Determina n. 105 del 29.05.2008.
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica con i sig.ri Mezzi Giulio e Briani Maria Pia comportante l’esenzione parziale del pagamento del contributo di concessione per la costruzione di una casa di civile abitazione sulle pp.ff. 1745/2 – 1748/1 – 1748/2 – 1748/3 in C.C. Storo, ai sensi della L.P. 05.09.1991 n. 22.
Il funzionario responsabile del servizio tecnico
PREMESSO che:
in data 25.02.2008 al n. di prot. 1795/UT i sig.ri [omissis] hanno presentato domanda di concessione ad edificare relativa alla costruzione di una casa di civile abitazione sulle pp.ff. 1745/2 – 1748/1 – 1748/2 – 1748/3 in C.C. Storo;
che in data 22.04.2008 al n. 9076 di verbale la Commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole all’intervento proposto nel suo complesso;
ATTESO che nel corso dell’istruttoria della pratica i sig.ri [omissis] hanno presentato istanza per l’esenzione parziale relativamente al pagamento del contributo di concessione per i primi 400 mc di volume da destinare a scopo abitativo primario per la costruzione di una casa di civile abitazione sulle pp.ff. 1745/2 – 1748/1 – 1748/2 – 1748/3 in C.C. Storo;
RILEVATO che la domanda trova fondamento nel secondo comma dell’articolo 111 della L.P. 05.09.1991 n. 22, che testualmente recita: "Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 mc. di volume, è commisurato esclusivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria";
DATO ATTO che l’esenzione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione, mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l’ammontare del contributo in base ai costi in vigore all’atto della cessione;
VISTA l’istruttoria della pratica dalla quale risulta che:
l’edificio in oggetto, risulta essere la prima ed unica casa d’abitazione dei richiedenti e che l’edificio una volta finito non presenterà i requisiti per essere qualificato di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02.08.1969;
i sig.ri [omissis] si impegnano a non cedere la proprietà dell’immobile oggetto dell’agevolazione concessa per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, ed a comunicare tempestivamente, la data dell’eventuale cessione del fabbricato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
nel caso l’immobile venga ceduto prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, decadono dai benefici concessi e si obbligano a versare alla tesoreria comunale entro 30 giorni dalla richiesta la somma che il comune determina per il contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore al momento della cessione dell’immobile e sotto pena di atti esecutivi;
CONVENUTO di concedere ai sig.ri [omissis] l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2008 nella quale si approva il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio finanziario e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al DPReg 1° febbraio 2005 n. 2/L, ivi compreso l’oggetto della presente;
VISTO il provvedimento di data 15.01.2008 prot. n., 438 con il quale il sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio tecnico;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
determina
Di approvare lo schema di convenzione stesso ai sensi dell’art. 111 secondo comma della Legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed articolo 9 comma 1 lettera a) del regolamento comunale composta da n. 6 articoli, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede l’esenzione parziale dal pagamento del contributo di concessione limitatamente ai primi 400 mc., per la costruzione di una casa di civile abitazione sulle pp.ff. 1745/2 – 1748/1 – 1748/2 – 1748/3 in C.C. Storo da destinare a scopo abitativo primario, di proprietà dei sig.ri [omissis]
Di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica provvederà il responsabile dell’ufficio tecnico, unitamente ai privati proprietari.