Determina n. 5 del 17.01.2008.

OGGETTO: Concessione in affitto della p.fond. 3651/1 in località Nascaletta in C.C. Storo.

il funzionario del servizio segreteria

PREMESSO che:

PREMESSO che in data 20.08.2007 l’assessore alle foreste nonché presidente della commissione usi civici con lettera prot. 7106 informava l’affittuario della scadenza della concessione al 14 novembre successivo e questi solo in data 28 dicembre 2008 inviava risposta al Comune manifestando la disponibilità a continuare la coltivazione del fondo per ulteriore durata novennale;

PRESO ATTO che essendo la p.fond. 3651/1 in loc. Nascaletta di proprietà della Frazione di Storo è necessario sospendere nuovamente il vincolo di uso civico su essa gravante per tutta la durata del nuovo contratto che si andrà a sottoscrivere con il richiedente signor Armanini Cristian per la durata di 9 annate agrarie a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto e fino al 14.11.2016, il quale utilizzerà i fondi ai soli scopi dichiarati di coltivazione;

DATO ATTO che solo per l’esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore ai nove anni è richiesta l’autorizzazione del servizio provinciale competente ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LP 6/2005, che comunque verrà richiesta anche per la presente fattispecie che pur essendo inferiore ai nove anni e pur non configurandosi quale proroga del precedente contratto è tuttavia a tutti gli effetti una prosecuzione dello stesso per una durata complessiva eccedente le nove annualità;

DATO ATTO inoltre che le eventuali successive proroghe avverranno prima della scadenza e previo nuovo consenso del Servizio provinciale autonomie locali nel rispetto dei criteri stabili dalla giunta provinciale, come disposto dall’art. 15 comma 6 della LP 6/2005;

PRESO ATTO del benestare della giunta comunale espresso nella seduta del 14.01.2008;

VISTO a tal proposito lo schema di contratto, allegato e parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dalla parte privata e dall’assessore all’agricoltura Vigilio Giovanelli, nel quale sono indicate nel dettaglio le clausole di conduzione del fondo, gli obblighi e le garanzie poste a carico del soggetto affittuario;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della legge 5 maggio 1982 n. 203 le parti con l’intervento dei rispettivi rappresentanti sindacali stipuleranno il contratto di affitto in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, acconsentendo al Comune di Storo il diritto di disporre per ogni trasformazione patrimoniale dei fondi che ritenesse utile per scopi di pubblico interesse con possibilità di recesso dal contratto senza responsabilità alcuna;

CALCOLATO in euro 34,00.= annue complessive il più probabile valore di affitto del terreno sulla base del canone di affitto di fondi rustici adeguato secondo l’articolo 14 della legge 203/1982 per l’annata agraria 2007/2008, come pubblicato dalla Commissione Tecnica provinciale sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 32 dd. 07.08.2007, importo che verrà incassato annualmente mediante iscrizione a ruolo con aggiornamento annuo automatico;

DATO ATTO che il corrispettivo di cui sopra verrà destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione del patrimonio d’uso civico, secondo quanto previsto dall’art. 10 della LP 6/2005;

DATO ATTO che i beni della Frazione di Storo sono amministrati dal Comune ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della LP 14 giugno 2005 n. 6 e che i movimenti di bilancio conseguenti al presente provvedimento verranno iscritti nell’apposito allegato come previsto dal comma 6 del medesimo articolo;

DATO ATTO che l’attività di locazione dei suddetti beni immobili si configura come sfruttamento economico di beni patrimoniali e non come esercizio d’impresa, essendo gli stessi beni originariamente destinati ad attività istituzionali, e pertanto fuori dal campo di applicazione dell’iva;

VISTA la LP 14 giugno 2005 n. 6 "Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico" e il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile nella quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2008, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTO il provvedimento di data 15.01.2008 prot. n. 438 con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione all’ufficio segreteria;

VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

determina

1.- Di sospendere il vincolo di terra di natura di uso civico gravante sulla p.fond. 3651/1 di mq. 1750 in loc. Nascaletta fino alla data del 14.11.2016 al fine di consentire la concessione in uso a titolo oneroso al signor Armanini Cristian secondo quanto definito nello schema di contratto allegato e parte integrante della presente, contenente anche gli obblighi e le garanzie poste a carico dell’affittuario a tutela dell’uso civico;

2.- Di approvare lo schema di contratto di affitto con il signor Armanini Cristian, nato a Riva del Garda il 03.11.1966 e residente a Storo in via dei Veneziani n. 15, cod. fiscale «RMNCST66S03H330B», per la durata di 9 (nove) annate agrarie, ossia dalla data di sottoscrizione e fino al 14.11.2016, eventualmente prorogabile alla scadenza previa nuova autorizzazione del Servizio provinciale competente, al corrispettivo complessivo annuo di € 34,00;

3.- Di dare atto che al fine di dare esecuzione alla presente determinazione la stessa verrà inviata al Servizio provinciale Autonomie Locali per l’autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell’art. 15 della LP 6/2005, come meglio precisato in premessa;

4.- Di introitare l’importo annuo di € 34,00 alla risorsa 3020955, capitolo 1120, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario nella gestione dei beni di uso civico che presenta adeguata disponibilità; dando atto che il canone dovuto verrà incassato annualmente mediante iscrizione a ruolo con aggiornamento annuo automatico.

5.- Di dare atto che il corrispettivo di cui sopra verrà destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione del patrimonio d’uso civico, secondo quanto previsto dall’art. 10 della LP 6/2005;

6.- Di autorizzare il segretario comunale alla sottoscrizione del contratto unitamente alla parte privata ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.