Determina n. 106 del 29.05.2008.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione urbanistica per l’esenzione totale del pagamento del contributo di concessione relativo al recupero dei volumi esistenti per la realizzazione di primo alloggio e rimborso della somma versata.

Relazione

In data 7 settembre 2007 perveniva al n. 7630 di protocollo la DIA 169/07 firmata dai comproprietari per la ristrutturazione dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 25 pp.mm. 1, 2, 4 C.C. Storo e contestualmente veniva presentata la dichiarazione in ordine al contributo di concessione, allegando la ricevuta n. 27836 rilasciata dal tesoriere il 6 settembre 2007 per euro 4.656,60.

Prima della scadenza dei termini di legge per iniziare i lavori questo ufficio faceva notificare l’ordinanza di non effettuare le opere per mancanza dei parcheggi obbligatori per legge o per la mancata loro monetizzazione.

Al seguito di colloqui e approfondimenti sulla materia emergeva l’ipotesi di esenzione totale degli oneri, perché l’intervento è finalizzato a realizzare la prima casa di uno dei richiedenti e ciò comporterebbe anche l’esonero dall’obbligo di monetizzare i parcheggi ai sensi dell’articolo 7 comma 6 lettera c) del testo unico delle deliberazioni della Giunta provinciale assunte ai sensi dell’art. 73 della LP. 22 del 1991.

Attualmente colui che intende realizzare la prima casa nel sottotetto dell’immobile è comproprietario di altri alloggi nello stesso immobile anch’essi oggetto dell’unico intervento di ristrutturazione e quindi non avrebbe titolo all’esenzione totale come previsto dall’art. 8 comma 2 lettera c) del regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione. C’è l’intesa fra gli attuali comproprietari di procedere alla divisione dell’immobile assegnando in proprietà unica ed esclusiva l’alloggio nel sottotetto a colui che intende realizzare la prima casa, ma la divisione materiale con atto notarile potrà avvenire solo a ristrutturazione ultimata, perché una divisione sui rilievi attuali comporterebbe ulteriori aggravi con onerose compravendite di minute porzioni.

Rispondendo ad un analogo quesito formulato da un comune, il Direttore dell’ufficio affari amministrativi del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio con lettera del 18 marzo 2005 prot. 1495-05/13 II SR (par. 1.3) affermava che: «qualora si sia invece in presenza di un compromesso preliminare di divisione materiale regolarmente registrato e la divisione avvenga prima della fine dei lavori si può ritenere che i due richiedenti possono usufruire dei benefici di esenzione». Aderendo a questo parere i richiedenti facevano pervenire un formale compromesso preliminare di divisione in data 05 marzo 2008 regolarmente registrato all’Agenzia delle entrate di Tione di Trento in data 11 marzo 2008 n. 373 serie 3 esatti euro 172,00. Purtroppo questo ufficio ha dovuto sollevare la questione della validità allo scopo di una scrittura privata non autenticata, ancorché regolarmente registrata, concludendo in termini negativi. Poiché i richiedenti insistevano sostenendo che un notaio riteneva possibile una soluzione è stato formulato un apposito quesito al professionista che in data 12 maggio 2008 suggeriva come migliore soluzione di far intervenire nella convenzione tutti i condividenti per ribadire per relazionem la volontà espressa nell’accordo divisionale ponendo in essere un riconoscimento legale della scrittura e sancendo così l’impossibilità di un suo disattendimento. Si può anche condividere la soluzione proposta dal notaio nell’intesa che il percorso suggerito può solo costituire un rimedio in questo caso a una situazione di fatto che si è venuta a creare, dovendo evitare fra l’altro anche l’aggravio di far pagare per una seconda volta l’imposta sul medesimo atto di volontà se fosse, come correttamente dovrebbe avvenire, ripetuto avanti a un notaio, che ha l’obbligo di registrare gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate. La procedura non può quindi costituire un precedente ordinario nel caso si riproponessero le circostanze. Chiarito ciò i richiedenti su invito dell’ufficio hanno presentano ora una formale richiesta di esonero totale dall’obbligo di corrispondere il contributo di concessione esponendo le ragioni sintetizzate in questa relazione, allegando la rituale dichiarazione in ordine alla esenzione dal contributo di concessione in conformità alla modulistica in uso presso questo ufficio e chiedendo il rimborso della somma versata e ora risultante non dovuta.

Il funzionario responsabile dell’ufficio tecnico

RILEVATO che la domanda trova fondamento nel primo comma lettera b) dell’articolo 111 della LP 05.09.1991 n. 22, ove è previsto che il contributo di concessione non è dovuto per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione di edifici da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;

DATO ATTO che l’esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori e che in caso di alienazione decadono i benefici concessi ed il Comune provvede a determinare l’ammontare del contributo in base ai costi in vigore all’atto della cessione;

CONVENUTO di concedere l’agevolazione in oggetto, previa sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge sulla base dello schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove nel caso in esame intervengono anche gli attuali comproprietari per ribadire per relazionem la volontà espressa nel contratto preliminare di accordo divisionale, nell’intesa che se ciò non avvenisse verrà richiesto il versamento del contributo di concessione nella misura che sarà allora calcolata;

VISTA la determinazione del contributo di concessione limitatamente alla volumetria eccedente i primi mc. 600 che fissa in euro 166,49 il contributo calcolato in base alle tariffe per l’anno 2006 con la conseguenza che con la presente determina dovrà essere rimborsata la differenza di euro 4490,11;

VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2008 nella quale si approva il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2008, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al DPGR 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTO il provvedimento di data 15.01.2008 prot. n. 438 con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al funzionario responsabile, qui sostituito a titolo di supplenza dal sottoscritto funzionario responsabile della pratica, le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio tecnico;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

determina

1.- Di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 111 primo comma lettera b) della legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed articolo 8 comma 1 lettera b) del regolamento comunale, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede l’esenzione, limitatamente ai primi 600 mc. di volume, dal pagamento del contributo di concessione per i lavori relativi al recupero del volume che sarà individuato dalla neo p.m. 4 dell’edificio p. ed. 25 C.C. Storo per la realizzazione della prima abitazione del signor [omissis].

2.- Di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica interverrà il funzionario responsabile dell’ufficio tecnico, unitamente ai privati comproprietari.

3.- di disporre il rimborso della somma di euro 4490,11 già versata come da ordinativo di incasso n. 474 del 20.09.2007 con imputazione della spesa all’intervento 1010808 capitolo 6450 impegno 340.