Delibera n. 3 del 2 marzo 2009

OGGETTO: adozione del piano attuativo a fini generali per realizzazione di interventi nell’area commerciale integrata prevista dal PRG in c.c. Storo e normata dall’articolo 27 delle NTA. (dichiarazioni di voto: della minoranza, - di Ennio Colò per Crescere Insieme - di Marco Malfer per Progetto 2000)

Il commissario ad acta recependo la programmazione comunale sviluppatasi negli anni 2000 con le trattative di sistemazione delle proprietà ex Enel nei pressi della centrale idroelettrica del Gaggio, destinava l’area all’incrocio della statale 240 con il canale di scarico della centrale per la realizzazione di attività commerciali come definite dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 3 della delibera della giunta provinciale 340/2001. Con precedente delibera approvata in questa seduta consigliare è stata disposta la sdemanializzazione delle aree interessate attualmente da una strada comunale che nel piano attuativo viene modificata con accesso in quota sulla strada statale come concordato a suo tempo con l’Enel autorizzando la giunta e funzionari in sede esecutiva ad impostare le necessarie trattative di trasformazioni patrimoniali con la Famiglia cooperativa dando fin d’ora titolo a quest’ultima a presentare il piano attuativo di iniziativa privata.

Il piano in conformità all’articolo 27 del PRG propone la realizzazione di volumi commerciali nel rispetto degli indici urbanistici consentiti. All’incrocio in quota tra le due strade è previsto un muro di contenimento al di qua del quale è prevista a quota zero viabilità privata di servizio all’immobile e a quota strada una soletta di contenimento tra viabilità pubblica e edificio commerciale che nella parte che verrà concordata rimarrà di fruizione pubblica. Ciò comporta in maniera marginale la creazione di un sottostante volume rilevante ai fini urbanistici in fregio alla strada statale. Per tale motivo è stato chiesto al servizio gestione strade un parere preventivo espresso in termini positivi in data 25 novembre con lettera n. 26054 del 21 novembre 2008 con riferimento agli accessi e alla viabilità, integrata in data 11 dicembre 2008 con altra lettera prot n. 27401, qui pervenuta il 12 dicembre 2008 prot. n. 11650 nella quale si esprime parere sostanzialmente favorevole alla realizzazione della struttura di collegamento tra il marciapiede e il complesso edilizio considerato nel piano attuativo. A questo proposito si deve fare presente che l’articolo 47 comma 3 della legge urbanistica 22/91 demanda al piano regolatore generale di fissare elementi e caratteristiche dei piani attuativi. Il nostro piano regolatore in altri articoli delle NTA con riferimento ad altri piani attuativi ha disposto norme di dettaglio con riferimento alla distanza dalle strade inferiori a 5 mt esistendo elementi cognitivi sufficienti per le opportune valutazioni; in questo caso nulla dice al riguardo e nemmeno fa espresso rinvio all’articolo 55 che dispone in via generale la distanza dalle strade lasciando presumere in via interpretativa che il piano attuativo possa disporre di norme di dettaglio al riguardo. Nel merito è opportuno considerare che la frazione di volume urbanistico che verrebbe a crearsi in fregio strada fino a distanza inferiore a 5 mt è una questione di dettaglio relativa ad una funzionalità progettuale avente anche finalità pubbliche da definire che per sua natura appartiene alla pianificazione attuativa e non a quella generale.

Si potrebbe osservare che in caso di dubbio la via maestra è quella della variante urbanistica che chiarisca all’articolo 27 i poteri del piano attuativo di disporre la distanza dalle strade minore di 5 metri, perché così facendo viene coinvolta anche la PAT che per legge partecipa alla procedura di approvazione del PRG, ma trattasi di un dettaglio che per natura sua rientra negli atti attuativi come potrebbe essere quello in oggetto.

