Delibera n. 4 del 2 marzo 2009
OGGETTO: Realizzazione di un manufatto accessorio destinato a pertinenza della p.ed. 2/1 sulla p.f. 377 c.c. Lodrone in deroga alle previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal PRG. (dichiarazione di voto delle minoranze)
Il plesso scolastico di scuola primaria di Lodrone fino al 2002 era utilizzato da 30 - 40 alunni della frazione, ma successivamente alla soppressione del plesso di Baitoni e Bondone e l’aumento del numero di abitanti e l’arrivo di famiglie extracomunitarie oggi ospita un numero prossimo a 100 e da qualche anno è stato attivato pure il servizio mensa nel sottotetto dello stesso edificio. È chiaro che l’edificio non è più idoneo allo scopo e per tale motivo venne chiesto il contributo provinciale per la realizzazione di un nuovo edificio, concesso come da comunicazione del 5 maggio 2006 prot. 4578/06-FL.17-110 e determina n. 21del 30.01.2009. Tra qualche mese l’opera potrà essere appaltata, ma per il prossimo anno scolastico e successivi, fino a quando il nuovo edificio sarà realizzato, collaudato e consegnato all’autorità scolastica, bisogna trovare il modo di adattare e adattarsi all’edificio esistente. Il dirigente scolastico con lettera del 26 gennaio 2009 prot. 757 segnalava il numero di alunni dei prossimi anni scolastici sempre superiore a cento, oltre al personale scolastico, con dei casi in cui sarà necessario sdoppiare classi ove verrà superato il numero di 25 alunni. L’attuale edificio scolastico è inidoneo ad ospitare oltre 100 alunni e per trovare una soluzione si è pensato di realizzare un manufatto accessorio nel piazzare destinato a pertinenza dell’edificio principale, che momentaneamente può ospitare un’aula scolastica.
A tale scopo è però necessario procedere in deroga su due fronti: sul fronte della sicurezza si ipotizza di chiedere un CPI in deroga al Comando provinciale dei vigili del fuoco per utilizzare l’attuale edificio almeno per il servizio mensa e questa è proponibile se in via ordinaria non vi è assembramento di oltre 100 persone nell’edificio, dislocando un’aula nelle pertinenze separate. Sul fronte urbanistico è necessario derogare alle previsioni topologiche e dimensionali del manufatto accessorio stabilite dal nostro PRG come disposto dalla presente delibera.
La deliberazione della Giunta provinciale del 31 ottobre 2008, n. 2879 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione il 18 novembre 2008 n. 47 in adempimento all’art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 reca disposizioni in materia di distanze tra edifici e dai confini. Le disposizioni sono state recepite con delibera consiliare n. 31 del 22 dicembre 2008 in occasione di altre modifiche al regolamento edilizio. L’art. 6 della deliberazione recepita all’art. 20 quinquies del regolamento detta norme in materia di distanze da applicare tra manufatti accessori e dispone che «per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali».
Le NTA del PRG in parte seconda relativa ai centri storici trattano dei volumi accessori:
a) all’art. 77, parte seconda riguardante i centri storici, ove al comma 4 è disposto che: «Tutte le aree attualmente inedificate, nonché quelle ottenute dalla demolizione di superfetazioni edilizie, devono essere conservate libere o recuperate secondo specifici progetti di sistemazione o di costruzione di volumi accessori da realizzarsi secondo gli schemi tipologici di cui all’allegata tabella 8, da considerarsi come esempi di riferimento nella predisposizione degli interventi diretti sulle aree libere.»
b) al successivo art. 78 comma 8 ove è sono ammesse: «Costruzione di volumi accessori (legnaie, ecc.). È ammessa la realizzazione di costruzioni ausiliarie da destinare a legnaie ecc, nelle dimensioni massime e secondo le indicazioni tipologiche di cui all’allegata tabella 8. Soluzioni tipologiche diverse potranno essere adottate in relazione alla qualità formale ed alle caratteristiche estetiche e dei materiali. La realizzazione dei nuovi manufatti accessori è subordinata alla completa demolizione di eventuali strutture quali tettoie, baracche, box, ecc. sorte sulle pertinenze di riferimento, spesso a carattere provvisorio e comunque incongrue alla struttura degli insediamenti…».
