Delibera n. 15 del 9 giugno 2009
Oggetto: Azioni coordinate e comuni in tema di efficienza energetica degli immobili comunali ed iniziative connesse, di concerto con il Consorzio BIM del Chiese. Istituzione di un soggetto strumentale nella forma di s.p.a. Partecipazione alla costituzione e conferimento di capitale (odg incidentale approvato)
Premesso
che il protocollo di Kyoto, trattato internazionale in materia ambientale sottoscritto l’11.12.95 ed entrato in vigore il 16.02.05, prevede l’obbligo in capo ai paesi industrializzati di operare una riduzione di elementi inquinanti e per l’Unione europea è prevista una riduzione dei livelli di emissione di gas serra;
che l’Italia dipende quasi totalmente dall’estero in materia energetica, essendo il fabbisogno per il 45% da petrolio e per il 32% dal gas e, come suggerito dal trattato di Kyoto, la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici può avvenire fondamentalmente riducendo il consumo di energia fossile attuale e sostituendolo con la produzione derivante dalle energie rinnovabili;
che il piano energetico ambientale provinciale, in un quadro di efficienza, precauzione e sostenibilità, favorisce l’integrazione delle politiche energetiche con i territori alpini limitrofi, rafforza la realtà locale delle aziende di servizi in campo energetico, sviluppa ipotesi innovative di produzione dell’energia, consolida la gestione dei servizi energetici delle imprese degli enti locali attraverso lo sviluppo di piani industriali;
che è generalmente avvertita la necessità di promuovere politiche di risparmio energetico e di sviluppo delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, in considerazione della difficoltà di reperimento dei prodotti petroliferi, dovuta sia all'incremento dei costi di produzione, sia a vari avvenimenti di natura politica, che alla loro esauribilità;
che è altresì sentita la esigenza di economizzare l’uso delle risorse energetiche sia per motivazioni riconducibili ad esigenze di tutela dell’ambiente sia per ragioni economiche, tanto più che la promozione degli usi efficienti di energia elettrica nel settore pubblico costituisce peraltro un obbligo per la pubblica amministrazione, introdotto dal Decreto legislativo 30/05/2008, n. 115, in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici;
che il Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese, ha avviato una specifica iniziativa in tal senso, commissionando allo Studio di Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri due studi di fattibilità relativi ad interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito territoriale del Bacino Imbrifero del Chiese, e ciò al fine di fornire ai comuni aderenti talune linee guida per lo sviluppo di azioni volte alle politiche sopra citate.
che, in seguito, anche sulla base delle esigenze manifestate dai singoli Comuni, il Consorzio stesso ha redatto un progetto definitivo coinvolgente i comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo, con il quale sono stati individuati per ciascun comune gli interventi più idonei a determinare significativi vantaggi sia sul piano economico, sia sul piano ambientale;
che la realizzazione di tali interventi permette ai comuni interessati, fra l'altro, di promuovere il progresso delle proprie comunità, nel rispetto dell’ambiente e in un’ottica di sviluppo sempre più ecocompatibile;
che i comuni hanno espresso interesse per i dette interventi progettati e comunque per altri ipotizzabili nel settore;
che al riguardo, il Consorzio B.I.M. del Chiese ha già stipulato delle convenzioni con i comuni facenti parte dello stesso Consorzio per la realizzazione dei progetti di certificazione ambientale ISO 14001 e di zonizzazione acustica e che, pertanto, tali iniziative saranno in un prossimo futuro realizzate in forme che integrano comunque una forma di partenariato (contrattuale) tra gli Enti pubblici considerati.
