Delibera n. 113 del 10.06.2008
OGGETTO: approvazione di una convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria necessarie per il rilascio della concessione edilizia con riduzione della relativa quota del contributo di concessione e per l’esenzione parziale delle rimanenti quote del contributo di concessione per la realizzazione della prima casa del richiedente.
Il funzionario responsabile del servizio tecnico
PREMESSO CHE:
- i signori [omissis] in data 21.04.2008 prot. 3842 in qualità di comproprietari per ½ indiviso in comunione legale delle pp.ff. 1088 e 1089 hanno presentato domanda di concessione edilizia pratica n. 26/2008 per la realizzazione di una casa d’abitazione e contestualmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 hanno dichiarato che l’intervento è diretto alla realizzazione della loro prima abitazione non avente le caratteristiche di lusso indicate nel D.M. 02.08.1969 e che possiedono gli altri requisiti previsti dall’articolo 9 del regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione al fine di ottenere l’esenzione parziale limitatamente ai primi 400 mc di volume del contributo di concessione che è commisurato esclusivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dall’art. 111 comma 2 della L.P. 05.09.1991 n. 22;
- che gli stessi in data 5 giugno 2008 prot. 5166 hanno presentato idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale attestano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal citato regolamento per beneficiare dell’esenzione in oggetto;
- che sono stati sciolti i dubbi relativi alla sussistenza del requisito previsto dall’articolo 111 comma 3 lettera a) della legge 22/91 avendo accertato che il concetto di richiedente deve essere inteso come singolare impersonale nel senso che può essere composto anche da un nucleo di più persone purché queste, entro un anno dalla fine dei lavori vi stabiliscano la propria residenza nominando un unico intestatario di scheda anagrafica nel rispetto della normativa in materia di anagrafe comunale;
- ai sensi del citato articolo 111 della LP 22/91 comma 4 l’esenzione parziale è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione, con la quale i comproprietari in comunione legale si obbligano a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori e a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- l’area contraddistinta dalle pp.ff. 1088 e 1089 è priva di idonee opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione delle medesime non è prevista nei piani e programmi triennali dell’amministrazione comunale e quindi ai sensi dell’articolo 8 comma 3 delle NTA allegate al PRG e dell’articolo 4 del regolamento per l’applicazione del contributo di concessione le opere debbono essere realizzate dal richiedente contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia;
VISTO il progetto dallo stesso presentato relativo alla realizzazione di un tratto di circa 140 ml su strada pubblica di rete fognaria nera in pvc del diametro di 160 mm e di rete idrica in polietilene PN 16 dim. 90 mm completo di computo metrico per l’importo complessivo di € 19.500,00 arrotondato e ritenuto che l’importo è congruo e che le opere sono dimensionate in maniera idonea da fungere come estensione della rete pubblica a servizio della zona;
ACCERTATO che ai sensi del citato articolo 4 del regolamento per l’applicazione del contributo di concessione allo scopo d assicurare il rispetto dell’obbligo di realizzazione delle progettate opere di urbanizzazione contestualmente alla costruzione delle opere oggetto della concessione edilizia, l’interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito pari al costo dei lavori;
VISTA la cauzione fidejussoria pari al costo dei lavori risultante da progetto in euro 19.500,00 rilasciata da Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con copertura della garanzia per il comune di Storo fino allo svincolo successivo al collaudo avvenuto e ricevuta il 6 giugno 2008 al prot. 5200 dando atto che la stessa verrà consegnata in custodia al tesoriere comunale ai sensi del regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo schema di convenzione allegata alla presente da stipularsi con il comune ove è previsto che le opere sono ritenute di interesse comunale e quindi passeranno in proprietà del comune a collaudo effettuato da parte dell’amministrazione comunale e dato atto che nella stessa convenzione è prevista la riduzione del contributo di concessione della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (1/3) o del minor costo delle opere da realizzare come disposto dalla medesima norma regolamentare citata e ove sono previste anche le clausole e gli impegni per l’ulteriore esenzione relativa alla realizzazione della prima abitazione;
DATO ATTO che con la presente determina si riconosceva la sussistenza dei requisiti per l’esenzione parziale del contributo di concessione per la realizzazione della prima casa e la riduzione dell’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria sulla quota rimanente in mancanza delle relative opere da realizzare a cura del richiedente e si approva lo schema della presente convenzione autorizzandone la sottoscrizione unitamente ai privati comproprietari;
VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2008 nella quale si approva il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio finanziario e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al DPReg 1° febbraio 2005 n. 2/L, ivi compreso l’oggetto della presente;
VISTO il provvedimento di data 15.01.2008 prot. n., 438 con il quale il sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio tecnico;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
determina
di approvare per quanto di propria competenza il progetto relativo alla realizzazione delle mancanti opere di urbanizzazione primaria necessarie per consentire il rilascio della richiesta concessione edilizia di cui in premessa narrativa dichiarandone congruo l’importo e riconoscendole di interesse comunale dando atto che stese passeranno in proprietà del comune a collaudo effettuato da parte dell’amministrazione comunale come previsto dall’articolo 4 comma 4 del regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione;
di riconoscere che per quanto stabilito al punto 1 il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria pari ad 1/3 dell’ammontare ordinario;
di riconoscere il diritto all’esenzione parziale del contributo di concessione anche per le quote rimanenti limitatamente ai primi 400 mc dell’erigendo edificio avendo accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge e dal regolamento;
di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 111 primo comma lettera b) della legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 ed articolo 8 comma 1 lettera b) del regolamento comunale, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede l’esenzione, limitatamente ai primi 400 mc. di volume, dal pagamento del contributo di concessione e che contiene anche le clausole relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
di dare atto che alla stipula della convenzione urbanistica per atto pubblico interverrà il funzionario responsabile dell’ufficio tecnico, unitamente ai privati comproprietari.