Delibera n. 30 del 22.12.2008
OGGETTO: Art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006 n. 3 – "Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino". Approvazione dello schema di Statuto della Comunità delle Giudicarie. La questione sospensiva non approvata - Le dichiarazioni di voto: del consigliere Flavio Zanetti per le minoranze; di Luca Turinelli )
Relaziona il Sindaco:
La L.P. 16.06.2006, n. 3 ("Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino"), nel ridisegnare il nuovo assetto istituzionale in provincia di Trento, ha previsto, tra i vari aspetti, l’istituzione di un nuovo ente, la Comunità, definendola come ente pubblico costituito dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni amministrative, compiti ed attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni, nonché per l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative, compiti ed attività volontariamente trasferiti dai Comuni.
In particolare, l’art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006, n. 3 dispone che: "Le Comunità sono disciplinate da questa legge e dallo Statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di Statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di Statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali".
In data 05.07.2007 il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, dott. Renzo Anderle, ha formalmente insediato il Collegio dei Sindaci delle Giudicarie, che ha provveduto:
ad eleggere il coordinatore, individuandolo nella persona del dott. Raffaele Armani, Sindaco del Comune di Lardaro e Presidente del Comprensorio delle Giudicarie;
ad approvare il regolamento disciplinante il funzionamento del Collegio dei Sindaci;
ad individuare il Comprensorio delle Giudicarie quale sede operativa e di supporto per l’attività;
ad istituire, nel proprio seno, un gruppo di lavoro con il compito di elaborare la proposta di Statuto della Comunità e composto da:
Raffaele Armani, Coordinatore del Collegio e Sindaco del Comune di Lardaro
Bruno Simoni, Sindaco del Comune di Montagne
Emanuele Bonafini, Sindaco del Comune di Spiazzo
Vittorio Martini, Sindaco del Comune di Ragoli
Luigi Tisi, Sindaco del Comune di Giustino
Nicoletta Aloisi, Sindaco del Comune di Fiavé
Guido Turrini, Sindaco del Comune di Lomaso
Giuseppe Bonenti, Sindaco del Comune di Bondo
Settimo Scaglia, Sindaco del Comune di Storo.
Successivamente, in data 06.07.2007, giusta delega, il Coordinatore ha assunto le prerogative in merito alla convocazione del Collegio dei Sindaci, attribuite dalla L.P. 16.06.2006 n. 3 al Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Il suddetto gruppo di lavoro si è riunito undici volte, a decorrere dal 02.08.2007, al fine di predisporre una proposta di Statuto e in data 22.09.2008 ha approvato tale proposta.
La proposta di Statuto elaborata dal gruppo di lavoro sopra richiamato era stata sottoposta a preventiva verifica di legittimità da parte del Tavolo di consulenza tecnico-giuridica per la riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
Durante l’iter di predisposizione dello schema di Statuto sono state organizzate quattro riunioni a livello di zona, nelle quali sono stati invitati tutti i consiglieri comunali per illustrare la proposta in vista di eventuali osservazioni. Le riunioni si sono svolte in data:
21.05.2008 a Bolbeno per i Comuni di Preore, Montagne, Zuclo, Bolbeno; non erano presenti i Consiglieri di Tione, in quanto precedentemente era stato convocato un apposito Consiglio Comunale;
23.05.2008 a Condino per i Comuni della Val del Chiese e Breguzzo;
05.06.2008 a Ponte Arche per i Comuni delle Giudicarie Esteriori;
11.06.2008 a Spiazzo per i Comuni della Val Rendena e Ragoli.
In data 24.06.2008 veniva inviata una lettera ai Sindaci dei Comuni, precisando che la scadenza per la presentazione delle ulteriori osservazioni era fissata al 15 luglio ed inoltre, copia della proposta dello Statuto, veniva inviata alle Associazioni economiche di categoria del Comprensorio, ai Consorzi B.I.M. del Sarca e del Chiese, alle Aziende per il Turismo ed i Consorzi Turistici del Comprensorio, alle Organizzazioni Sindacali CGIL e CISL delle Giudicarie, al Parco Naturale Adamello Brenta, precisando, anche in questo caso, che il termine per eventuali osservazioni era fissato al 15 luglio 2008.
In data 07.08.2008 il gruppo di lavoro suddetto ha esaminato le osservazioni pervenute ed approvato un nuovo testo di Statuto che è stato inviato in data 14.08.2008 ai Sindaci dei Comuni, unitamente alle osservazioni pervenute, richiedendo ulteriori definitive osservazioni sullo Statuto entro il 31.08.2008; entro tale data non è arrivata alcuna osservazione. Il gruppo di lavoro quindi è tornato a riunirsi in data 22.09.2008 per esaminare ed approvare il preambolo alla bozza dello Statuto.
Nella seduta di data 16.10.2008 il Collegio dei Sindaci – a seguito dell’esame, ai fini dell’eventuale accoglimento, delle osservazioni pervenute e dei suggerimenti raccolti in occasione degli incontri formativi sopra ricordati – ha formalmente e definitivamente approvato, con il quorum funzionale prescritto dall’art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006 n. 3, lo schema di Statuto della Comunità delle Giudicarie.