che è stata prospettata l’utilità di eseguire detti interventi nell’ambito di un’iniziativa contrassegnata dal carattere dell’unitarietà e ciò al fine di realizzare vantaggi derivanti da economie di scala e sinergie che i singoli Enti non potrebbero conseguire singolarmente;
che nel caso è emersa la non adeguatezza (o addirittura l’impossibilità o l’eccessiva onerosità di praticare il) del ricorso ad un partenariato contrattuale (appalto o concessione) a causa della rigidità della formula organizzatoria che pretende, ex ante, la definizione dei progetti da eseguire. mentre è intenzione ed interesse dei comuni analizzare, prima ancora che eseguire, le soluzioni e calibrare, in progress, le iniziative, anche al fine di coinvolgere l’intervento di soggetti privati; cosicché la difficoltà di contrattualizzare dette evoluzioni finisce per rendere non adeguati l’appalto o la concessione a terzi, i quali non garantiscono la flessibilità necessaria al caso in esame;
che, al contrario, nel caso in esame, pur a fronte di una progettazione acquisita e in gran parte condivisa appare necessario disporre di un operatore che: a) sia munito, ovviamente, delle capacità di analizzare, studiare, proporre e, se del caso, realizzare o quantomeno curare la realizzazione di siffatte iniziative le quali possono riguardare sia la costruzione e la gestione di impianti di autogenerazione sia l’implementazione e la gestione di misure volte al risparmio energetico; b) sia anche strutturato per operare anche con strumenti finanziari avanzati, in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla normativa di incentivazione degli investimenti nel settore energetico e di consentire ai Comuni vantaggi in termini di economicità, efficacia ed efficienza, difficilmente conseguibili singolarmente;
che, stante la peculiare natura della iniziativa e dei contenuti dalla medesima, allo stato, posseduti è emersa la adeguatezza del ricorso ad un unico modulo organizzativo strumentale degli Enti (esito di un partenariato istituzionale pubblico-pubblico) il quale potrà svolgere il complesso ruolo ricercato dagli Enti, ossia quello di promotore ed esecutore di iniziative strategiche nel settore, ad ausilio degli Enti pubblici interessati e soci;
che è emersa la disponibilità dei comuni e del Consorzio a valutare la costituzione ex novo di una società quale strumento operativo (in house) per erogare il sopradescritto complesso servizio in favore degli Enti pubblici soci;
Considerato:
che in base alla legislazione vigente ed ai principi di derivazione comunitaria è consentito agli Enti locali di costituire società strumentali e di avvalersi di esse per acquisire beni e servizi offerti dalle medesime, come è implicitamente confermato dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e s.m., nonché dall’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.;
che l’affidamento alle medesime società del compito di erogare servizi, forniture e lavori in favore degli Enti costituenti/partecipanti è subordinato alla sussistenza della relazione cd. di "in house" tra Ente e società;
che per integrare tale relazione organizzativa occorre che sussistano le due condizioni: 1) che il Comune eserciti, sulla società, il cd. "controllo analogo"; 2) che la medesima società svolga in prevalenza attività in favore dell’Ente o degli Enti soci;
che, nel caso di specie, al fine di concretizzare il primo requisito, è stato previsto che la compagine societaria sia formata solo da enti pubblici, i quali, congiuntamente, potranno esercitare le funzioni di indirizzo e controllo oltre che di scelta dei titolari degli organi di amministrazione societaria; a tal fine lo schema della convenzione – allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante ed essenziale- che dovrà essere sottoscritta da tutti i soci, disciplina, appunto, l’esercizio congiunto dei poteri di controllo sulla società imponendo pure a quest’ultima, in forza di vincolo contrattuale, l’obbligo di osservare le direttive dettate, ab