Delibera n. 20 del 29.06.2009.
OGGETTO: Varianti al PRG per adeguamenti normativi e altre varianti di pubblico interesse.
Il consiglio comunale
VISTA la necessità di adeguare il vigente piano regolatore comunale agli strumenti sovraordinati e recentemente modificati come
il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali;
il nuovo piano urbanistico provinciale ove all’art. 48 comma 2 sono fatte salve diverse disposizioni fra qui quelle agli articoli 37 (aree agricole) 38 (aree agricole di pregio) che prevalgono se più restrittive sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al nuovo piano urbanistico; tenendo presente che l’obbligo di adeguamento è stato recentemente rafforzato dalla legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 che ha introdotto il comma 7 bis all’art. 148 della LP 1/2008 ove è previsto che in mancanza di adeguamento del PRG ai principi di tutela delle aree agricole previste dal PUP la salvaguardia è estesa anche agli interventi di recupero riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi dall’attività agricola
le disposizioni in materia di distanze stabilite dalla Giunta provinciale con delibera n. 2879 del 31 ottobre 2008 che fissa limiti minimi inderogabili e definisce altresì il concetto di altezza e i criteri di misurazione delle distanze ai sensi dell’art. 58 della LP 1/2008, ove fra l’altro all’art. 8 si fa obbligo ai comuni di provvedere all’adeguamento dei piani regolatori generali alla prima variante successiva alla delibera
le specificazioni tecniche per l’uniformità e l’omogeneità dei piani territoriali per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali nell’ambito del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) della Provincia
DATO ATTO in particolare che l’adeguamento alle previsioni del PUP in regime di salvaguardia comporta l’ampliamento delle aree agricole primarie e secondarie normate dagli articoli 30 E1 e 31 E2 delle NTA del PRG per comprendere rispettivamente le aree agricole normate dal PUP agli articoli 38 e 37 e considerato che lo strumento urbanistico subordinato non comporta nella fattispecie alcun mutamento di destinazione alle particelle interessate stante il superiore regime di salvaguardia, e quindi nella fattispecie la variante in esame può essere considerata un semplice atto di recepimento, senza altre motivazioni se non quelle di natura ricognitoria non comportando scelte autonome;
RITENUTO con l’occasione di apportare anche altre varianti marginali di pubblico interesse che riguardano le fasce di rispetto stradale e adattamenti al catasto delle zone territoriali omogenee (ZTO), la rimozione di qualche errore, oltre a migliorie delle formulazioni delle norme tecniche di attuazione (NTA) e all’esecuzione di una sentenza del TRGA;
RICHIAMATA la precedente delibera di data odierna circa il parere in ordine al mutamento delle destinazioni in atto dei beni di uso civico della frazione di Storo in sede di elaborazione di varianti al piano regolatore generale e alla delibera del comitato Asuc di Darzo n 12 del 18.06.2009 a medesimo oggetto in ossequio all’art. 18 della legge provinciale14 giugno 2005 n. 6;
DATO ATTO che successivamente alla presente all’ordine del giorno di questo consiglio comunale sono proposte le delibere di classificazione acustica del territorio comunale e di modifiche al regolamento edilizio in armonia con i contenuti di questa variante al PRG e alle relative norme di attuazione;
ATTESO che ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 trattandosi di "obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento" la presente variante non viene computata nel numero di tre varianti a biennio;
VISTI gli atti tecnici di variante elaborati dall’ufficio tecnico comunale e composti da:
relazione tecnica raccolta in un fascicolo di tot pagine;
schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal PRG rispetto alla classificazione della aree previste dal DM 1444/1968 tramite simbologia standardizzata;
Norme di attuazione con indicate con modalità
informatiche di trattamento testi le parole cancellate tramite carattere
barrato e le parole aggiunte con carattere sottolineato
n. 13 tavole in scala 1:2000 in formato A1 riguardanti il territorio di fondovalle
n. 4 tavole in scala 1:1000 sugli edifici nei centri storici e sulle aree libere
n. 1 tavola in formato A0 allungato indicante in scala 1:5000 l’intero territorio comunale ove sono state riportate modifiche
n. 1 tavola in formato A1 riportante la legenda,
CONSIDERATO che stante l’assenza per obbligo di legge dell’architetto responsabile dell’ufficio tecnico è stata chiesta con nota del 15 aprile 2009 prot. n. 1945 la collaborazione al Comprensorio delle Giudicarie la cui Giunta con deliberazione n. 63 del 23 aprile 2009 ha disposto la consulenza e sottoscrizione della variante autorizzando in tal senso il responsabile del servizio tecnico arch. Maurizio Polla, il quale ha provveduto a firmare gli atti sopra citati;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 148 comma 5 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. n. 22, si applicano le seguenti disposizioni:
0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini;
a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni;
b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni;
d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
RICHIAMATO il disposto dell’art. 31 comma 20 della legge 27.12.2002 n. 289 "il comune quando attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente"; a cui si darà seguito successivamente alla presente;
APERTOSI il dibattito durante il quale i consiglieri hanno modo di discutere delle varianti proposte e chiedere o ottenere le delucidazioni del caso;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;
AD unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,
delibera
di adottare ai sensi dell’art. 42 della LP 22/1991 e art. 148 della LP 1/2008 le varianti al piano regolatore generale composte dagli elaborati indicati in premessa narrativa;
di disporre il deposito per trenta giorni della presente e degli atti che costituiscono la variante al PRG, all’ufficio tecnico e sul sito Internet previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, su un quotidiano locale e sul sito Internet del Comune, informando che chiunque entro il termine suindicato di trenta giorni di deposito può prendere visione del piano e presentare osservazioni nel pubblico interesse;
di disporre la contemporanea trasmissione del tutto al servizio provinciale competente in materia di urbanistica per gli adempimenti di legge;
di rinviare a altro atto da assumere entro 45 giorni successivi l’adozione definitiva delle varianti eventualmente modificate in conseguenza dell’eventuale accoglimento di osservazioni pervenute;
di riconoscere competente il responsabile del servizio di merito a provvedere agli incombenti relativi alle pubblicazioni ivi comprendendovi le spese necessarie.