Con nota prot. n. 8852/A.08.01 dd. 22.10.2008 il Coordinatore del Collegio dei Sindaci ha trasmesso a tutti i Comuni delle Giudicarie il suddetto schema di Statuto, ai fini della relativa approvazione entro il termine del 31.12.2008.
Il consiglio comunale
UDITA la relazione del Sindaco;
ESAMINATO lo schema di Statuto della Comunità delle Giudicarie, il quale si compone di n. 66 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
SENTITA la discussione di tutti i consiglieri che hanno preso parte al dibattito durante il quale è stato approvato ad unanimità il seguente ordine del giorno:" Il Consiglio Comunale di Storo, prima di votare lo statuto della Comunità di Valle, invita il Sindaco, ad esprimere al Presidente della Giunta Provinciale, ai capigruppo del Consiglio Provinciale, Al Presidente del Consiglio delle Autonomie e ai Sindaci della Comunità di Valle delle Giudicarie, le seguenti osservazioni.
Entrando nel merito specifico di alcune doglianze riferite alla legge 3/2006 si constata come all'articolo 20 si prospetti timidamente e al condizionale la possibilità del suffragio universale. Una riforma così concepita e di tale portata, che richiama a se tutte le altre riforme di settore, doveva essere approvata solo dopo aver garantita la possibilità dell'elezione diretta del Presidente e Assemblea. Con gli auspici e le speranze non si va da nessuna parte e vi è così il rischio di creare un Ente intermedio percepito dalla gente come un ulteriore carrozzone mangiasoldi, burosauro sprecatempo nonché rifugio dei trombati della politica.
L'articolo 16 contiene una soluzione abominevole per eleggere l'Assemblea; costringerà le Giudicarie a presentare liste con 44 candidati che nemmeno le elezioni provinciali richiedono. Non solo, ma al comma 11, per mettere la coscienza a posto a qualcuno si estrae dal cilindro "il voto ponderato" che potrebbe essere assegnato dallo statuto ai rappresentanti dei comuni con un peso diverso a secondo della popolazione.
Al di là della insensatezza della proposta (ve l' immaginate un'assemblea di 80 persone con consiglieri che valgono 3 voti, altri 2 e altri 1?), la cosa più preoccupante è un'altra. Il legislatore non ha colto che il consigliere eletto non rappresenta il suo comune ma una lista, per cui il voto ponderato così come proposto, falsa il gioco democratico perchè rafforzerebbe ingiustificatamente nell'Assemblea liste a scapito di altre. Se si voleva dare il giusto peso alla rappresentanza territoriale si poteva prevedere il voto ponderato da esercitare da parte del consigliere comunale elettore dell'Assemblea, soluzione ben diversa , in quanto a fattibilità e semplicità, con la precedente.
Anche lo statuto presenta incongruenze. In primis non si è stati capaci di affidare alla Comunità delle Giudicarie intesa come popolo, il voto diretto per scegliere i propri governanti e lo statuto poteva farlo, bastava volerlo tutti insieme.
L'art.1 comma 5 stabilisce che l'Assemblea, a maggioranza dei suoi componenti, individui i Comuni appartenenti alle quattro zone. Crediamo al contrario debbano essere i rispettivi Consigli Comunali, dopo un necessario confronto tra comuni limitrofi, a definire a quale subambito appartenere.
Ci si aspettava anche qualche segnale rivolto al rinnovamento, si favorisce invece il più anziano a scapito del giovane a parità di voti, si prevedono tre mandati come limite massimo per il Presidente quando le altre comunità si sono orientate a stragrande maggioranza su due, si offrono tre possibilità al Presidente eletto, prima di decadere, per vedersi confermata la proposta dei nominativi di Giunta, segnale inequivocabile di un'architettura fragile nell'insieme.
Alla luce di tanto invitiamo ad una seria riflessione. Tra un anno e mezzo ci saranno le elezioni comunali e a seguire quelle della Comunità di Valle. Che senso ha prima di questa scadenza avviare un percorso frettoloso per attivare una Comunità Giudicariese per pochi mesi. C'è un Comprensorio che sta svolgendo egregiamente la propria parte pure con competenze ridotte. Dedichiamoci piuttosto all'informazione e ai correttivi utili ad avvicinare la gente al nuovo Ente e per renderlo democraticamente rappresentato";
RITENUTO di approvare il suddetto schema di Statuto, nella formulazione definitiva approvata dal Collegio dei Sindaci nella seduta di data 16.10.2008;
VISTA la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e in particolare in particolare l’art. 14, comma 3;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Donato Donati e Giordano Zanetti) e 4 astenuti (Flavio Zanetti, Caterina Mezzi, Umberto Armanini e Ermanna Briani) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
1.- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, lo schema di Statuto della Comunità delle Giudicarie, il quale si compone di n. 66 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2.- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Coordinatore del Collegio dei Sindaci presso il Comprensorio delle Giudicarie a Tione di Trento.
3.- Di dare atto che lo Statuto di cui al precedente punto 1) diverrà esecutivo qualora approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità delle Giudicarie e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.