Per altra via si potrebbe rinviare ora il problema a una procedura derogatoria in sede esecutiva ma ciò rischierebbe di essere contraddittorio, perché si deroga eccezionalmente sussistendone i motivi a piani generali che non possono prevedere tutto ma non a piani di dettaglio. D’altro verso il collegamento proposto ancorché crei marginalmente un volume ai fini urbanistici è una soluzione necessaria per una bontà architettonica dell’insieme e per una migliore fruizione di natura pubblica, ancorché per la sua quantificazione si debba fare riferimento alle trattative demandate alla giunta e ai funzionari di PEG come da precedente delibera consigliare. La commissione edilizia nella seduta del 4 dicembre 2008 invitata ad approfondire la questione ha ritenuto di esprimere parere favorevole al piano attuativo in esame che pianifica quel volume in fregio alla strada statale.

In via più generale il piano attuativo prevede la realizzazione di volumi con un rapporto di copertura massimo del 55%, area per edificazione 2.140 mq, altezza massima 10 mt, distanza dai confini 5 mt o in aderenza all’esistente, distanza dalle strade esistenti 5 metri ad eccezione del collegamento orizzontale a quota strada come sopra riferito, 1275 mq massimi di area commerciale insediabile in osservanza della delibera di Giunta provinciale. La commissione edilizia ha espresso come sopra riferito parere favorevole prescrivendo che il piano venga intergrato con l’indicazione degli assi di orientamento dell’edificio in progetto ed accettando che la tipologia edilizia di cui alla lettera c) dell’articolo 47 e i caratteri architettonici delle costruzioni di cui alla lettera e) del medesimo articolo debbano essere conformi a quelli risultanti dalle fotografie di un plastico riportati nella tavola P7 poi riprodotti in quattro allegato qui trasmessi il 15 dicembre 2008 al n. 11.750 assieme ad altre tavole corrette.

Tuttavia nell’incontro istruttorio congiunto con i tecnici di parte avvenuto lo stesso giorno 15 dicembre emerse la necessità di acquisire il parere CTP disposto dall’articolo 95 comma 2 della LP 22/91 poiché l’area interessata rientra tra quelle previste dall’articolo 93. ciò è avvenuto e al prot. n. 12.156 del 29.12.2008 perveniva progetto completo autorizzato dalla CTP che assorbe le prescrizioni di carattere paesaggistico prescritte dalla commissione edilizia come sopra riferito e come riconosciuto dalla stessa commissione edilizia nella seduta del 20.01.2009 con parere n. 9217.

Il consiglio comunale

VISTA la su esposta relazione ed esaminati i documenti che costituiscono la proposta di piano attuativo a fini generali per al realizzazione di insediamenti commerciali previsto dalla deliberazione della GP 340/2001 per le medie e grandi strutture di vendita;

VISTI gli articoli 43 e seguenti della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 che detta norme in materia di piani attuativi;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 47 il piano attuativo proposto e integrato come sopra riferito rispetta i contenuti ivi presiti, poiché determina la rete stradale, le opere di arredo e sistemazione esterna degli edifici, indica gli edifici da costruire e le aree libere, precisa la destinazione d’uso delle singole aree con indicazione della tipologia edilizia con i relativi parametri; determina gli spazi destinati ad opere di interesse pubblico a verde pubblico e parcheggi; determina l’articolazione spaziale delle costruzioni e relativi caratteri architettonici; determina in via di massima le reti tecnologiche, viarie, i percorsi pedonali e ciclabili;

APERTOSI il dibattito durante il quale i consiglieri hanno modo di esprimere e confrontare le rispettive opinioni al riguardo;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria nei termini agli atti della commissione edilizia ripresi nel parere sopra citato e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO il TUOCC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CON VOTI favorevoli undici, contrari sei (le minoranze) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

delibera

  1. Di adottare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 il piano attuativo a fini generali per gli insediamenti commerciali nell’area a ciò destinata dal PRG, redatto e firmato dal dott. urb. Mario Giovanelli e costituito da una teca contenente una relazione, 5 tavole grafiche da A1 a A5 e da P1 a P7 e AL da 1 a 4 che allegata alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;

  2. Di disporre il deposito del piano in tutti i suoi elementi a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi a fare tempo dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio durante i quali chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse;

  3. Di dare atto che con successiva delibera il piano modificato in conseguenza dell’eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute sarà sottoposto all’approvazione definitiva di questo consiglio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’intervenuta esecutività.