Determina n. 125 del 02.07.2008
OGGETTO: vendita mediante trattativa privata diretta al Consorzio Elettrico di Storo della p.ed. 522 cabina elettrica con costituzione di servitù a Riccomassimo in C.C. Lodrone.
Il funzionario del servizio segreteria
PREMESSO che il Comune di Storo ha in istruttoria la procedura per la vendita mediante asta pubblica dell’edificio ex scuola elementare di Riccomassimo, ormai da tempo non più utilizzata per scopi di tipo pubblico;
CONSIDERATO che dall’esame della pratica è emersa la presenza di una cabina elettrica costruita dal Consorzio Elettrico di Storo sull’area comunale in ampliamento all’edificio esistente e necessaria per la trasformazione dell’energia elettrica dalla media alla bassa tensione e dalle quale si diparte la linea elettrica a servizio dell’intero abitato di Riccomassimo;
RITENUTO di informare il Cedis della situazione riscontrata il quale ha immediatamente inviato al Comune una nota nella quale esponeva la vicenda che ha portato alla costruzione della cabina di trasformazione parzialmente interrata in adiacenza all’edificio comunale ex scuola elementare nell’ambito di un opera più generale di realizzazione del nuovo elettrodotto a 20 kw in cavo interrato a servizio delle località Riccomassimo e Prise autorizzato dalla Giunta provinciale con delibera 1244 del 26.05.2000;
APPRESO dalla nota dell’impossibilità degli attuali amministratori di rinvenire la concessione edilizia come anche la relativa pratica, necessaria ai sensi dell’art. 81 della LP 22/1991 per la costruzione di opere adibite a stazioni e cabine di trasformazione anche se già autorizzate dalle autorità preposte alla costruzione ed esercizio di linee elettriche a differenza di queste ultime per le quali non si rende invece necessaria;
ATTESO che si sono avuti vari incontri interlocutori tra l’assessore frazionale, i responsabili del Cedis e il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il quale dopo una prima fase istruttoria dalla quale pareva percorribile un’ipotesi di sanatoria pubblica in quanto trattavasi di cabina di trasformazione all’interno di edificio comunale funzionale allo stesso ha invece corrisposto negativamente in data 28.03.2008 con lettera prot. 2982 comunicando il diniego all’autorizzazione in sanatoria richiesta per mancanza dei presupposti inizialmente considerati, dovendo oltretutto segnalare l’abuso edilizio al Comando di Polizia municipale;
PRESO ATTO della comunicazione di reato ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale per presunta violazione urbanistico edilizia fatta dal comandante della Polizia municipale alla Procura della Repubblica, al Servizio Urbanistica e al Sindaco del Comune di Storo;
VISTA da ultimo la nota pervenuta in data 30.05.2008 al protocollo 5065 con la quale il Cedis nella persona del suo presidente chiedeva la disponibilità del Comune all’alienazione dell’area di sedime su cui insiste la costruzione al fine di poter avere il titolo necessario a chiedere e dar corso alla pratica di sanatoria;
RITENUTO dalla giunta comunale, espressasi in tal senso nella seduta del 28.05.2008, di sanare l’anomala situazione mediante la vendita al Cedis dell’area in considerazione del fatto che la cabina così come costruita non pregiudica in alcun modo l’utilizzo dell’area comunale, non precludendone la vendita prevista, tanto più che svolgendo un pubblico servizio è di importanza strategica per l’abitato di Riccomassimo;
RITENUTO di poter procedere alla vendita dell’immobile mediante trattativa privata diretta al Cedis, costruttore e utilizzatore dell’edificio ivi costruito, nell’intesa che pur non vantando il Cedis alcun diritto di prelazione all’acquisto vanterebbe un interesse concreto a ricorrere qualora la vendita del suolo avvenisse a favore di altri, poiché titolare di una posizione giuridica qualificata che si differenzia da quella della generalità dei cittadini, vantando un interesse diretto e attuale;
PRESO ATTO però che gli artt. 934 e 936 del codice civile statuiscono che qualunque costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso e qualora la costruzione sia fatta da un terzo con materiali propri il proprietario del suolo diviene proprietario anche dell’edificio se corrisponde al costruttore il valore dei materiali e il prezzo della manodopera impiegati per la costruzione dell’edificio medesimo o in alternativa l’aumento di valore recato al fondo;
CONSIDERATO che la perizia di stima a cura del geom. Flavio Zanetti tiene conto di tale criterio e che dall’importo di € 4.375,00.= dovuti dal Cedis al Comune è già stata decurtata la somma che il Comune di Storo avrebbe dovuto al Cedis ai sensi dell’art. 936 sopra citato;