L’arch. Katia Mezzi incaricata di presentare un progetto per il volume accessorio a servizio dell’edificio scolastico di cui trattasi, ha proposto per ragioni tecniche la demolizione parziale di un manufatto pertinenziale esistente per 101 mc. e ricostruzione in ampliamento di altri 131 mc per un volume totale di mc. 232,00. La demolizione totale del manufatto pertinenziale preesistente non può avvenire perché ospita la centrale telefonica a servizio della frazione ed è quindi necessario derogare alla citata norma qui riferita dell’art. 78 comma 8. Per ragioni di pubblico interesse qui riferito è necessario derogare alle dimensioni massime esposte nella tabella 8 citata dalla norma e anche alle tipologie ivi proposte.
La destinazione accessoria del nuovo volume e il vincolo pertinenziale rispettano i principi previsti dall’art. 817 del codice civile, anche con riferimento alla dottrina e giurisprudenza, fra cui ex plurimis Cass. Civ. Sez. II 25.2.1998, n. 2016, MGI, 1998 poiché in via permanente il manufatto sarà destinato alle finalità accessorie e pertinenziali, salvo l’uso temporaneo ad aula scolastica per le emergenti ragioni di pubblico interesse sopra riferite. Infatti una volta che l’attività scolastica sarà trasferita nel nuovo edificio, la p.ed. 2/1 sarà destinata a casa delle associazioni tra cui potrà trovare sede distaccata il corpo volontario dei vigili del Fuoco e il volume accessorio oggetto della presente delibera potrà essere destinato in via permanente a magazzino, autorimessa o altra destinazione pertinenziale a servizio dell’edificio principale.
Le distanze rispettano quelle stabilite dalla sopra citata delibera della Giunta provinciale recepite nel regolamento edilizio.
UDITA la relazione esposta in aula dall’assessore competente come sopra sintetizzata;
VISTO il progetto preliminare presentato dall’architetto Katia Mezzi incaricata con determina n. 19 del 19.02.2009 composto da quattro allegati contraddistinto con lettera da A a D di cui l’allegato C è composto da 5 tavole tecniche;
UDITO il parere n. 9218 espresso dalla commissione edilizia nella seduta del 23 febbraio 2009 ai sensi dell’articolo 32 comma 4 del regolamento edilizio comunale ove è previsto che la commissione si esprime una sola volta sul progetto presentato sia per quanto riguarda la procedura d deroga che in merito al progetto fatti salvi i nulla osta e autorizzazioni successivi e dato atto che il parere è favorevole sia alla procedura di deroga che nel merito del progetto a deroga concessa, e contiene anche la valutazione positiva all’uso temporaneo ad aula scolastica del volume accessorio e pertinenziale, nell’intesa che in via permanente lo stesso sarà destinato agli usi pertinenziali assentiti come autorimessa o deposito o altro uso a servizio dell’edificio principale;
CONFERMATO che il volume accessorio con vincolo pertinenziale ha in via permanente le destinazioni d’uso previste dal PRG e dal codice civile a servizio dell’edificio principale fatto salvo l’uso temporaneo ad aula scolastica fin quando non sarà disponibile il nuovo edificio la cui costruzione è in via d’appalto;
DATO atto che per il combinato disposto di cui all’articolo 80 comma 3 e 105 comma 2 spetta al consiglio comunale approvare il progetto preliminare che produce anche gli effetti urbanistici dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Giunta provinciale;
APERTOSI il dibattito durante il quale i consiglieri hanno modo di esprime le loro valutazioni sull’argomento e di ottenere i chiarimenti richiesti;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria nei termini agli atti della commissione edilizia e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO il TUOCC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli undici, contrari sei (le minoranze) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
Di approvare ai soli fini tecnici il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un manufatto accessorio destinato a pertinenza della p.ed. 2/1 sulla p.f. 377 c.c. Lodrone in deroga alle previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal PRG
di dare atto che ai sensi dell’articolo 80 comma 3 della LP 5 settembre 1991 n. 22 l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Giunta provinciale prevista all’art. 105 comma 2 per derogare dalle norme degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP nei termini indicati dalla lettera del sindaco citata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.