externo, sulla società medesima da parte dei soci; cosicché i soci: a) saranno in grado di procedere, previa condivisione nella sede extrasociale, alla designazione dei titolari degli organi sociali e alla approvazione di tutti gli atti fondamentali della società, tramite la totalitaria presenza in Assemblea; b) al fine di rendere effettivo detto esercizio, i soci verranno previamente informati su tutte le iniziative significative della società nonché degli schemi degli atti fondamentali della gestione secondo quanto previsto dallo Statuto e in applicazione della convenzione da stipulare di cui sopra; c) saranno titolari, congiuntamente, del potere di diramare direttive vincolanti sulla società alle quali la società sarà contrattualmente vincolata;
che, ai fini della sussistenza del secondo requisito, risulta che le attività della società - anche in base ai contenuti illustrati nel progetto che sta a base dell’iniziativa complessiva - saranno tutte rivolte alla materiale fruizione dei medesimi enti soci, ovvero saranno rivolte all’utenza così come previsto dalla specifica "missione" decisa dall’ente pubblico; cosicché anche in tal caso tali attività dovranno essere ritenute svolte, comunque, in favore dell’ente (Corte di Giustizia, Sez. I, 1 maggio 2006, C-340/04);
che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma XXVII, della legge n. 244 del 2007 nella formulazione vigente, la partecipazione sociale è certamente connessa alle "finalità istituzionali" dell’ente, poiché la società integra una formula organizzatoria consentita e pure prevista dalla disciplina vigente e sarà ordinata per produrre beni e servizi di diretto utilizzo per l’ente medesimo (anzi, di obbligato utilizzo per l’ente, che risulta ex lege tenuto a ricorrere a misure di efficienza energetica) o per svolgere compiti di stazione di committenza; non solo, la formula organizzatoria prescelta appare anche essere la soluzione ottimale per far fronte alle esigenze dell’ente e pure di gran lunga più economica ed opportuna rispetto ai meccanismi di acquisizione sul mercato ai quali avrebbero dovuto, individualmente, ricorrere tutti gli enti (per le attività di consulenza, progettazione, realizzazione, gestione, finanziamento etc.);
CONSTATATO che, sulla base del progetto di efficienza energetica e valutazione del potenziale delle fonti rinnovabili dei comuni del Consorzio BIM del Chiese dd. ottobre 2008 e del piano industriale ed economico (businnes plan) dd. aprile 2009, predisposti a cura dello Studio di Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri, acquisiti e condivisi, è emersa l’esigenza di dotare la società di un congruo capitale iniziale allo scopo di assicurare alla società adeguate possibilità di accesso al mercato del credito per il finanziamento del progetto medesimo;
RITENUTO di sottoscrivere il capitale della costituenda società per n. 74295 azioni corrispondenti ad Euro 74.295,00, mentre gli altri soci sottoscriveranno il capitale nel seguente modo: Comune di Bersone: n. 23.760 azioni corrispondenti ad Euro 23.760,00; Comune di Bondo: n. 7.000 azioni corrispondenti ad Euro 7.000,00; Comune di Bondone: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00; Comune di Brione: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00; Comune di Castel Condino: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00; Comune di Cimego: n. 29.520 azioni corrispondenti ad Euro 29.520,00; Comune di Condino: n. 55.890 azioni corrispondenti ad Euro 55.890,00; Comune di Daone: n. 42.795 azioni corrispondenti ad Euro 42.795,00; Comune di Lardaro: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00; Comune di Pieve di Bono: n. 45.585 azioni corrispondenti ad Euro 45.585,00; Comune di Praso: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00; Comune di Prezzo: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00; Comune di Roncone: n. 27.225 azioni corrispondenti ad Euro 27.225,00; Consorzio B.I.M. del Chiese: n. 558.930 azioni corrispondenti ad Euro 558.930,00.
