediante la cessione dell’area di proprietà comunale al privato possessore, al fine di evitare una possibile causa di usucapione dalla quale il Comune uscirebbe con tutta probabilità soccombente. Pare ragionevole anche concordare il corrispettivo limitatamente al valore dell’area, seppur edificabile data la presenza della costruzione. Ciò va anche nella direzione della ragionevolezza ed equità poiché l’immobile è sempre stato di proprietà del privato cittadino il quale a proprie spese lo ha costruito in buona fede e recentemente anche ristrutturato.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la vendita a titolo transattivo al fine di evitare una causa penalizzante per il Comune del tratto di strada in questione, identificata con tipo di frazionamento appositamente redatto nella neo p.ed. 1585 di mq. 12 al richiedente, previa necessaria declassificazione di competenza dell’organo consigliare ai sensi dell’art. 9 della LP 10 settembre 1973 n. 42, che assume comunque la presente deliberazione quale atto ricognitivo di una situazione ormai consolidata.

Il consiglio comunale

SENTITA la relazione sopra esposta e uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

VISTO e letto nel dettaglio il parere in merito espresso dall’avvocato in convenzione col Comune Flavio Maria Bonazza, qui pervenuto in data 10.06.2008 al prot. 5326, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO delle conclusioni ivi esposte in merito alla sdemanializzazione tacita del suolo comunale per inequivocabile volontà dell’amministrazione di sottrarre il bene demaniale dall’originaria destinazione nonché di rinunciare definitivamente al relativo ripristino, con conseguente assoggettabilità del bene al regime patrimoniale con ulteriore conseguente usucapibilità dell’area per possesso continuato per oltre 20 anni ed in merito agli obblighi che graverebbero sul Comune ai sensi dell’art. 936 nell’ipotesi di positivo esercizio dell’azione di rivendica del diritto di proprietà del bene ove non ritenuto usucapibile;

VISTE a tal proposito alcune dichiarazioni autocertificate, pervenute al protocollo n. 8308 in data 01.10.2007 rese da conoscitori della zona i quali hanno confermato l’esistenza già in epoca anteriore al 1940 del manufatto nell’attuale conformazione planimetrica, anche se un tempo adibito a deposito per mezzi agricoli;

RITENUTO pertanto di declassificare a posteriori dal demanio strade la neo p.ed. 1585 di mq. 12 costituente il sedime dell’edificio ivi costruito, considerando l’intervento del consiglio comunale ricognitivo di una sdemanializzazione tacita già avvenuta «ab immemorabili» tale da considerare rimovibile la condizione giuridica di demanio pubblico, ai sensi dell’articolo 829 del codice civile;

RITENUTO inoltre di procedere alla vendita dell’area mediante trattativa privata al signor Malcotti Sergio che ha presentato domanda di acquisto in data 3 luglio 2006 con prot. 6309 ai sensi dell’art. 35 lettera e) della L.P. 23/90 nell’intesa che pur non vantando alcun diritto di prelazione, potrebbe intentare a buon titolo un’azione di usucapione sul bene;

DATO ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto si assumono a carico della parte privata acquirente ai sensi dell’art. 9 della LP 23/1990;

ESAMINATA la seguente documentazione agli atti:

VISTA la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione speciale all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che gli interessati possono presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;

VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;

VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del T.U.L.R.O.C., approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 6 (Flavio Zanetti, Caterina Mezzi, Umberto Armanini, Giordano Zanetti, Donato Donati, Francesca Maccani) e 1 astenuto (Ermanna Briani) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti;

delibera

1.- Di declassificare ai sensi 9 della L.P. 10.09.1973 n. 42 il tratto di strada identificato dalla neo p.ed. 1585 di mq. 12 in C.C. Storo località paese, pronunciando la sdemanializzazione e il passaggio della stessa al patrimonio comunale.

2.- Di disporre la pubblicazione speciale della presente per 15 giorni consecutivi, invitando eventuali interessati a presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi degli articolo 6 e 9 della L.P. 10.09.1973 n. 42.

3.- Di cedere e vendere la neo p.ed. 1585 in C.C. Storo al signor Malcotti Sergio, nato a Storo il 27.05.1945 ed ivi residente in via G. Garibaldi n. 34, codice fiscale «MLCSRG45E27I964W», al prezzo stimato e contrattuale di € 1.200,00.= come transattivamente concordato.

4.- Di introitare la somma di € 1.200,00.= alla risorsa 4011705, capitolo 1930, accertamento 103 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idoneo stanziamento.

5.- Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto sono a carico della parte privata acquirente, così come l’imposta di registro, catastale e ipotecaria.

6.- Di autorizzare il funzionario responsabile del servizio segreteria alla sottoscrizione del rogito segretarile di compravendita ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione dell’istanza tavolare presso l’ufficio del Libro Fondiario di Tione ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.