CONSIDERATO che l’art. 28 lettera h) del regolamento edilizio comunale prevede siano legittimati a chiedere la concessione edilizia o a presentare la DIA i soggetti "titolari dei diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi specifici", considerando tale la presente determinazione che autorizza a tutti gli effetti il Cedis a chiedere la concessione edilizia in sanatoria;
DATO ATTO che solo quando il Cedis avrà ottenuto detta autorizzazione edilizia in sanatoria sarà possibile sottoscrivere il contratto di vendita, senza nessuna ipotesi di abuso edilizio alcuno;
RITENUTO di costituire a carico della neo p.ed. 522 oggetto di acquisizione dal Cedis e a favore della p.ed. 252 di proprietà comunale una «servitù di luce e veduta anche a distanza inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici» al fine di consentire al futuro acquirente dell’edificio ex scuola elementare di aprire se necessario aperture al di sotto della distanza minima consentita per legge;
VISTA la seguente documentazione agli atti:
- tipo di frazionamento redatto dal geom. Flavio Zanetti in data 11.04.2008 e approvato dall’ufficio del catasto di Tione di Trento al numero 232/2008;
- perizia di stima sempre redatta dal geom. Flavio Zanetti in data 21.06.2008 che quantifica in € 4.375,00.= il valore dell’immobile oggetto di vendita e in € 175,00.= il valore della servitù a carico della p.ed. 522 e favore della p.ed. 252 di proprietà comunale;
- estratto tavolare e catastale della p.ed. 252, dalla quale la neo p.ed. 522 deriva, dal quale risulta la proprietà in capo al Comune di Storo quale patrimonio disponibile;
VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e i. "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e s.m.;
VISTO il regolamento edilizio comunale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.04.2008 con deliberazione n. 2;
VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 14.01.2008 nella quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2008, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;
VISTO il provvedimento di data 15.01.2008 prot. n. 438 con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione all’ufficio segreteria;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
determina
1.- Di cedere e vendere al Consorzio Elettrico di Storo Società Cooperativa con sede a Storo in via G. Garibaldi n. 180, p.iva «00107210221» la p.ed. 522 di mq. 42 in C.C. Riccomassimo, al prezzo stimato e contrattuale complessivo di € 4.375,00.= dando atto che formalmente la vendita si riferisce all’intero edificio realizzato dal Cedis su suolo comunale il quale per il principio giuridico dell’accessione ha assorbito anche la proprietà dell’immobile sovrastante;
2.- Di costituire a carico della p.ed. 522 e a favore della p.ed. 252 di proprietà comunale una «servitù di luce e veduta anche a distanza inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici» al fine di consentire al futuro acquirente dell’edificio ex scuola elementare di aprire se necessario aperture al di sotto della distanza minima consentita per legge, al prezzo stimato e contrattuale di € 175,00.=, oltre all’iva nella misura di legge;
3.- Di dare atto che il presente provvedimento autorizzativo vale quale titolo idoneo al Cedis ai sensi dell’art. 28 lettera h) del vigente regolamento edilizio per essere legittimato alla presentazione della domanda in sanatoria per la costruzione della cabina elettrica a Riccomassimo, dando atto che solo in caso di esito positivo dell’istruttoria edilizia si provvederà alla sottoscrizione del contratto di vendita di cui al punto precedente;
4.- Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la presente compravendita saranno assunte a carico della parte privata ai sensi dell’art. 9 della LP 23/1990;
5.- Di introitare l’importo di € 4.375,00.= alla risorsa 4011705 capitolo 1930 accertamento 106 e di imputare l’importo di € 210,00.= all’intervento 2010501, capitolo 9560, impegno 406 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idoneo stanziamento.
6.- Di autorizzare il funzionario responsabile del servizio segreteria alla sottoscrizione del rogito segretarile di compravendita e costituzione servitù ai sensi dell’art. 28 comma 3 ultimo periodo del Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione della relativa istanza tavolare presso l’ufficio del libro Fondiario di Tione di Trento ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comun