CONSIDERATO che, come previsto nello schema di convezione, questa amministrazione potrà procedere ad affidare lo svolgimento e l’esecuzione di appositi servizi, separatamente dal presente atto e previa adozione di apposito provvedimento
VISTO il progetto di efficienza energetica e valutazione del potenziale delle fonti rinnovabili dei comuni del Consorzio B.I.M. del Chiese predisposto dallo Studio di Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri in data ottobre 2008;
VISTO il piano industriale ed economico (businnes plan) predisposti a cura dello stesso Studio in data aprile 2009 e ritenuti congrui i fabbisogni finanziari in esso previsti;
VISTO lo schema di statuto sociale e lo schema di convenzione - patti parasociali che garantisce e disciplina l’esercizio collettivo del cd. "controllo analogo" sulla società, assegnando ai soci il potere di indirizzo e di direttiva oltre che di controllo e di vigilanza; e visto;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera h) del testo unico sull’ordinamento dei comuni nella Regione autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
CONSIDERATO che gli affidamenti alla società saranno disposti con separato atto da parte degli organi comunali competenti nelle forme e con le modalità pure previste dallo schema di convenzione;
VISTA l’ampia e consolidata giurisprudenza che definisce le condizioni cui deve essere sottoposto un organismo che vuol essere considerato "in house" tra cui: Corte di Giustizia, Sez. V, sentenza 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal; Sez. I, sentenza 13 gennaio 2005, C-26/03 Stadt Halle; Sez. I, 13 ottobre 2005, C-458-03, Parking Brixen; Sez. I, 6 aprile 2006, C-410/04, Anav; Sez. I, 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo; Sez. II, 19 aprile 2007, n. C-295/05, Trasga; Sez. II, 17 luglio 2008, C-371/05; Cons. Stato: Ad. Pl. 3 marzo 2008, n. 1; Sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591; T.R.G.A. Bolzano, Sez. I, 8 marzo 2007, n. 91; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, 10 gennaio 2007, n. 13; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2007 n. 6479; C.G.A.Reg. Siciliana, sez. giur., 4 settembre 2007, n. 719; T.A.R. Lazio, Sez IIter, 16 ottobre 2007, n. 9988; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2008, n. 21241;
A seguito dell’ampio dibattito durante il quale si è prestata particolare attenzione ai passaggi nello statuto e negli atti ai contestati e non voluti termovalorizzatori e impianto a biogas previsto a sud della zona industriale di Storo e si sono approfondite le valutazioni sulle interferenze fra la costituenda società e il Consorzio elettrico di Storo (Cedis) storica società cooperativa esistente da oltre un secolo e composta da quasi tutti i capifamiglia del comune, dando atto che il dibattito si è concluso con la votazione di due ordini del giorno, uno proposto dalla consigliera Ermanna Briani che è stato respinto e uno presentato congiuntamente da maggioranza e minoranza che è stato approvato all’unanimità e che viene allegato alla presente;
Udita la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per i motivi esposti nella lettera del Presidente del BIM del 3 giugno 2009 prot. n. 5338
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige (DPReg. 01.02.2005, n. 3/L);
VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
CON VOTI favorevoli diciotto e uno astenuto (Ermanna Briani) espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti sia sulla proposta di delibera che sulla dichiarazione di immediata eseguibilità;
DELIBERA
Di riconoscere l’attività di pianificazione ed esecuzione di interventi volti a realizzare l’efficienza energetica quale attività di interesse pubblico e comunque come attività strettamente necessaria e connessa alle finalità istituzionali dell’Amministrazione, nonché volta a soddisfare esigenze e fabbisogni di quest’ultima.
Di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale.
Di approvare lo schema di Statuto della Società "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A." allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale.
Di partecipare, sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari ad Euro 74.295,00, corrispondente a n. 74.295 azioni, alla costituenda Società "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A." e di mantenere le partecipazioni in detta società, utilizzando la medesima quale strumento operativo del Comune in relazione organizzativa "in house".
Di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, il Sindaco agli adempimenti conseguenti e, in particolare, a sottoscrivere la Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.
Di autorizzare il Sindaco a stipulare l’atto costituivo della Società "E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A." per conto dell’amministrazione comunale ed a provvedere alla nomina delle cariche sociali.
Di autorizzare il Sindaco a partecipare alla Conferenza che approverà l’adozione delle prime misure per la costituzione della Società.
Di impegnare l’importo di Euro 74.295,00 all’intervento 2010508 cap. 7280, impegno 355 del bilancio dell’esercizio finanziario 2009.
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del TUOC
di dare atto che l’ordine del giorno incidentale approvato come riferito in premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente