Delibera n. 24 del 30 giugno 2009
OGGETTO: Approvazione "contratto di rendimento energetico" ed allegato "piano economico finanziario" relativi all’impianto fotovoltaico presso il centro pluriuso di Storo e autorizzazione al segretario comunale alla relativa sottoscrizione unitamente al legale rappresentante di E.S.CO. BIM e comuni del Chiese s.p.a.
La giunta comunale
PREMESSO che:
il protocollo di Kyoto, Trattato internazionale in materia ambientale sottoscritto l’11.12.1995 ed entrato in vigore il 16.02.2005, prevede l’obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione di elementi inquinanti; per l’Unione europea, in particolare, è prevista una riduzione dei livelli di emissione di gas serra; come suggerito da tale trattato, la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici può avvenire fondamentalmente riducendo il consumo di energia fossile attuale, sostituendolo con la produzione derivante dalle energie rinnovabili;
l’Italia dipende quasi totalmente dall’estero in materia energetica, essendo il fabbisogno per il 45% da petrolio e per il 32% da gas; il piano energetico ambientale provinciale, in un quadro di efficienza, precauzione e sostenibilità, favorisce l’integrazione delle politiche energetiche con i territori alpini limitrofi, rafforza la realtà locale delle aziende di servizi in campo energetico, sviluppa ipotesi innovative di produzione dell’energia, consolida la gestione dei servizi energetici delle imprese degli Enti locali attraverso lo sviluppo di piani industriali;
in considerazione della difficoltà di reperimento dei prodotti petroliferi, dovuta sia all'incremento dei costi di produzione, sia a vari avvenimenti di natura politica, sia alla loro esauribilità, è generalmente avvertita la necessità di promuovere politiche di risparmio energetico e di sviluppo delle produzioni di energia da fonti rinnovabili; è altresì sentito il bisogno di economizzare l’uso delle risorse energetiche sia per motivazioni riconducibili ad esigenze di tutela dell’ambiente, sia per ragioni economiche, tanto più che la promozione degli usi efficienti di energia elettrica nel settore pubblico costituisce un obbligo per la Pubblica Amministrazione, introdotto dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici;
in quest’ottica, il Consorzio B.I.M. del Chiese, di concerto con i comuni che lo costituiscono, ha fatto predisporre in data ottobre 2008, dallo Studio di Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri, un "progetto di efficienza energetica e valutazione del potenziale delle fonti rinnovabili dei comuni", attraverso il quale sono stati individuati, per ciascun Comune, gli interventi più idonei a determinare significativi vantaggi sia sul piano economico che sotto il profilo ambientale; è stata inoltre prospettata l’utilità di eseguire detti interventi nell’ambito di un’iniziativa contrassegnata dal carattere dell’unitarietà e ciò al fine di realizzare vantaggi derivanti da economie di scala e sinergie che i singoli Enti non potrebbero conseguire singolarmente.
TENUTO presente che in data 11.06.2009 è intervenuta la sottoscrizione, da parte del Consorzio B.I.M. del Chiese e di tutti i comuni di valle, della "convenzione per l’esercizio associato della governance della società strumentale E.S.Co. BIM e comuni del Chiese s.p.a. " e dello Statuto della società medesima; e che la società è stata costituita in forza di quanto deliberato da ciascun ente – per quanto riguarda il Comune di Storo con provvedimento consiliare n. 15 del 9.06.2009 – allo scopo di avere a disposizione uno strumento idoneo a dare concreta attuazione attraverso un unico soggetto - la società accennata – alle iniziative previste dal predetto progetto, secondo una scelta organizzativa "interna", ispirata al modello di derivazione comunitaria dell’in house providing.
ATTESO che l’affidamento ad una tale società del compito di erogare servizi, forniture e lavori in favore degli enti partecipanti è subordinato, come già detto, alla sussistenza della relazione organizzativa cd. "in house" tra ente e società; proprio a questo scopo, visto che tale formula organizzatoria presuppone che i comuni soci esercitino sulla società il cd. "controllo analogo", è stata sottoscritta la convenzione per la governance della società, attraverso la quale viene assegnato ai soci il potere di indirizzo e di direttiva, oltre che di controllo e vigilanza, della società medesima.
RILEVATO che detta convenzione prevede all’articolo 4 che la realizzazione degli interventi di cui al precitato progetto sia affidata da ciascun ente interessato alla società mediante specifiche convenzioni di servizio, proposte e negoziate con la società, convenzioni attraverso le quali vengono definiti, per ciascun intervento, i corrispettivi, le responsabilità e le obbligazioni facenti capo alle parti, il contenuto delle eventuali garanzie, i tempi presunti di esecuzione e consegna, la disciplina concernente la proprietà dei beni realizzati alla scadenza della convenzione, i mezzi di finanziamento (a titolo esemplificativo: contributi provinciali o di altri enti pubblici, entrate derivanti dallo sfruttamento degli investimenti realizzati, fondi messi a disposizione da parte dell’ente affidante, emissione di prestiti obbligazionari, ricorso al mercato finanziario).
RICORDATO che, per quanto riguarda Storo, il progetto di efficienza energetica sopra richiamato prevede, nel settore del fotovoltaico, la realizzazione di un impianto di tal fatta presso il centro pluriuso; e che la E.S.Co. neo costituita ha provveduto ad elaborare la relativa convenzione di servizio, denominata "contratto di rendimento energetico" ed il piano economico finanziario previsto dall’articolo 2, comma 1 lettera b) della convenzione per la governance e ad illustrarli all’amministrazione, chiedendone, con lettera del 22.06.2009 prot. n. 10/2009 qui pervenuta al prot. 6042, l’approvazione onde poterli presentare, dopo la sottoscrizione, ai competenti Uffici provinciali entro il prossimo 3 luglio, quale documentazione indispensabile affinché, in relazione all’intervento, venga adottato il provvedimento di concessione del contributo previsto dalla specifica normativa di settore.
AVUTA integrale lettura del contratto di rendimento energetico, attraverso il quale vengono puntualmente disciplinate le reciproche obbligazioni tra le parti - Comune da un lato ed E.S.Co. BIM e comuni del Chiese S.p.A. dall’altro - nonché del piano economico finanziario ad esso allegato ed appurato tra l’altro che:
il costo di costruzione dell’impianto viene stimato in Euro 120.000,00 al netto di IVA;
a favore della E.S.Co. è previsto un corrispettivo, a fronte delle obbligazioni da essa assunte e per il servizio prestato, quantificato esattamente anno per anno per l’intera durata del contratto, stabilita dal 01.07.2010 al 28.02.2023;
vengono altresì quantificate le entrate assicurate al Comune dall’incasso della tariffa incentivante e del contributo in conto scambio riconosciuti da GSE S.p.A. e viene calcolato il risparmio sui costi della fornitura di energia elettrica in ragione dell’energia prodotta dall’impianto e consumata contestualmente.
RITENUTO, nulla avendo da eccepire e quindi condividendo in toto i contenuti di contratto e piano, di procedere alla relativa approvazione e di incaricare al contempo il segretario comunale della stipulazione ai sensi dell’art. 28 dello statuto comunale;
APPURATO che l’approvazione della convenzione comporta l’assunzione di un impegno di spesa – quello corrispondente al corrispettivo da versare ciascun anno alla E.S.Co. BIM e comuni del Chiese s.p.a. – a partire dal 2010 e fino al 2023, nella misura quantificata nel piano economico e finanziario.
ATTESA pertanto la necessità di assumere il presente impegno di spesa come spesa fissa a valere anche per gli esercizi futuri, senza necessità di ulteriori atti, come previsto dall’articolo 28 comma VII del regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 del 23.01.2001, per espresso rinvio all’articolo 15 comma II lettera e) del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L;
APPURATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.
RITENUTO di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, per le ragioni d’urgenza esplicitate in premessa.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano dai componenti dell'organo collegiale presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare, per quanto motivato in premessa ed in particolare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 della "convenzione per l’esercizio associato della governance della società strumentale E.S.Co. BIM e comuni del Chiese s.p.a. " di data 11 giugno 2009, con riferimento all’iniziativa relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico centro pluriuso di Storo prevista dal "progetto di efficienza energetica e valutazione del potenziale delle fonti rinnovabili dei comuni", il "contratto di rendimento energetico" ed il "Piano economico finanziario" ad esso allegato, che della presente deliberazione vengono a costituire parte integrante e sostanziale.
Di iscrivere le spese conseguenti il presente atto per gli esercizi futuri fra le spese fisse come definite in premessa direttamente liquidabili dal responsabile del servizio di merito con la procedura prevista dall’articolo 34 comma 6 del citato regolamento comunale di contabilità assumendo l’impegno ad iscrivere nella parte passiva dei propri bilanci futuri il corrispettivo a favore dell’E.S.Co. BIM e comuni del Chiese s.p.a. nella misura prevista per ciascun anno da detto piano, fino al 2023
Di autorizzare il segretario comunale alla sottoscrizione del contratto unitamente al legale rappresentante di E.S.Co. BIM e comuni del Chiese s.p.a. ai sensi dell’art. 28 dello statuto comunale.
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.