Determina n. 236 del 22.12.2009.

OGGETTO: Concessione e liquidazione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto ad un dipendente in servizio.

Il responsabile del servizio finanziario

VISTA la domanda presentata dal dipendente **, pervenuta l’ 8 aprile 2008 al n. 3358 di protocollo, con la quale chiedeva l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per le spese di acquisto dell’unico alloggio destinato a residenza abituale per la figlia maggiorenne per una spesa presunta di Euro 135.000 + iva e vista la seguente documentazione allegata alla richiesta:

  1. certificato di stato famiglia;

  2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 3 dell’accordo stralcio biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 20 aprile 2007;

RILEVATO che in data 22 dicembre 2009 il dipendente trasmetteva l’atto notarile di compravendita repertorio nr. 71245, raccolta nr. 23480, del 14 dicembre 2009 nel quale vengono specificati gli immobili ceduti e nella quale la parte alienante dichiara di aver già incassato dalla parte acquirente il saldo e rilascia ampia e definitiva quietanza della somma di Euro 135.000,00 + iva;

VISTO l’accordo per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, sottoscritto il 20 aprile 2007 dalle parti sindacali e dall’agenzia Provinciale per la rappresentanza negoziale – allegato B);

VERIFICATO:

  1. che il dipendente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 – allegato B) del precitato accordo, in quanto ha maturato più di otto anni di servizio dalla data della domanda;

  2. che la richiesta è riferita a motivi espressamente specificati dall’art. 4 dell’accordo e risulta corredata di tutta la documentazione prescritta dall’art. 7;

  3. che la stessa si riferisce ad una spesa di importo superiore ad una mensilità lorda percepita dal dipendente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del citato accordo, l’anticipazione può essere concessa in misura non superiore al 70% del T.F.R. maturato alla data della domanda e che la stessa non può, comunque, essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda stessa;

DATO ATTO che la spesa prevista ammonta ad Euro 135.000 + iva, che il dipendente alla data del 31 agosto 2009 ha maturato un T.F.R. di Euro 70.593,46 e che il limite massimo concedibile ammonta ad Euro 49.415,42 pari al 70% del T.F.R. maturato;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata e dato atto che sulla scorta della documentazione presentata e delle fatture quietanziate risulta provata una spesa di euro 135.000,00 + iva;

VISTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 6 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, il dipendente, con atto di data 22 dicembre 2009, ha nominato suo procuratore speciale il comune di Storo, delegandolo a riscuotere quanto dovuto dall’INPDAP – Gestione ex INADEL – a titolo di indennità premio di servizio fino alla concorrenza della somma lorda dell’anticipazione;

RITENUTO sulla scorta delle disposizioni, degli atti e della documentazione sopra richiamata, di riconoscere e corrispondere al dipendente **, la richiesta anticipazione sul TFR nell’importo stanziato a Bilancio di Euro 45.000,00;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario è stato stanziato idoneo importo;

VISTA la delibera di Giunta n. 1 dd. 13.01.2009 nella quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2009, e si affidano ai responsabili degli uffici le competenze di cui al D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTO il provvedimento di data 14.01.2009 prot. n. 288 con il quale il Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione all’ufficio finanziario;

VISTO il citato accordo per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per il personale della provincia e degli enti collegati, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e l’APRAN in data 20 aprile 2007;

VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;

determina

Di concedere al dipendente ** di questo Comune con la qualifica di ** con decorrenza dal **, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per l’importo lordo di Euro 45.000,00 in accoglimento della domanda presentata l’ 8 aprile 2008 al n. 3358 di protocollo e successivamente integrata il 22 dicembre 2009 al prot. 11713.

Di dare atto che il dipendente ha già sostenuto l’intera spesa.

Di dare atto inoltre che:

l’anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto con riferimento all’anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell’art. 2120 del Codice Civile.

in virtù della procura speciale sottoscritta in data 22 dicembre 2009, il comune di Storo è delegato a riscuotere quanto dovuto al dipendente dall’INPDAP – gestione ex INADEL a titolo di indennità premio di servizio fino alla concorrenza lorda dell’anticipazione concessa.

Di imputare la spesa di Euro 45.000,00 al cap. 6400 intervento 1010301 impegni n. 829 e nr. 810, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità.


** Dati personali accessibili a richiesta